Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 31/01/1986 |
Numero: | 12 |
Sommario |
Art. unico. La durata della commissione parlamentare di cui al primo comma dell'art. 32 della legge 13 settembre 1982, n. 646, è prorogata per l'intero periodo della IX Legislatura |
§ 98.1.26326 - Legge 31 gennaio 1986, n. 12.
Proroga della durata della commissione parlamentare sul fenomeno della mafia.
(G.U. 3 febbraio 1986, n. 27)
La durata della commissione parlamentare di cui al primo comma dell'art. 32 della
Entro venti giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati provvedono a nominare i membri della commissione nel rispetto delle norme previste dall'art. 33 della