Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 24/04/1956 |
Numero: | 292 |
Sommario |
Art. 1. La proroga dei contratti di locazione degli immobili adibiti ad uso di albergo, pensione o locanda, di cui all'art. 2 della legge 29 maggio 1951, n. 358, è protratta [...] |
Art. 2. Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione e nello stesso giorno sarà presentato alle Camere per la conversione in legge |
§ 98.1.27393 - D.L. 24 aprile 1956, n. 292 [1] .
Proroga del vincolo alberghiero e delle locazioni di immobili destinati ad albergo, pensione o locanda
(G.U. 26 aprile 1956, n. 101)
La proroga dei contratti di locazione degli immobili adibiti ad uso di albergo, pensione o locanda, di cui all'art. 2 della
Alla stessa data è prorogato il vincolo alberghiero di cui alla
Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione e nello stesso giorno sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. unico,
[2] Comma modificato dalla legge di conversione.