Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 24/01/1997 |
Numero: | 5 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il decreto-legge 25 novembre 1996, n. 599, recante misure urgenti per assicurare i flussi finanziari agli enti locali nel quadro dei trasferimenti erariali per l'anno [...] |
§ 98.1.27092 - Legge 24 gennaio 1997, n. 5.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 novembre 1996, n. 599, recante misure urgenti per assicurare i flussi finanziari agli enti locali nel quadro dei trasferimenti erariali per l'anno 1996.
(G.U. 25 gennaio 1997, n. 20)
1. Il
ALLEGATO - MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 25 NOVEMBRE 1996, N. 599.
Dopo l'articolo 1, è inserito il seguente:
"Art. 1-bis (Contributo agli enti locali e alle IPAB). - 1. Ai sensi del comma 2 dell'articolo 14 del
2. All'onere derivante dal presente articolo si provvede con la quota annuale dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni versata allo Stato dai comuni per il tramite delle amministrazioni provinciali, di cui all'articolo 6 del
All'articolo 2:
al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Le province possono utilizzare tali proventi, previe le opportune intese, per opere pubbliche in ambito comunale e per contributi da assegnare ai comuni ricompresi nelle province stesse, per opere pubbliche;
dopo il comma 1, è inserito il seguente:
" 1-bis. Nella predisposizione dei bilanci per il 1997 le province di Como e di Lecco sono provvisoriamente autorizzate ad iscrivere in entrata le stesse risorse del 1996, fatta salva ogni successiva diversa definizione delle risorse che potrà derivare dall'approvazione di una nuova organica normativa sulla ripartizione dei proventi, che troverà riscontro per il 1997 in apposite variazioni di bilancio";
al comma 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Tale esenzione si estende anche alla imposta complementare relativa ad atti formati a decorrere dal 1° gennaio 1993 per i quali è ancora pendente il termine per l'accertamento di valore ovvero per i quali il comune ha presentato opposizione all'eventuale accertamento. Tali accertamenti decadono d'ufficio";
dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:
" 4-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 66, commi 1 e 2, del
4-ter. Il comma 4 dell'articolo 63 del
4-quater. Dopo il comma 3 dell'articolo 73 del
'3-bis. L'ufficio comunale può richiedere, ai sensi del comma 1, all'amministratore del condominio di cui all'articolo 1117 del codice civile ed al soggetto responsabile del pagamento previsto dall'articolo 63, comma 3, la presentazione dell'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree dei partecipanti al condominio ed al centro commerciale integrato'.
4-quinquies. Dopo il comma 6 dell'articolo 79 del
'6-bis. L'integrazione dei dati, diversi dall'estensione e destinazione delle superfici imponibili, non compresi nelle denunce prodotte anteriormente al 1994 e la cui indicazione è prescritta dall'articolo 70, è effettuata su richiesta dell'ufficio comunale ai sensi dell'articolo 73, comma 1'";
il comma 5 è soppresso;
dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:
"6-bis. Il termine per l'adeguamento dei regolamenti di contabilità degli enti locali previsto dall'articolo 108 del
il comma 7 è soppresso.