Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 13/04/1987 |
Numero: | 148 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il decreto-legge 16 febbraio 1987, n. 27, recante misure urgenti in materia di enti di gestione fiduciaria, è convertito in legge con le seguenti modificazioni |
§ 98.1.26426 - Legge 13 aprile 1987, n. 148.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 febbraio 1987, n. 27, recante misure urgenti in materia di enti di gestione fiduciaria.
(G.U. 18 aprile 1987, n. 91)
1. Il
All'art. 3:
al comma 2, sono soppresse le parole: "o nel più lungo termine corrispondente alla scadenza delle operazioni che siano in corso alla data predetta,"; e dopo la parola: "debbono" sono aggiunte le seguenti: "assumere la forma di società per azioni e";
dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:
"2-bis. Ove, in conseguenza della modificazione dell'oggetto sociale di cui al comma 2, l'ente debba esercitare attività il cui inizio o il cui esercizio sia soggetto ad autorizzazione o ad altro tipo di controllo, alla stessa autorizzazione o allo stesso tipo di controllo è soggetta la modificazione dell'atto costitutivo. In difetto, si applica la disposizione di cui alla parte seconda del comma 2.
2-ter. Le operazioni iniziate, in conformità della legge e degli statuti, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono continuare ad avere esecuzione fino alla loro originaria scadenza".
Dopo l'art. 3, è aggiunto il seguente:
"Art. 3-bis. - 1. Le società e gli enti che, senza essere autorizzati ai sensi della
All'art. 4:
al comma 1, le parole: "può nominare" sono sostituite dalla seguente: "nomina";
dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
"1-bis. Alle procedure di liquidazione coatta amministrativa degli enti di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 del
Dopo l'art. 4, è aggiunto il seguente:
"Art. 4-bis. - 1. Il comma dell'art. 3 del
"1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le procedure di fallimento alle quali siano già assoggettate le società di cui agli articoli 1 e 2 sono convertite in procedure di liquidazione coatta amministrativa, ferma la dichiarazione di insolvenza adottata dall'autorità giudiziaria;"".
2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.