§ 95.4.2 - D.M. 22 ottobre 1992, n. 494.
Regolamento per l'autorizzazione all'esercizio delle attività dei centri autorizzati di assistenza fiscale, in attuazione dell'art. 78, commi 6 e 7, [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.4 centri di assistenza fiscale
Data:22/10/1992
Numero:494


Sommario
Art. 1.  (Costituzione dei centri di assistenza).
Art. 2.  (Autorizzazione all'esercizio dell'attività ed iscrizione all'albo).
Art. 3.  (Utenti dei centri di assistenza).
Art. 4.  (Attività svolta per conto degli utenti).
Art. 5.  (Direttore tecnico responsabile).
Art. 6.  (Trasmissione delle dichiarazioni).
Art. 7.  (Contratto-tipo).
Art. 8.  (Revoca dell'autorizzazione - Sospensione cautelare).
Art. 9.  (Disciplina dell'attività di assistenza svolta dai professionisti).
Art. 10.  (Poteri di vigilanza).
Art. 11.  (Garanzie assicurative).
Art. 12.  (Disposizioni transitorie).
Art. 13.  (Entrata in vigore).


§ 95.4.2 - D.M. 22 ottobre 1992, n. 494.

Regolamento per l'autorizzazione all'esercizio delle attività dei centri autorizzati di assistenza fiscale, in attuazione dell'art. 78, commi 6 e 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 413.

(G.U. 24 dicembre 1992, n. 302).

 

Capo I

COSTITUZIONE DEI CENTRI DI ASSISTENZA

ED AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

 

     Art. 1. (Costituzione dei centri di assistenza).

     1. I centri di assistenza fiscale previsti dall'art. 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sono costituiti con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, dai soggetti indicati nei commi 1 e 2 dell'art. 78 della predetta legge n. 413 del 1991. I soggetti di cui alla lettera b) del citato comma 1 devono essere stati riconosciuti di rilevanza nazionale, in relazione al numero di iscritti ed al territorio in cui svolgono la loro attività, con decreto del Ministro delle finanze, emanato a seguito di domanda, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.

     2. I centri di assistenza possono essere costituiti solo secondo i tipi di società di capitali; il capitale minimo, salvo i casi in cui il codice civile prevede un capitale minimo di maggiore importo, non può essere inferiore a 100 milioni di lire.

     3. Lo statuto della società di cui al comma 2 deve essere conforme al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze.

 

          Art. 2. (Autorizzazione all'esercizio dell'attività ed iscrizione all'albo).

     1. L'autorizzazione a svolgere l'attività di assistenza fiscale, prevista dall'art. 78, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, è concessa con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale a seguito di presentazione di apposita istanza, previa verifica:

     a) della sussistenza dei requisiti e delle condizioni richiesti dallo stesso art. 78 per la costituzione dei centri di assistenza;

     b) dell'avvenuto deposito, presso l'ufficio della direzione centrale per l'accertamento e la programmazione del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze incaricato della tenuta dell'albo, di copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto.

     2. Prima dell'emanazione del decreto di autorizzazione, il Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze, verificata la sussistenza dei requisiti di cui al precedente comma 1, invita i centri di assistenza a:

     a) dimostrare l'esistenza delle garanzie assicurative di cui all'art. 11;

     b) depositare, presso l'ufficio della direzione centrale per l'accertamento e la programmazione, copia dei contratti-tipo di cui all'art. 7 nonché un elenco di almeno trecento utenti con i quali è stato stipulato il contratto di assistenza;

     c) dimostrare il possesso, da parte del direttore tecnico responsabile, dei requisiti di cui all'art. 78, comma 5, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e della insussistenza nei suoi confronti di provvedimenti di cui alla lettera c) del successivo art. 9, comma 3, attestata nei motivi ivi previsti.

     3. Il decreto di autorizzazione può stabilire i limiti territoriali nell'ambito dei quali il centro di assistenza svolge l'attività.

     4. Nella istanza di cui al comma 1 sono indicati la denominazione o ragione sociale ed il numero di codice fiscale e di partita IVA del centro di assistenza nonché i dati anagrafici del direttore tecnico responsabile e dei componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale.

     5. I centri di assistenza che ottengono l'autorizzazione all'esercizio dell'attività sono iscritti nell'"Albo dei centri autorizzati di assistenza fiscale ad imprese", istituito presso la direzione centrale per l'accertamento e la programmazione del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze.

