Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 80. Pubblica amministrazione |
Capitolo: | 80.1 avvocatura dello Stato |
Data: | 10/05/1982 |
Numero: | 271 |
Sommario |
Art. 1. All'art. 2 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con regio decreto [...] |
Art. 2. Le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, si estendono per la durata di un biennio alle assunzioni di personale straordinario alle dipendenze [...] |
Art. 3. Nell'ambito dell'ufficio speciale liquidazione degli enti soppressi, istituito presso il Ministero del tesoro ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, verrà costituito, con provvedimento [...] |
Art. 4. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in 1.000 milioni di lire per l'anno finanziario 1982, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento [...] |
§ 80.1.39 - L. 10 maggio 1982, n. 271.
Disciplina dell'assunzione, da parte dell'Avvocatura dello Stato, del contenzioso già di competenza delle gestioni di liquidazione degli enti mutualistici soppressi e posti in liquidazione con la legge 17 agosto 1974, n. 386.
(G.U. 24 maggio 1982, n. 140).
All'art. 2 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con
(Omissis).
Le disposizioni di cui al
Le assunzioni del personale di cui al precedente comma, fissate nella misura massima complessiva di novanta unità, sono disposte nell'ambito degli elenchi di cui all'art. 3 del
In deroga a quanto disposto dalle lettere b) e c) dell'art. 1 del
Nell'ambito dell'ufficio speciale liquidazione degli enti soppressi, istituito presso il Ministero del tesoro ai sensi della
Ai fini della costituzione del gruppo operativo di cui al primo comma del presente articolo, è disposta l'assegnazione temporanea, fino all'effettivo passaggio delle gestioni al Ministero del tesoro, di parte del personale già appartenente agli enti soppressi e attualmente in forza presso le amministrazioni regionali; la temporaneità della assegnazione, disposta per un periodo non superiore al biennio e per i limitati fini di cui al primo comma del presente articolo, non pregiudica in alcun modo l'inquadramento di detto personale nei ruoli degli enti cui è destinato.
Per l'accelerazione delle operazioni dell'ufficio speciale di liquidazione di cui al primo comma, in relazione al disposto del secondo e quinto comma dell'articolo 11 del
(Omissis)
I posti nella qualifica di dirigente di livello C della Ragioneria generale dello Stato con funzioni di ispettore generale capo, di cui al quadro H della tabella citata al precedente comma, sono determinati in numero di 7.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in 1.000 milioni di lire per l'anno finanziario 1982, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.