§ 98.1.26719 - Legge 13 dicembre 1991, n. 397.
Ulteriore proroga del termine previsto dall'art. 2, comma 3, della legge 17 maggio 1988, n. 172, per l'ultimazione dei lavori della commissione [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:13/12/1991
Numero:397


Sommario
Art. 1.      1. Il termine previsto dall'art. 2, comma 3, della legge 17 maggio 1988, n. 172, entro il quale la commissione d'inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della [...]
Art. 2.      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana


§ 98.1.26719 - Legge 13 dicembre 1991, n. 397.

Ulteriore proroga del termine previsto dall'art. 2, comma 3, della legge 17 maggio 1988, n. 172, per l'ultimazione dei lavori della commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi.

(G.U. 17 dicembre 1991, n. 295)

 

     Art. 1.

     1. Il termine previsto dall'art. 2, comma 3, della legge 17 maggio 1988, n. 172, entro il quale la commissione d'inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi deve ultimare i suoi lavori presentando la relazione sulle risultanze delle indagini, termine già prorogato con legge 31 gennaio 1990, n. 12 e successivamente con legge 28 giugno 1991, n. 215, è ulteriormente prorogato al 2 luglio 1992.

 

          Art. 2.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.