Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 18/02/1991 |
Numero: | 48 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il decreto-legge 21 dicembre 1990, n. 391, recante trasferimento all'AIMA della gestione delle risorse proprie della CEE e degli aiuti nazionali nel settore dello [...] |
§ 98.1.26657 - Legge 18 febbraio 1991, n. 48.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 dicembre 1990, n. 391, recante trasferimento all'AIMA della gestione delle risorse proprie della CEE e degli aiuti nazionali nel settore dello zucchero, nonchè modifica delle norme per la ristrutturazione del settore bieticolo-saccarifero.
(G.U. 19 febbraio 1991, n. 42)
1. Il
Allegato - Modificazioni apportate in sede di conversione al
All'articolo 1:
è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"2-bis. I saldi contabili con la Comunità economica europea derivanti dalla definizione delle procedure previste dalla normativa comunitaria, concernenti gli interventi nel mercato agricolo attuati dall'AIMA, sono iscritti nella gestione finanziaria dell'azienda medesima".
All'articolo 2:
al comma 1, al capoverso, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il pagamento degli aiuti deve essere effettuato entro e non oltre il 20 gennaio di ciascun anno".
All'articolo 4:
al comma 2, secondo periodo, le parole: "sono stabiliti con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro del tesoro" sono sostituite dalle seguenti: "sono stabiliti, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica".
All'articolo 5:
il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. La tabella B allegata alla
Qualifiche funzionali |
Posti di organico |
VIII |
31 |
VII |
61 |
VI |
162 |
V |
22 |
IV |
128 |
III |
15 |
I e II |
31 |
|
450“; |
dopo il comma 2, è inserito il seguente:
"2-bis. Al quadro 1 della tabella A allegata alla
L'articolo 6 è sostituito dal seguente:
"Art. 6. - 1. Al comma 3 dell'art. 1 della
2. Dopo il comma 3 dell'art. 1 della
3-bis. Gli interventi di cui al comma 3 devono essere prioritariamente realizzati in imprese cui partecipino i produttori agricoli o loro organismi associativi".
3. Al comma 4 dell'art. 1 della
4. Dopo il comma 5 dell'art. 1 della
5-bis. Nell'ambito dei predetti interventi la RIBS S.p.a. è autorizzata ad erogare contributi in misura pari al 30 per cento degli aumenti di capitale di società per azioni sottoscritti da organismi associativi di produttori agricoli o società da essi costituite, per il conseguimento di partecipazioni di maggioranza".
5. Al consiglio di amministrazione di cui al quarto comma dell'art. 2 della
Dopo l'art. 6, sono inseriti i seguenti:
"Art. 6-bis. - 1. Al fine di garantire l'applicazione del regime di cui al
2. La raccolta ed elaborazione informatizzata dei dati delle aziende produttrici di latte è affidata all'AIMA per essere realizzata attraverso le unioni nazionali riconosciute delle associazioni di produttori, sotto il controllo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
3. Gli acquirenti di latte di vacca, di cui all'art. 4 del decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 7 giugno 1989, n. 258, trasmettono all'AIMA e alle regioni le dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 15, paragrafi 1 e 2, del
4. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le caratteristiche e le modalità di funzionamento dell'anagrafe della produzione lattiero-casearia.
Art. 6-ter. - 1. La riscossione dei contributi dovuti dai produttori, soci delle associazioni aderenti a unioni riconosciute titolari di quantitativi di riferimento di latte ai sensi dell'art. 12, lettera c), del citato
2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono emanate norme per l'applicazione del comma 1 e per l'armonizzazione del regime comunitario delle quote latte con la normativa sui contratti agrari e sulla produzione lattiero-casearia.
Art. 6-quater. 1. Rientra nelle attribuzioni dell'AIMA il sostegno delle azioni realizzate dalle unioni riconosciute delle associazioni dei produttori agricoli ai sensi dell'art. 6, paragrafo 1, lettera b), del