Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 01/08/1986 |
Numero: | 430 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, recante norme urgenti sulla liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie e di revisione e disposizioni [...] |
Art. 2. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana |
§ 98.1.26367 - Legge 1 agosto 1986, n. 430.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, recante norme urgenti sulla liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie e di revisione e disposizioni transitorie sugli enti di gestione fiduciaria.
(G.U. 4 agosto 1986, n. 179)
1. Il
Il titolo è sostituito dal seguente: "Norme urgenti sulla liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie e delle società fiduciarie e di revisione e disposizioni sugli enti di gestione fiduciaria".
All'art. 1:
al comma 1, dopo le parole: "la revoca dell'autorizzazione" sono inserite le seguenti:"ai sensi dell'art. 2 della legge suindicata".
All'art. 2:
al comma 1, l'alinea è sostituito dal seguente:
"1. Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto con il quale è stata disposta la liquidazione coatta amministrativa di una società fiduciaria o di una società fiduciaria e di revisione o di un ente di gestione fiduciaria, sono altresì soggette alla liquidazione coatta amministrativa, con esclusione del fallimento, ai sensi degli articoli 197 e seguenti del
al comma 7, le parole: "vanno proposte dinanzi al tribunale che ha accertato il primo stato di insolvenza" sono sostituite dalle seguenti: "vanno proposte dinanzi al tribunale del luogo dove la società fiduciaria o la società fiduciaria e di revisione o l'ente di gestione fiduciaria hanno la sede legale";
al comma 8, dopo le parole: "sono applicabili" è inserita la seguente: "anche";
al comma 10, dopo le parole: "società fiduciarie" sono inserite le seguenti: "e alle società fiduciarie e di revisione".
L'articolo 4 è soppresso.
L'articolo 5 è soppresso.
L'articolo 6 è soppresso.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.