§ 98.1.27092 - Legge 24 gennaio 1997, n. 5.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 novembre 1996, n. 599, recante misure urgenti per assicurare i flussi finanziari [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:24/01/1997
Numero:5


Sommario
Art. 1.      1. Il decreto-legge 25 novembre 1996, n. 599, recante misure urgenti per assicurare i flussi finanziari agli enti locali nel quadro dei trasferimenti erariali per l'anno [...]


§ 98.1.27092 - Legge 24 gennaio 1997, n. 5.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 novembre 1996, n. 599, recante misure urgenti per assicurare i flussi finanziari agli enti locali nel quadro dei trasferimenti erariali per l'anno 1996.

(G.U. 25 gennaio 1997, n. 20)

 

     Art. 1.

     1. Il decreto-legge 25 novembre 1996, n. 599, recante misure urgenti per assicurare i flussi finanziari agli enti locali nel quadro dei trasferimenti erariali per l'anno 1996, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

 

 

     ALLEGATO - MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 25 NOVEMBRE 1996, N. 599.

     Dopo l'articolo 1, è inserito il seguente:

     "Art. 1-bis (Contributo agli enti locali e alle IPAB). - 1. Ai sensi del comma 2 dell'articolo 14 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, è assegnato ai comuni, alle province, alle comunità montane, nonché alle IPAB un contributo corrispondente alla spesa sostenuta, dal 1993 e per gli anni seguenti, dagli enti stessi per il personale cui è stata concessa l'aspettativa per motivi sindacali.

     2. All'onere derivante dal presente articolo si provvede con la quota annuale dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni versata allo Stato dai comuni per il tramite delle amministrazioni provinciali, di cui all'articolo 6 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144. Se la quota è insufficiente il contributo è ripartito in proporzione ai fondi disponibili. Nel caso in cui dopo il finanziamento dell'onere di cui al comma 1 rimanga disponibilità, la quota residua è redistribuita ai comuni con le modalità previste per la ripartizione con parametri obiettivi di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni".

     All'articolo 2:

     al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Le province possono utilizzare tali proventi, previe le opportune intese, per opere pubbliche in ambito comunale e per contributi da assegnare ai comuni ricompresi nelle province stesse, per opere pubbliche;

     dopo il comma 1, è inserito il seguente:

     " 1-bis. Nella predisposizione dei bilanci per il 1997 le province di Como e di Lecco sono provvisoriamente autorizzate ad iscrivere in entrata le stesse risorse del 1996, fatta salva ogni successiva diversa definizione delle risorse che potrà derivare dall'approvazione di una nuova organica normativa sulla ripartizione dei proventi, che troverà riscontro per il 1997 in apposite variazioni di bilancio";

     al comma 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Tale esenzione si estende anche alla imposta complementare relativa ad atti formati a decorrere dal 1° gennaio 1993 per i quali è ancora pendente il termine per l'accertamento di valore ovvero per i quali il comune ha presentato opposizione all'eventuale accertamento. Tali accertamenti decadono d'ufficio";

     dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:

     " 4-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 66, commi 1 e 2, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, come sostituite dall'articolo 3, comma 68, lettera f), della legge 28 dicembre 1995, n. 549, hanno effetto a decorrere dal 1998 ferme restando per il 1997 l'imponibilità delle superfici scoperte operative e l'esclusione dal tributo delle aree scoperte pertinenziali od accessorie a locali tassabili. Le denunce relative alle aree di cui alle predette disposizioni devono essere presentate entro il 30 settembre 1997 con effetto dal 1998.

     4-ter. Il comma 4 dell'articolo 63 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, è abrogato.

     4-quater. Dopo il comma 3 dell'articolo 73 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, è aggiunto il seguente:

     '3-bis. L'ufficio comunale può richiedere, ai sensi del comma 1, all'amministratore del condominio di cui all'articolo 1117 del codice civile ed al soggetto responsabile del pagamento previsto dall'articolo 63, comma 3, la presentazione dell'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree dei partecipanti al condominio ed al centro commerciale integrato'.

     4-quinquies. Dopo il comma 6 dell'articolo 79 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, è inserito il seguente:

     '6-bis. L'integrazione dei dati, diversi dall'estensione e destinazione delle superfici imponibili, non compresi nelle denunce prodotte anteriormente al 1994 e la cui indicazione è prescritta dall'articolo 70, è effettuata su richiesta dell'ufficio comunale ai sensi dell'articolo 73, comma 1'";

     il comma 5 è soppresso;

     dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

     "6-bis. Il termine per l'adeguamento dei regolamenti di contabilità degli enti locali previsto dall'articolo 108 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, prorogato al 30 giugno 1996 dall'articolo 8 del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539, è ulteriormente prorogato al 30 aprile 1997";

     il comma 7 è soppresso.