§ 98.1.26367 - Legge 1 agosto 1986, n. 430.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, recante norme urgenti sulla liquidazione coatta amministrativa [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:01/08/1986
Numero:430


Sommario
Art. 1.      1. Il decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, recante norme urgenti sulla liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie e di revisione e disposizioni [...]
Art. 2.      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana


§ 98.1.26367 - Legge 1 agosto 1986, n. 430.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, recante norme urgenti sulla liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie e di revisione e disposizioni transitorie sugli enti di gestione fiduciaria.

(G.U. 4 agosto 1986, n. 179)

 

     Art. 1.

     1. Il decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, recante norme urgenti sulla liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie e di revisione e disposizioni transitorie sugli enti di gestione fiduciaria, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

     Il titolo è sostituito dal seguente: "Norme urgenti sulla liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie e delle società fiduciarie e di revisione e disposizioni sugli enti di gestione fiduciaria".

     All'art. 1:

     al comma 1, dopo le parole: "la revoca dell'autorizzazione" sono inserite le seguenti:"ai sensi dell'art. 2 della legge suindicata".

     All'art. 2:

     al comma 1, l'alinea è sostituito dal seguente:

     "1. Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto con il quale è stata disposta la liquidazione coatta amministrativa di una società fiduciaria o di una società fiduciaria e di revisione o di un ente di gestione fiduciaria, sono altresì soggette alla liquidazione coatta amministrativa, con esclusione del fallimento, ai sensi degli articoli 197 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, quando venga dichiarato lo stato di insolvenza e salvo che per esse sia prevista dalla legge una autonoma procedura di liquidazione coatta amministrativa:";

     al comma 7, le parole: "vanno proposte dinanzi al tribunale che ha accertato il primo stato di insolvenza" sono sostituite dalle seguenti: "vanno proposte dinanzi al tribunale del luogo dove la società fiduciaria o la società fiduciaria e di revisione o l'ente di gestione fiduciaria hanno la sede legale";

     al comma 8, dopo le parole: "sono applicabili" è inserita la seguente: "anche";

     al comma 10, dopo le parole: "società fiduciarie" sono inserite le seguenti: "e alle società fiduciarie e di revisione".

     L'articolo 4 è soppresso.

     L'articolo 5 è soppresso.

     L'articolo 6 è soppresso.

 

          Art. 2.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.