Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 06/03/1987 |
Numero: | 78 |
Sommario |
Art. 1. 1. Le filiali all'estero di istituti e aziende di credito di cui al regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, sono ammesse ai benefici [...] |
§ 98.1.26420 - Legge 6 marzo 1987, n. 78 [1] .
Estensione alle filiali all'estero di banche italiane dei benefici previsti dagli articoli 16e24 della legge 24 maggio 1977, n. 227, e successive modificazioni, in materia di assicurazione e finanziamento di crediti alla esportazione.
(G.U. 13 marzo 1987, n. 60)
1. Le filiali all'estero di istituti e aziende di credito di cui al regio
2. Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri del commercio con l'estero e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabilite le condizioni, le modalità e i limiti di partecipazione alle varie forme di finanziamento.
[1] Abrogata dall'art. 19, comma 2,