Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 31/01/1990 |
Numero: | 12 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il termine previsto dall'art. 2, comma 3, della legge 17 maggio 1988, n. 172, entro il quale la commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle [...] |
Art. 2. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale |
§ 98.1.26605 - Legge 31 gennaio 1990, n. 12. [1]
Proroga del termine previsto dall'art. 2, comma 3, della legge 17 maggio 1988, n. 172, per l'ultimazione dei lavori della commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi.
(G.U. 31 gennaio 1990, n. 25)
1. Il termine previsto dall'art. 2, comma 3, della
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
[1] Abrogata dall'art. 24 del