     6. Eventuali variazioni dei dati di cui ai commi 1 e 4, nonché la diminuzione del numero degli utenti al di sotto di trecento devono essere comunicate alla competente direzione centrale entro trenta giorni dalla data in cui si verificano. Entro trenta giorni dal deposito presso la cancelleria del tribunale devono essere inviati alla stessa direzione copia autentica del bilancio, unitamente alla certificazione di cui al comma 3, terzo periodo, dell'art. 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, nonché copia autentica delle delibere modificative dell'atto costitutivo e dello statuto. Il direttore tecnico responsabile è tenuto a comunicare, entro dieci giorni dalla delibera del consiglio dell'ordine professionale di appartenenza, i provvedimenti di sospensione presi a suo carico successivamente al rilascio dell'attestazione di cui al comma 2, lettera c).

     7. La certificazione di cui al precedente comma deve contenere, con riguardo al periodo cui la stessa si riferisce, anche le seguenti informazioni da indicare su apposito modello conforme a quello approvato con decreto del Ministro delle finanze:

     a) il numero delle dichiarazioni annuali predisposte e il numero dei visti di conformità apposti, suddivisi per modello;

     b) il numero degli utenti per i quali sono state tenute ed eventualmente conservate le scritture contabili.

     8. Il trasferimento delle quote o delle azioni, nei limiti di cui al comma 6 dell'art. 78 della citata legge n. 413 del 1991, può essere disposto, ove una delle parti contraenti sia una organizzazione territoriale o di categoria aderente alle associazioni sindacali di categoria tra imprenditori autorizzate alla costituzione del Centro, solo ove sia stato richiesto il preventivo assenso della associazione nazionale delegante. Dell'assenso e del trasferimento deve essere data comunicazione entro trenta giorni all'ufficio incaricato della tenuta dell'albo.

     9. E' consentita la fusione solo tra società di cui all'art. 1, comma 2, del presente regolamento e tra queste e le società aventi per oggetto l'elaborazione di dati contabili controllate dai soggetti indicati nel comma 1 dello steso articolo. Ai soli fini dello svolgimento dell'attività di assistenza fiscale, i soggetti che intendono effettuare la fusione devono ottenere il preventivo assenso alla stessa da parte della direzione centrale per l'accertamento e la programmazione del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze. In caso di assenso, il centro di assistenza risultante dalla fusione deve, ai sensi del precedente comma 6, effettuare le comunicazioni ed inviare la documentazione necessaria all'aggiornamento dell'albo.

 

Capo II

ATTIVITA' DEI CENTRI

 

          Art. 3. (Utenti dei centri di assistenza).

     1. L'attività di assistenza, limitatamente alla predisposizione della dichiarazione dei redditi e alla apposizione del visto di conformità di cui al successivo art. 4, può essere svolta anche a favore:

     a) dei soci di società di persone, dei collaboratori dell'impresa familiare e del coniuge partecipante all'azienda coniugale;

     b) del coniuge dell'imprenditore individuale e dei coniugi dei soci di società di persone e dei collaboratori dell'impresa familiare che optino per la presentazione della dichiarazione congiunta.

 

          Art. 4. (Attività svolta per conto degli utenti).

     1. Nello svolgimento dell'attività di assistenza fiscale i centri di assistenza predispongono le dichiarazioni annuali dei redditi, ivi comprese le dichiarazioni integrative di cui all'art. 14 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, e successive modificazioni ed integrazioni, le dichiarazioni cui gli utenti sono obbligati in qualità di sostituti d'imposta, quelle dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni (I.C.I.A.P.) e quelle dell'imposta sul valore aggiunto, nonché i relativi allegati e gli elenchi, prospetti e comunicazioni a cui sono obbligati gli utenti dei centri.

     2. I centri di assistenza appongono nelle dichiarazioni, di cui al comma 1, da essi predisposte, il visto di conformità formale dei dati esposti nelle stesse mediante controllo della corrispondenza dei dati stessi:

     a) al bilancio e alle scritture contabili delle imprese utenti di cui deve essere controllata l'esistenza nonché la regolarità ai sensi dell'art. 2219 del codice civile;

     b) alla documentazione allegata alla dichiarazione stessa e a quella relativa ai versamenti effettuati;

     c) alle disposizioni che disciplinano la deducibilità degli oneri dal reddito complessivo e la liquidazione dell'imposta.

