§ 22.6.44 - L. 10 marzo 1969, n. 116.
Istituzione di un controllo qualitativo sulle esportazioni dei formaggi "pecorino romano" e "pecorino siciliano" verso gli Stati Uniti d'America e il Canadà.


Settore:Normativa nazionale
Materia:22. Commercio
Capitolo:22.6 esportazioni e importazioni
Data:10/03/1969
Numero:116


Sommario
Art. 1.      Ferme restando le caratteristiche stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1955, n. 1269, per il formaggio pecorino romano e il formaggio pecorino siciliano, il formaggio [...]
Art. 2.      Sui contenitori del prodotto di cui all'art. 1 devono essere apposte, con caratteri chiari, le seguenti indicazioni:
Art. 3.      Le fatture, le polizze di carico e gli altri documenti relativi alla vendita del prodotto debbono recare il nome o la ragione sociale del fornitore e speditore, la precisazione che trattasi di [...]
Art. 4.      L'accertamento dei requisiti stabiliti per i formaggi indicati all'art. 1 destinati all'esportazione verso gli Stati Uniti d'America ed il Canadà è effettuato dall'Istituto nazionale per il [...]
Art. 5.      Per provvedere alle spese derivanti dall'applicazione della presente legge l'Istituto nazionale per il commercio estero percepisce dalle ditte esportatrici un contributo di lire 8 per ogni [...]
Art. 6.      Chiunque, in violazione delle norme della presente legge, spedisca all'estero formaggio pecorino romano e formaggio pecorino siciliano sottraendoli al prescritto controllo, è punito con [...]
Art. 7.      E' concesso un termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge per lo smaltimento, da parte dei fabbricanti, degli imballaggi (casse e cartoni) non conformi alle disposizioni [...]
Art. 8.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


§ 22.6.44 - L. 10 marzo 1969, n. 116. [1]

Istituzione di un controllo qualitativo sulle esportazioni dei formaggi "pecorino romano" e "pecorino siciliano" verso gli Stati Uniti d'America e il Canadà.

(G.U. 15 aprile 1969, n. 96).

 

Art. 1.

     Ferme restando le caratteristiche stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1955, n. 1269, per il formaggio pecorino romano e il formaggio pecorino siciliano, il formaggio pecorino romano destinato all'esportazione verso gli Stati Uniti d'America e il Canadà deve possedere altresì i requisiti indicati nella tabella annessa.

 

     Art. 2.

     Sui contenitori del prodotto di cui all'art. 1 devono essere apposte, con caratteri chiari, le seguenti indicazioni:

     a) il nome o la ragione sociale e la sede legale dell'esportatore;

     b) il peso netto e lordo espresso in chilogrammi;

     c) precisazioni, anche in lingua estera, dalle quali risulti che trattasi di formaggio pecorino romano o siciliano fabbricato in Italia, prodotto con latte di pecora.

     E' consentito l'uso di una sigla in sostituzione dell'indicazione di cui alla lettera a). A richiesta dell'importatore è altresì consentito indicare il peso oltre che con il sistema di cui alla lettera b) anche in libbre ed once. E' inoltre ammessa l'indicazione di altre eventuali precisazioni richieste dall'importatore.

 

     Art. 3.

     Le fatture, le polizze di carico e gli altri documenti relativi alla vendita del prodotto debbono recare il nome o la ragione sociale del fornitore e speditore, la precisazione che trattasi di formaggio pecorino romano o siciliano e tutte le indicazioni atte ad individuare la partita cui si riferisce il documento stesso.

 

     Art. 4.

     L'accertamento dei requisiti stabiliti per i formaggi indicati all'art. 1 destinati all'esportazione verso gli Stati Uniti d'America ed il Canadà è effettuato dall'Istituto nazionale per il commercio estero secondo le modalità determinate con decreto del Ministro per il commercio con l'estero, di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste.

 

     Art. 5.

     Per provvedere alle spese derivanti dall'applicazione della presente legge l'Istituto nazionale per il commercio estero percepisce dalle ditte esportatrici un contributo di lire 8 per ogni chilogrammo di formaggio sottoposto a controllo.

     La riscossione di tale contributo è effettuata a cura del Ministero delle finanze.

 

     Art. 6.

     Chiunque, in violazione delle norme della presente legge, spedisca all'estero formaggio pecorino romano e formaggio pecorino siciliano sottraendoli al prescritto controllo, è punito con l'ammenda da lire 200.000 a lire 5 milioni, salvo che il fatto costituisca reato più grave.

 

     Art. 7.

     E' concesso un termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge per lo smaltimento, da parte dei fabbricanti, degli imballaggi (casse e cartoni) non conformi alle disposizioni stabilite dalla presente legge.

 

     Art. 8.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

 

     Tabella

     1) Pezzatura:

     non inferiore a chilogrammi 10 per forma (tollerato il 10 per cento di forme non inferiori ai chilogrammi 9 per partita). Le forme devono essere bene accigliate a scalzo diritto o leggermente convesso, non inferiore a centimetri 18. La crosta deve risultare liscia senza frizzature e focature.

     Non sono ammesse: le forme schiacciate, irregolari, con segni di riscaldamento, a scalzo gonfio.

     2) Pasta:

     a) aspetto: la pasta deve essere bianca, con tolleranza di leggero color paglierino, grassa, compatta e di buon odore.

     Non sono ammesse: le forme con la pasta che presenti macchie colorate (quali: rosse, grigie, gialle);

     b) consistenza: la pasta deve essere compatta ed il cannello deve risultare elastico e solido alla pressione delle dita. E' ammessa una leggera occhiatura, rada, rotonda, lucida, purché in pasta chiara e grassa.

     Non sono ammesse: le forme a pasta secca, friabile e mantecata, oppure con occhiatura molto grassa e/o piccola e diffusa.

     3) Aroma e sapore:

     a) aroma: caratteristico, fragrante, gradevole;

     b) sapore: piccante caratteristico più o meno accentuato, gradevole al palato.

 


[1] Legge abrogata dall’art. 23 della L. 29 luglio 2003, n. 229.