§ 98.1.26248 - Legge 25 gennaio 1985, n. 7.
Proroga del termine previsto dal primo comma dell'art. 30 della legge 28 luglio 1984, n. 398.


Settore:Normativa nazionale
Data:25/01/1985
Numero:7


Sommario
Art. 1.      Il termine di sei mesi previsto dal primo comma dell'art. 30 della legge 28 luglio 1984, n. 398, è prorogato, limitatamente alle disposizioni degli articoli 2, ultimo [...]
Art. 2.      La lettera b) del secondo comma dell'art. 277 del codice di procedura penale è sostituita dalla seguente
Art. 3.      La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale


§ 98.1.26248 - Legge 25 gennaio 1985, n. 7. [1]

Proroga del termine previsto dal primo comma dell'art. 30 della legge 28 luglio 1984, n. 398.

(G.U. 28 gennaio 1985, n. 23)

 

     Art. 1.

     Il termine di sei mesi previsto dal primo comma dell'art. 30 della legge 28 luglio 1984, n. 398, è prorogato, limitatamente alle disposizioni degli articoli 2, ultimo comma, 3, 7 e 29 della predetta legge, fino al 30 novembre 1985 per gli imputati di taluno dei delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 416, 416-bis, 422, 575 e 630 del codice penale e dall'art. 75, primo e terzo comma, della legge 22 dicembre 1975, n. 685, nonchè di delitti commessi per finalità di terrorismo e di eversione dell'ordinamento costituzionale punibili con l'ergastolo o con la reclusione superiore nel massimo a cinque anni, semprechè non si tratti di persone che hanno commesso il reato prima del compimento del diciottesimo anno di età.

     Nel caso in cui i termini massimi di custodia cautelare siano stati prorogati per effetto delle disposizioni di cui al precedente comma, la libertà provvisoria può essere concessa anche in deroga a quanto previsto dal secondo comma dell'art. 277 del codice di procedura penale.

 

          Art. 2.

     La lettera b) del secondo comma dell'art. 277 del codice di procedura penale è sostituita dalla seguente:

     "b) di uno dei delitti previsti dagli articoli 289-bis, primo e secondo comma, 416-bis, 422, 575, 630, primo, secondo e terzo comma, del codice penale e dall'art. 75, primo e terzo comma, della legge 22 dicembre 1975, n. 685".

 

          Art. 3.

     La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.