     3. I centri di assistenza effettuano gli adempimenti fiscali strettamente strumentali allo svolgimento della loro attività, ivi compresa l'effettuazione dei movimenti sul conto fiscale, previa idonea delega dell'utente.

     4. La tenuta ed eventualmente la conservazione delle scritture contabili nonché il controllo della regolarità formale della documentazione contabile consegnata dagli utenti possono essere svolte solo se il centro di assistenza ha assunto verso l'utente l'impegno contrattuale di predisporre la dichiarazione e di apporre il visto di conformità.

     5. Il centro di assistenza deve indicare nelle dichiarazioni che ha predisposto se ha tenuto anche le scritture contabili.

     6. Le scritture contabili e le dichiarazioni possono essere redatte ed elaborate anche dallo stesso contribuente o da impresa, prescelta dal centro di assistenza, avente per oggetto l'elaborazione di dati contabili, a condizione che tali attività siano effettuate sotto il diretto controllo e la responsabilità del centro di assistenza stesso, anche agli effetti del comma 7 dell'art. 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413. L'affidamento ad impresa, da parte del centro di assistenza, della redazione e della elaborazione delle scritture contabili e delle dichiarazioni deve essere espressamente accettato dall'utente nel contratto di cui all'art. 7. L'esercizio del controllo e l'assunzione della responsabilità devono risultare da apposita clausola del contratto stipulato tra il centro di assistenza e l'impresa stessa ovvero tra il centro di assistenza e l'utente.

     7. Il controllo avente ad oggetto la regolarità formale delle scritture contabili e la documentazione consegnata dagli utenti, riguarda:

     a) la tenuta e l'eventuale conservazione delle scritture contabili obbligatorie ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto;

     b) la tenuta e l'eventuale conservazione delle scritture contabili dei sostituti d'imposta;

     c) le fatture, le bollette doganali nonché gli altri documenti di cui è prescritta l'annotazione nelle scritture di cui alla lettera a) del presente comma.

     8. Particolari modalità e criteri per l'esecuzione, da parte del centro di assistenza, dei controlli di cui al comma 7, possono essere stabiliti dal Ministro delle finanze, con proprio decreto, sentiti l'Ordine dei dottori commercialisti, il collegio dei ragionieri e periti commerciali e, per quanto di competenza, l'Ordine dei consulenti del lavoro, nonché le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (C.N.E.L.).

     9. Indipendentemente dall'applicazione delle norme del codice civile relative alla risoluzione per inadempimento del contratto, il centro di assistenza rifiuta il visto di conformità in caso di gravi e ripetute inadempienze contrattuali da parte dell'utente, contestate allo stesso mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro otto giorni dalla rilevazione di ciascuna di esse.

 

          Art. 5. (Direttore tecnico responsabile).

     1. Alla direzione dei centri di assistenza è preposto un direttore tecnico responsabile in possesso dei requisiti di cui al comma 5 dell'art. 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, il quale appone il visto di conformità di cui all'art. 4.

 

          Art. 6. (Trasmissione delle dichiarazioni).

     1. I centri di assistenza inoltrano ai competenti uffici, in conformità delle disposizioni vigenti, le dichiarazioni e i relativi allegati nonché gli elenchi, prospetti e comunicazioni da essi predisposti. Le dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche contengono comunque sempre anche la busta nella quale è inserita la scheda con cui i contribuenti operano la scelta della destinazione dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per scopi di interesse sociale o di carattere umanitario ovvero per scopi di carattere religioso o caritativo di cui all'art. 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e successive modificazioni ed integrazioni e alle leggi 22 novembre 1988, n. 516, e successive modificazioni ed integrazioni e n. 517, e successive modificazioni ed integrazioni.

     2. Le dichiarazioni e i documenti di cui al comma precedente sono trasmessi anche su supporti magnetici, formati sulla base di programmi elettronici forniti o comunque prestabiliti dalla stessa amministrazione. I termini e le modalità di trasmissione sono stabiliti con i decreti del Ministro delle finanze di approvazione dei modelli.

 

          Art. 7. (Contratto-tipo).

