§ 98.1.26420 - Legge 6 marzo 1987, n. 78 .
Estensione alle filiali all'estero di banche italiane dei benefici previsti dagli articoli 16e24 della legge 24 maggio 1977, n. 227, e successive [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:06/03/1987
Numero:78


Sommario
Art. 1.      1. Le filiali all'estero di istituti e aziende di credito di cui al regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, sono ammesse ai benefici [...]


§ 98.1.26420 - Legge 6 marzo 1987, n. 78 [1] .

Estensione alle filiali all'estero di banche italiane dei benefici previsti dagli articoli 16e24 della legge 24 maggio 1977, n. 227, e successive modificazioni, in materia di assicurazione e finanziamento di crediti alla esportazione.

(G.U. 13 marzo 1987, n. 60)

 

     Art. 1.

     1. Le filiali all'estero di istituti e aziende di credito di cui al regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, sono ammesse ai benefici previsti dall'art. 16, primo comma, e dall'art. 24 della legge 24 maggio 1977, n. 227, modificato dall'art. 3 della legge 27 luglio 1978, n. 393, e dall'art. 25 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, a condizione che le relative operazioni siano effettuate esclusivamente con raccolta di fondi sull'estero.

     2. Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri del commercio con l'estero e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabilite le condizioni, le modalità e i limiti di partecipazione alle varie forme di finanziamento.


[1]  Abrogata dall'art. 19, comma 2, D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 14. A noma del comma 1, le disposizioni della presente legge continuano ad applicarsi sino all'emanazione del decreto di cui all'art. 14, comma 3, dello stesso D.Lgs.