§ 98.1.27344 - Legge 6 luglio 2002, n. 134.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 maggio 2002, n. 85, recante disposizioni urgenti per il settore della pesca


Settore:Normativa nazionale
Data:06/07/2002
Numero:134


Sommario
Art. 1.      1. Il decreto legge 7 maggio 2002, n. 85, recante disposizioni urgenti per il settore della pesca, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla [...]


§ 98.1.27344 - Legge 6 luglio 2002, n. 134.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 maggio 2002, n. 85, recante disposizioni urgenti per il settore della pesca

(G.U. 6 luglio 2002, n. 157)

 

     Art. 1.

     1. Il decreto legge 7 maggio 2002, n. 85, recante disposizioni urgenti per il settore della pesca, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

     2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

     Allegato - Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 7 maggio 2002, n. 85

     All'articolo 1:

     al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Al fine di consentire alle imprese di presentare le domande nei termini prescritti, le richieste potranno essere autocertificate dal richiedente ed entro i sessanta giorni successivi debitamente corredate con la documentazione prescritta”;

     dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

     “1-bis. Il Ministero delle politiche agricole e forestali, per l'attuazione del vigente programma dello Strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP), può richiedere al fondo di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, in relazione alle disponibilità del fondo medesimo, l'anticipazione delle quote di contributi comunitari e statali relative alle iniziative di adeguamento dello sforzo di pesca, di rinnovo della flotta e di ammodernamento delle navi da pesca per le annualità 2000, 2001 e 2002. Il reintegro delle somme anticipate dal fondo, anche relativamente alle annualità successive, sulla base dello stato di avanzamento del programma su richiesta del Ministero delle politiche agricole e forestali, avviene, per la parte nazionale, con imputazione sugli stanziamenti autorizzati in favore degli stessi programmi nell'ambito delle procedure previste dalla medesima legge n. 183 del 1987 e, per la parte comunitaria, a carico degli accrediti disposti dalla Commissione europea per il rimborso delle spese sostenute”.

     All'articolo 2:

     al comma 1, le parole: “3,5 milioni di euro” sono sostituite dalle seguenti: “5 milioni di euro”;

     al comma 2, dopo le parole: “di Bolzano,” sono inserite le seguenti: “sentita la Commissione consultiva centrale di cui all'articolo 5 della legge 14 luglio 1965, n. 963,”;

     il comma 3 è sostituito dal seguente:

     “3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 5 milioni di euro per il 2002, si provvede, quanto a 4 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali, e, quanto a 1 milione di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista per l'anno 2002 dall'articolo 52, comma 81, della legge 28 dicembre 2001, n. 448”.