     1. Nei contratti che i centri di assistenza stipulano con gli utenti per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 78, comma 4, deve risultare l'assunzione dell'impegno da parte dell'utente di:

     a) fornire al centro di assistenza dati completi e veritieri, nel rispetto, altresì, dei termini necessari per il regolare adempimento degli obblighi assunti dal centro di assistenza stesso;

     b) collaborare con il centro di assistenza ai fini della regolare tenuta della contabilità e della predisposizione della dichiarazione;

     c) consentire l'attività di controllo del centro di assistenza presso l'utente nei casi in cui questi provveda direttamente alla redazione ed elaborazione della contabilità.

     2. Nel caso in cui il centro di assistenza intenda affidare, sotto la propria responsabilità la redazione ed elaborazione della contabilità e della dichiarazione ad un'impresa avente per oggetto l'elaborazione dei dati contabili, il contratto deve contenere l'individuazione dell'impresa e la relativa accettazione dell'utente.

 

Capo III

REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

 

          Art. 8. (Revoca dell'autorizzazione - Sospensione cautelare).

     1. Il Ministro delle finanze, con proprio decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, revoca l'autorizzazione di cui all'art. 2 nei casi in cui:

     a) nello svolgimento dell'attività disciplinata dall'art. 4 vengano commesse gravi e ripetute violazioni alle disposizioni previste da norme legislative e regolamentari in materia tributaria;

     b) risultino inosservati le prescrizioni e gli obblighi posti dall'Amministrazione finanziaria per l'esercizio dell'attività di assistenza;

     c) sia accertato il venir meno di uno dei requisiti o condizioni di cui all'art. 2, commi 1, lettera a), 2, lettera a) e c), e 8, ovvero la mancata effettuazione delle comunicazioni di cui ai commi 6 e 8, ultimo periodo, dello stesso articolo;

     d) i dati e gli elementi richiesti al centro di assistenza dall'Amministrazione finanziaria ai fini della determinazione dei coefficienti previsti dall'art. 11 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, e successive modificazioni ed integrazioni, risultino falsi o incompleti rispetto alla documentazione fornita dall'utente.

     2. Nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 del presente articolo, il Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze contesta le violazioni o le inosservanze ed assegna al legale rappresentante del centro di assistenza il termine di trenta giorni dalla contestazione per eventuali osservazioni o memorie. Entro sessanta giorni dal ricevimento delle predette osservazioni o memorie, il Ministro delle finanze, se non ritiene fondate le giustificazioni addotte, emana il decreto di revoca.

     3. Nei casi di cui al comma 1, lettera c), del presente articolo, il Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze contesta gli inadempimenti o le irregolarità al legale rappresentante del centro di assistenza e fissa un termine, non superiore a novanta giorni, entro il quale gli adempimenti omessi devono essere effettuati e le irregolarità rimosse. Qualora il centro di assistenza non provveda entro il termine assegnato, il Ministro delle finanze emana il decreto di revoca.

     4. Se le violazioni o le inosservanze di cui al comma 2 del presente articolo presentano aspetti di particolare gravità, nelle more del procedimento di cui allo stesso comma, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, può disporre immediatamente, sentito il legale rappresentante del centro di assistenza, la sospensione cautelare dell'attività di assistenza.

     5. Nei decreti di cui ai commi 1 e 4 del presente articolo il Ministro delle finanze stabilisce le modalità e le garanzie per assicurare, nei confronti degli utenti dei centri di assistenza, il regolare svolgimento dell'attività relativa al periodo d'imposta in corso.

     6. Se il numero degli utenti del centro di assistenza risulta inferiore a trecento, il Dipartimento delle entrate assegna allo stesso il termine massimo di un anno decorrente dalla data in cui tale circostanza si è verificata, decorso inutilmente il quale, il Ministro delle finanze provvede alla revoca dell'autorizzazione mediante decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.

 

Capo IV

ATTIVITA' DEI PROFESSIONISTI

 

          Art. 9. (Disciplina dell'attività di assistenza svolta dai professionisti).

     1. Gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti e dei ragionieri liberi professionisti possono svolgere, a favore dei soggetti indicati al precedente art. 3, su richiesta degli stessi ed alle medesime condizioni dei centri di assistenza, le attività di cui all'art. 4.

     2. La stessa attività può essere svolta dai consulenti del lavoro per quanto riguarda gli adempimenti dei datori di lavoro sostituti d'imposta.

