Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 22. Commercio |
Capitolo: | 22.6 esportazioni e importazioni |
Data: | 31/05/1975 |
Numero: | 185 |
Sommario |
Art. 1. Il contributo annuo dello Stato previsto dall'art. 1, secondo comma, della legge 24 dicembre 1969, n. 976, nelle spese di funzionamento dell'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE) è [...] |
Art. 2. In favore dello stesso Istituto è inoltre autorizzata la concessione, a decorrere dall'anno finanziario 1975, di un contributo con specifica destinazione alle spese per l'organizzazione ed il [...] |
Art. 3. Per gli anni finanziari successivi, i contributi di cui agli articoli precedenti saranno determinati con la legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato. |
Art. 4. Per il graduale ripianamento dei disavanzi degli esercizi precedenti, è autorizzata la corresponsione all'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE) di un contributo straordinario di lire [...] |
Art. 5. Il Ministero del commercio con l'estero, in caso di concessione di contributi ai sensi della legge 29 ottobre 1954, n. 1083, nell'erogazione del contributo di cui all'art. 2 della presente legge [...] |
Art. 6. All'onere di lire 5.700 milioni derivante dall'attuazione degli articoli 1 e 4 della presente legge, per l'anno finanziario 1975, si fa fronte mediante riduzione, rispettivamente per lire 5.000 [...] |
§ 22.6.51 - L. 31 maggio 1975, n. 185.
Potenziamento e razionalizzazione dell'attività di promozione delle esportazioni italiane.
(G.U. 12 giugno 1975, n. 153).
Il contributo annuo dello Stato previsto dall'art. 1, secondo comma, della
In favore dello stesso Istituto è inoltre autorizzata la concessione, a decorrere dall'anno finanziario 1975, di un contributo con specifica destinazione alle spese per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici all'estero, fermo restando quanto disposto dal
Tale contributo è stabilito per l'anno finanziario 1975 in lire 7.050 milioni.
Per gli anni finanziari successivi, i contributi di cui agli articoli precedenti saranno determinati con la legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato.
Il contributo di cui all'art. 1 sarà corrisposto in due quote uguali, pagabili all'inizio di ciascun semestre; quello previsto dall'art. 2 sarà erogato con le modalità di cui al successivo art. 5.
Per il graduale ripianamento dei disavanzi degli esercizi precedenti, è autorizzata la corresponsione all'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE) di un contributo straordinario di lire 1.500 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1975 al 1980.
Il Ministero del commercio con l'estero, in caso di concessione di contributi ai sensi della
I rendiconti per le spese relative all'organizzazione e al funzionamento degli uffici all'estero saranno dal predetto Istituto presentati al Ministero del commercio con l'estero annualmente, entro 90 giorni dalla fine dell'anno finanziario cui si riferiscono.
All'onere di lire 5.700 milioni derivante dall'attuazione degli articoli 1 e 4 della presente legge, per l'anno finanziario 1975, si fa fronte mediante riduzione, rispettivamente per lire 5.000 milioni e per lire 700 milioni, del fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e dello stanziamento del capitolo 1551 dello stato di previsione della spesa del Ministero del commercio con l'estero per l'anno finanziario predetto.
Alla spesa di lire 7.050 milioni per il contributo di cui al precedente art. 2 si provvede con riduzione dello stanziamento del citato capitolo 1551 dello stato di previsione del predetto Ministero del commercio con l'estero.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.