§ 98.1.27393 - D.L. 24 aprile 1956, n. 292 .
Proroga del vincolo alberghiero e delle locazioni di immobili destinati ad albergo, pensione o locanda


Settore:Normativa nazionale
Data:24/04/1956
Numero:292


Sommario
Art. 1.      La proroga dei contratti di locazione degli immobili adibiti ad uso di albergo, pensione o locanda, di cui all'art. 2 della legge 29 maggio 1951, n. 358, è protratta [...]
Art. 2.      Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione e nello stesso giorno sarà presentato alle Camere per la conversione in legge


§ 98.1.27393 - D.L. 24 aprile 1956, n. 292 [1] .

Proroga del vincolo alberghiero e delle locazioni di immobili destinati ad albergo, pensione o locanda

(G.U. 26 aprile 1956, n. 101)

 

     Art. 1.

     La proroga dei contratti di locazione degli immobili adibiti ad uso di albergo, pensione o locanda, di cui all'art. 2 della legge 29 maggio 1951, n. 358, è protratta fino alla data di entrata in vigore di altra legge che regoli la materia e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1956 [2] .

     Alla stessa data è prorogato il vincolo alberghiero di cui alla legge 5 aprile 1952, n. 234.

 

          Art. 2.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione e nello stesso giorno sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. unico, L. 23 giugno 1956, n. 593. Abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

[2]  Comma modificato dalla legge di conversione.