Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 06/10/1988 |
Numero: | 432 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il terzo comma dell'art. 7 della legge 12 agosto 1962, n. 1311, è sostituito dal seguente |
§ 98.1.26515 - Legge 6 ottobre 1988, n. 432.
Modifica dell'art. 7 della legge 12 agosto 1962, n. 1311, concernente le ispezioni parziali.
(G.U. 11 ottobre 1988, n. 239)
1. Il terzo comma dell'art. 7 della
"Il Ministro può in ogni tempo, quando lo ritenga opportuno, disporre ispezioni negli uffici giudiziari. Il Ministro può altresì disporre ispezioni parziali negli uffici giudiziari, al fine di accertare la produttività degli stessi nonchè l'entità e la tempestività del lavoro di singoli magistrati".