Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 42. Enti pubblici |
Capitolo: | 42.4 personale |
Data: | 24/12/1969 |
Numero: | 976 |
Sommario |
Art. 1. All'Istituto nazionale per il commercio estero è concesso un contributo straordinario di lire 4.000.000.000 ad integrazione dei contributi statali nelle spese di [...] |
Art. 2. L'Istituto nazionale per il commercio estero è incluso tra gli enti indicati nell'art. 21 della legge 3 maggio 1967, n. 315, per i quali continuano a trovare [...] |
Art. 3. All'onere di lire 4.000.000.000, relativo al contributo straordinario di cui al primo comma dell'art. 1, si provvede, per lire 2.000.000.000, a carico del fondo [...] |
Art. 4. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana |
§ 42.4.22 - Legge 24 dicembre 1969, n. 976.
Contributo statale nelle spese del funzionamento dell'Istituto nazionale per il commercio estero e facoltà di iscrizione del personale dipendente alla Cassa per le pensioni di dipendenti degli enti locali ai sensi dell'articolo 39 della legge 11 aprile 1955, n. 379.
(G.U. 31 dicembre 1969, n. 328)
All'Istituto nazionale per il commercio estero è concesso un contributo straordinario di lire 4.000.000.000 ad integrazione dei contributi statali nelle spese di funzionamento.
L'importo annuo di lire 1.500.000.000 del contributo statale nelle spese di funzionamento del predetto Istituto è elevato a lire 3.500.000.000 nell'anno finanziario 1970 ed a lire 4.500.000.000 [1] a decorrere dall'anno finanziario 1971.
L'Istituto nazionale per il commercio estero è incluso tra gli enti indicati nell'art. 21 della
All'onere di lire 4.000.000.000, relativo al contributo straordinario di cui al primo comma dell'art. 1, si provvede, per lire 2.000.000.000, a carico del fondo inscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1968, intendendosi all'uopo prorogato il termine di utilizzo della suddetta disponibilità, indicato dalla
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
[1] Il contributo di cui al presente comma è stato elevato a lire 8.700 milioni, per l'anno finanziario 1975, dall'art. 1 della