Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 09/11/1999 |
Numero: | 405 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il decreto legge 9 settembre 1999, n. 312, recante disposizioni straordinarie ed urgenti per il settore della pesca è convertito in legge con le modificazioni [...] |
§ 98.1.27202 - Legge 9 novembre 1999, n. 405.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 settembre 1999, n. 312, recante disposizioni straordinarie ed urgenti per il settore della pesca
(G.U. 9 novembre 1999, n. 263)
1. Il
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Allegato - Modificazioni apportate in sede di conversione al
All'articolo 1:
al comma 2, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, intendendosi corrispondentemente ridotta, per il 1999, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, della
al comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
“b) quanto a lire 16.000 milioni, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per il 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;”.
Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:
“Art. 2-bis. – 1. Ai commercianti all'ingrosso e al dettaglio di prodotti ittici freschi dell'Adriatico, nonché agli addetti ai mercati degli stessi prodotti nelle attività manifatturiere della lavorazione del pesce e di facchinaggio, è concessa, a parziale copertura delle perdite, e per tutta la durata del fermo di cui all'articolo 1, comma 1, del
2. Con proprio decreto il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede entro il 30 novembre 1999, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al riparto dei fondi di cui al comma 4 tra le regioni adriatiche, individuate in Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Emilia-Romagna, Marche, Abruzzo, Molise e Puglia.
3. Le regioni di cui al comma 2 provvederanno con proprio atto a stabilire le modalità e l'entità della misura della provvidenza e della relativa erogazione.
4. Gli interventi previsti dal comma 1, nei limiti di lire 31 miliardi per l'anno 1999, sono posti a carico delle risorse disponibili nell'apposita sezione del Fondo di cui all'articolo 4, comma 6, del