Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 3. Alberghi e ristoranti |
Capitolo: | 3.2 infrastrutture |
Data: | 05/04/1952 |
Numero: | 234 |
Sommario |
Art. 1. Il termine di scadenza del vincolo alberghiero previsto dall'art. 1, comma secondo, del decreto legislativo 19 marzo 1945, n. 117, già prorogato al 31 dicembre 1951 con [...] |
Art. 2. La presente legge entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica |
§ 3.2.b - Legge 5 aprile 1952, n. 234. [1]
Proroga delle disposizioni relative al vincolo alberghiero.
(G.U. 18 aprile 1952, n. 92).
Il termine di scadenza del vincolo alberghiero previsto dall'art. 1, comma secondo, del
Nulla è innovato alle altre disposizioni vigenti sul vincolo alberghiero.
La presente legge entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
[1] Abrogata dall'art. 24 del
[2] Termine prorogato, da ultimo, al 31 dicembre 1964 dall'art. 1 della