§ 16.1.9a - D.L. 7 maggio 2002, n. 85 .
Disposizioni urgenti per il settore della pesca


Settore:Normativa nazionale
Materia:16. Caccia e pesca
Capitolo:16.1 disciplina generale
Data:07/05/2002
Numero:85


Sommario
Art. 1.  Misure urgenti per la flotta peschereccia
Art. 2.  Disposizioni urgenti per la pesca con reti derivanti
Art. 3.  Entrata in vigore


§ 16.1.9a - D.L. 7 maggio 2002, n. 85 [1] .

Disposizioni urgenti per il settore della pesca

(G.U. 8 maggio 2002, n. 106)

 

 

     Art. 1. Misure urgenti per la flotta peschereccia

     1. Al fine di consentire l'applicazione del regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativamente al rinnovo della flotta e all'ammodernamento delle navi da pesca, come modificato dal regolamento (CE) n. 179/2002 del Consiglio, del 28 gennaio 2002, i termini di cui al comma 1, secondo periodo, dell'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, sono ridotti a quindici giorni. Al fine di consentire alle imprese di presentare le domande nei termini prescritti, le richieste potranno essere autocertificate dal richiedente ed entro i sessanta giorni successivi debitamente corredate con la documentazione prescritta [2] .

     1–bis Il Ministero delle politiche agricole e forestali, per l'attuazione del vigente programma dello Strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP), può richiedere al fondo di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, in relazione alle disponibilità del fondo medesimo, l'anticipazione delle quote di contributi comunitari e statali relative alle iniziative di adeguamento dello sforzo di pesca, di rinnovo della flotta e di ammodernamento delle navi da pesca per le annualità 2000, 2001 e 2002. Il reintegro delle somme anticipate dal fondo, anche relativamente alle annualità successive, sulla base dello stato di avanzamento del programma su richiesta del Ministero delle politiche agricole e forestali, avviene, per la parte nazionale, con imputazione sugli stanziamenti autorizzati in favore degli stessi programmi nell'ambito delle procedure previste dalla medesima legge n. 183 del 1987 e, per la parte comunitaria, a carico degli accrediti disposti dalla Commissione europea per il rimborso delle spese sostenute. [3]

 

          Art. 2. Disposizioni urgenti per la pesca con reti derivanti

     1. E' istituita nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2002 una misura di riconversione in favore dei proprietari e degli equipaggi di unità abilitate all'uso di reti da posta derivanti di cui all'articolo 11, comma 10, del decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali in data 26 luglio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 31 agosto 1995, in conseguenza delle limitazioni all'utilizzo di tale strumento da pesca disposte dal regolamento (CE) n. 894/1997 del Consiglio, del 29 aprile 1997, come modificato dal regolamento (CE) n. 1239/1998 del Consiglio, dell'8 giugno 1998. [4]

     2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentita la Commissione consultiva centrale di cui all'articolo 5 della legge 14 luglio 1965, n. 963, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono fissate le disposizioni di attuazione della misura di cui al comma 1. [5]

     3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 5 milioni di euro per il 2002, si provvede, quanto a 4 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali, e, quanto a 1 milione di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista per l'anno 2002 dall'articolo 52, comma 81, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. [6]

     4. La misura di cui al presente articolo è riconosciuta nel rispetto delle condizioni procedurali previste al paragrafo 3 dell'articolo 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea.

     5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio. [7]

 

          Art. 3. Entrata in vigore

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 6 luglio 2002, n. 134.

[2]  Comma così modificato dalla legge di conversione.

[3]  Comma inserito dalla legge di conversione.

[4]  Comma così modificato dalla legge di conversione.

[5]  Comma così modificato dalla legge di conversione.

[6]  Comma così sostituito dalla legge di conversione.

[7]  Comma così modificato con errata-corrige pubblicato nella G.U. 10 maggio 2002, n. 108.