Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 17/04/1986 |
Numero: | 114 |
Sommario |
Art. 1. Obblighi di comunicazione |
Art. 2. Collaborazione con le autorità di vigilanza dei Paesi comunitari |
Art. 3. Inottemperanza agli obblighi di comunicazione |
Art. 4. Falsità nelle comunicazioni |
§ 98.1.26346 - Legge 17 aprile 1986, n. 114 [1].
Controllo delle partecipazioni bancarie in attuazione della direttiva CEE n. 83/350 del 13 giugno 1983 in tema di vigilanza su base consolidata degli enti creditizi.
(G.U. 19 aprile 1986, n. 91)
Art. 1. Obblighi di comunicazione
1. Fermo quanto disposto dagli articoli 31, 32, 33 e 35 del regio
2. Le società e gli enti con sede in Italia che, ai sensi del comma 1, sono componenti il gruppo creditizio ovvero sono da esso partecipati ovvero non sono compresi in un gruppo creditizio ma sono controllati dalla persona fisica o giuridica che controlla la capogruppo di un gruppo creditizio ovvero un singolo ente creditizio devono fornire alla capogruppo ovvero, quando ne ricorrano i presupposti, al singolo ente creditizio le informazioni necessarie per consentire il consolidamento nei modi e nei termini stabiliti dalle autorità competenti ad esercitare la vigilanza su base consolidata [3] .
3. Le società e gli enti con sede in Italia che esercitano attività creditizia e finanziaria, di cui al comma 1, ed il cui capitale sia posseduto direttamente, ovvero attraverso società controllate o fiduciarie o comunque attraverso soggetti interposti, nella misura stabilita ai sensi del comma 1, da aziende ed istituti di credito aventi sede in altro Stato della Comunità economica europea, debbono fornire alle aziende e agli istituti suddetti le informazioni di cui al comma 2.
4. Fermi i poteri di cui dispone ai sensi degli articoli 31 e 42 del regio
5. Al fine esclusivo di verificare l'esattezza dei dati e delle notizie richiesti nonchè delle informazioni fornite per il consolidamento, la Banca d'Italia può eseguire ispezioni presso le società e gli enti di cui ai commi 2 e 3 non sottoposti alla propria vigilanza ovvero richiedere che tale verifica sia effettuata dalle competenti autorità di controllo o di vigilanza.
6. La Banca d'Italia può altresì consentire che la verifica delle informazioni fornite dalle società e dagli enti di cui al comma 3 sia effettuata dalle competenti autorità di vigilanza degli altri Stati membri della Comunità economica europea che ne facciano richiesta ovvero da un revisore o da un esperto indicati dalle predette autorità [4] .
Art. 2. Collaborazione con le autorità di vigilanza dei Paesi comunitari
1. La Banca d'Italia, può scambiare, ai sensi dell'art. 12 del
2. I dati e le notizie ottenuti ai sensi della presente legge, anche a seguito di scambio di informazioni con autorità di controllo di Paesi esteri, sono utilizzati ai soli fini della vigilanza su base consolidata e sono tutelati dal segreto d'ufficio.
Art. 3. Inottemperanza agli obblighi di comunicazione
1. Gli amministratori, i sindaci e i direttori generali delle aziende e degli istituti di credito sottoposti a vigilanza della Banca d'Italia, nonchè delle società e degli enti di cui all'art. 1, aventi sede in Italia, che non ottemperano agli obblighi derivanti dalle disposizioni del medesimo articolo, sono puniti a norma dell'art. 87, primo comma, lettera a), del regio
2. La sanzione pecuniaria prevista dal citato art. 87, primo comma, lettera a), è elevata nel minimo a lire centomila e, nel massimo, a lire dieci milioni.
3. La Banca d'Italia, allorchè accerta ripetute inosservanze ai menzionati obblighi può disporre l'alienazione delle partecipazioni che le aziende e gli istituti di credito sottoposti alla propria vigilanza detengono nelle società ed enti di cui all'art. 1 aventi sede in Italia o all'estero, ovvero nelle società ed enti per il cui tramite vi partecipino indirettamente.
Art. 4. Falsità nelle comunicazioni
1. [5].
2. Gli amministratori, i direttori generali, i commissari straordinari, i commissari liquidatori, i liquidatori, i sindaci, i membri dei comitati di sorveglianza delle società e degli enti esercenti attività finanziaria di cui all'art. 1, aventi sede in Italia, i quali, nelle comunicazioni previste dal medesimo art. 1, espongono fatti non rispondenti al vero sulle condizioni economiche delle società ed enti medesimi, o nascondono in tutto o in parte fatti concernenti le condizioni stesse al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza della Banca d'Italia, sono puniti con le pene di cui al comma 1.
[1] Abrogata dall'art. 161 del
[2] Comma così sostituito dall'art. 29 del
[3] Comma così sostituito dall'art. 29 del
[4] Comma così sostituito dall'art. 29 del
[5] Comma abrogato dall'art. 49 del