     3. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 che intendono prestare la propria assistenza professionale apponendo anche il visto di conformità, devono preliminarmente:

     a) comunicare alla direzione centrale per l'accertamento e la programmazione del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze, i dati anagrafici, il numero del codice fiscale e della partita IVA, il domicilio e gli altri luoghi in cui esercitano la propria attività professionale;

     b) depositare presso lo stesso ufficio copia dei contratti-tipo di cui all'art. 7 e della polizza di assicurazione di cui all'art. 11;

     c) presentare una apposita attestazione dell'ordine a cui appartengono da cui risulti che non sono stati adottati nei loro confronti provvedimenti di sospensione.

     4. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 devono inviare alla direzione centrale competente, entro trenta giorni dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, le informazioni di cui al comma 7 dell'art. 2.

     5. Eventuali variazioni dei dati di cui al comma 3 devono essere comunicate alla competente direzione centrale entro trenta giorni dalla data in cui si verificano. Il professionista deve comunicare altresì alla stessa direzione centrale, entro dieci giorni dalla delibera dell'ordine professionale di appartenenza, i provvedimenti di sospensione e di cancellazione presi a suo carico successivamente al rilascio dell'attestazione di cui al comma 3, lettera c).

     6. In caso di constatata inosservanza delle disposizioni dell'art. 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e di quelle del presente regolamento nonché in caso di gravi e ripetute violazioni commesse nell'esercizio delle attività esercitate dal professionista di cui all'art. 4 e di provvedimenti di sospensione comminati dall'Ordine, l'Amministrazione finanziaria assegna un termine non superiore a novanta giorni per rimuovere le irregolarità, decorso inutilmente il quale, il Ministro delle finanze, con decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, dichiara, ai soli fini del controllo e della applicazione delle sanzioni, la non rilevanza dei visti di conformità apposti dal professionista successivamente alla pubblicazione del decreto.

     7. Si applicano le disposizioni dell'art. 4, esclusi i commi 4, 8 e 9.

 

Capo V

POTERI DI VIGILANZA E GARANZIE ASSICURATIVE

 

          Art. 10. (Poteri di vigilanza).

     1. L'Amministrazione finanziaria ha facoltà di disporre ispezioni, con le modalità e le condizioni di cui all'art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni ed integrazioni, presso la sede e gli uffici periferici dei centri di assistenza e le imprese di cui al comma 6 dell'art. 4 per controllare l'osservanza delle disposizioni indicate nel comma 1 dell'art. 8. I risultati di ogni ispezione sono riportati in un processo verbale sottoscritto dai funzionari che hanno eseguito l'ispezione, dal rappresentante legale del centro di assistenza e dal direttore tecnico, ciascuno dei quali può farvi inserire le proprie osservazioni. Ha altresì facoltà di richiedere agli ordini professionali la comunicazione dei provvedimenti di sospensione e di cancellazione presi a carico dei direttori tecnici appartenenti agli ordini stessi.

     2. Qualora emergano elementi che giustificano l'assunzione di provvedimenti disciplinari, copia del processo verbale è inviata all'Ordine cui appartiene il direttore tecnico.

 

          Art. 11. (Garanzie assicurative).

     1. I centri di assistenza ed i professionisti di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 9 devono stipulare una polizza di assicurazione della propria responsabilità civile idonea a garantire il pagamento degli interessi e delle sanzioni irrogate agli utenti che hanno diritto di rivalsa nei loro riguardi, ai sensi del comma 7 dello stesso art. 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, per gli errori formali ad essi stessi imputabili.

     2. Gli istituti e le imprese di assicurazione presso i quali i centri di assistenza e i professionisti hanno stipulato la polizza assicurativa di cui al comma precedente devono portare a conoscenza del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze gli inadempimenti agli obblighi contrattuali che danno luogo al venir meno delle garanzie assicurative.

 

Capo VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

 

          Art. 12. (Disposizioni transitorie).

     1. Per le dichiarazioni da presentare nell'anno 1993 predisposte dai professionisti o dai centri di assistenza autorizzati entro il 31 dicembre 1992, le scritture contabili si considerano tenute dal professionista o dal centro di assistenza anche se sono state redatte ed elaborate dallo stesso contribuente, dalle associazioni sindacali di categoria di cui al comma 1 dell'art. 1 o da impresa avente per oggetto l'elaborazione di dati contabili prescelta dalle medesime associazioni o organizzazioni che hanno costituito il centro di assistenza, a condizione che risulti da apposita attestazione che siano stati eseguiti, entro il termine per la presentazione delle dichiarazioni, i controlli di cui all'art. 4, comma 7.

 

          Art. 13. (Entrata in vigore).

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.