Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 26/07/1984 |
Numero: | 394 |
Sommario |
Art. 1. Le disposizioni contenute nell'art. 2 della legge 10 maggio 1982, n. 271, sono prorogate per un ulteriore biennio |
Art. 2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 1.400 milioni nell'anno 1984 e in lire 2.800 milioni nell'anno 1985, si provvede mediante [...] |
§ 98.1.25955 - Legge 26 luglio 1984, n. 394. [1]
Proroga di talune disposizioni di cui alla legge 10 maggio 1982, n. 271, recante autorizzazione all'assunzione di personale straordinario da parte dell'Avvocatura generale dello Stato.
(G.U. 1 agosto 1984, n. 210)
Le disposizioni contenute nell'art. 2 della
La misura massima delle assunzioni è fissata in centottanta unità.
Nei limiti sopraindicati potranno essere disposti rinnovi annuali delle assunzioni già in atto.
Le nuove assunzioni di personale straordinario avverranno, previo decreto dell'avvocato generale dello Stato, con l'osservanza dei criteri e modalità di impostazione delle prove pratiche attitudinali già adottati con il precedente decreto emanato dall'avvocato generale dello Stato 1° luglio 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 dell'8 luglio 1982.
Il termine iniziale e quello finale per la presentazione delle domande non potranno essere inferiori rispettivamente a quindici e trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto.
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 1.400 milioni nell'anno 1984 e in lire 2.800 milioni nell'anno 1985, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1984-1986, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Miglioramenti economici ai pubblici dipendenti".
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
[1] Abrogata dall'art. 24 del