Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 16. Caccia e pesca |
Capitolo: | 16.1 disciplina generale |
Data: | 07/05/2002 |
Numero: | 85 |
Sommario |
Art. 1. Misure urgenti per la flotta peschereccia |
Art. 2. Disposizioni urgenti per la pesca con reti derivanti |
Art. 3. Entrata in vigore |
§ 16.1.9a - D.L. 7 maggio 2002, n. 85 [1] .
Disposizioni urgenti per il settore della pesca
(G.U. 8 maggio 2002, n. 106)
Art. 1. Misure urgenti per la flotta peschereccia
1. Al fine di consentire l'applicazione del
1–bis Il Ministero delle politiche agricole e forestali, per l'attuazione del vigente programma dello Strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP), può richiedere al fondo di cui alla
Art. 2. Disposizioni urgenti per la pesca con reti derivanti
1. E' istituita nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2002 una misura di riconversione in favore dei proprietari e degli equipaggi di unità abilitate all'uso di reti da posta derivanti di cui all'articolo 11, comma 10, del decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali in data 26 luglio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 31 agosto 1995, in conseguenza delle limitazioni all'utilizzo di tale strumento da pesca disposte dal
2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentita la Commissione consultiva centrale di cui all'articolo 5 della
3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 5 milioni di euro per il 2002, si provvede, quanto a 4 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali, e, quanto a 1 milione di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista per l'anno 2002 dall'articolo 52, comma 81, della
4. La misura di cui al presente articolo è riconosciuta nel rispetto delle condizioni procedurali previste al paragrafo 3 dell'articolo 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio. [7]
Art. 3. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della
[2] Comma così modificato dalla legge di conversione.
[3] Comma inserito dalla legge di conversione.
[4] Comma così modificato dalla legge di conversione.
[5] Comma così modificato dalla legge di conversione.
[6] Comma così sostituito dalla legge di conversione.
[7] Comma così modificato con errata-corrige pubblicato nella G.U. 10 maggio 2002, n. 108.