§ 80.1.39 - L. 10 maggio 1982, n. 271.
Disciplina dell'assunzione, da parte dell'Avvocatura dello Stato, del contenzioso già di competenza delle gestioni di liquidazione degli enti [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.1 avvocatura dello Stato
Data:10/05/1982
Numero:271


Sommario
Art. 1.      All'art. 2 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con regio decreto [...]
Art. 2.      Le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, si estendono per la durata di un biennio alle assunzioni di personale straordinario alle dipendenze [...]
Art. 3.      Nell'ambito dell'ufficio speciale liquidazione degli enti soppressi, istituito presso il Ministero del tesoro ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, verrà costituito, con provvedimento [...]
Art. 4.      All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in 1.000 milioni di lire per l'anno finanziario 1982, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento [...]


§ 80.1.39 - L. 10 maggio 1982, n. 271.

Disciplina dell'assunzione, da parte dell'Avvocatura dello Stato, del contenzioso già di competenza delle gestioni di liquidazione degli enti mutualistici soppressi e posti in liquidazione con la legge 17 agosto 1974, n. 386.

(G.U. 24 maggio 1982, n. 140).

 

Art. 1.

     All'art. 2 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, è aggiunto il seguente comma:

     (Omissis).

 

     Art. 2.

     Le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, si estendono per la durata di un biennio alle assunzioni di personale straordinario alle dipendenze dell'Avvocatura generale dello Stato e delle avvocature distrettuali dello Stato.

     Le assunzioni del personale di cui al precedente comma, fissate nella misura massima complessiva di novanta unità, sono disposte nell'ambito degli elenchi di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, con decreto dell'Avvocato generale dello Stato sia per la sede dell'Avvocatura generale dello Stato che per le sedi delle avvocature distrettuali dello Stato previo espletamento di una prova pratica attitudinale.

     In deroga a quanto disposto dalle lettere b) e c) dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, le assunzioni di cui al primo comma del presente articolo avranno durata annuale, rinnovabile per un ulteriore periodo di eguale durata.

 

     Art. 3.

     Nell'ambito dell'ufficio speciale liquidazione degli enti soppressi, istituito presso il Ministero del tesoro ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, verrà costituito, con provvedimento del Ministro del tesoro, nel quale dovranno essere specificati i livelli del personale prescelto, un gruppo operativo con il compito di curare i rapporti con l'Avvocatura generale dello Stato al fine specifico di fornire tutti gli elementi conoscitivi e documentali inerenti alla istruttoria degli affari contenziosi affidati alla competenza dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, convertito con modificazioni nella legge 27 giugno 1981, n. 331.

     Ai fini della costituzione del gruppo operativo di cui al primo comma del presente articolo, è disposta l'assegnazione temporanea, fino all'effettivo passaggio delle gestioni al Ministero del tesoro, di parte del personale già appartenente agli enti soppressi e attualmente in forza presso le amministrazioni regionali; la temporaneità della assegnazione, disposta per un periodo non superiore al biennio e per i limitati fini di cui al primo comma del presente articolo, non pregiudica in alcun modo l'inquadramento di detto personale nei ruoli degli enti cui è destinato.

     Per l'accelerazione delle operazioni dell'ufficio speciale di liquidazione di cui al primo comma, in relazione al disposto del secondo e quinto comma dell'articolo 11 del decreto-legge 1° luglio 1980, n. 285, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1980, n. 441, la ripartizione per funzione dei 98 posti di dirigenti superiori di cui al quadro I della tabella VII allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, è così modificata:

     (Omissis)

     I posti nella qualifica di dirigente di livello C della Ragioneria generale dello Stato con funzioni di ispettore generale capo, di cui al quadro H della tabella citata al precedente comma, sono determinati in numero di 7.

 

     Art. 4.

     All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in 1.000 milioni di lire per l'anno finanziario 1982, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

     Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.