Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 95. Tributi |
Capitolo: | 95.3 anagrafe tributaria e codice fiscale |
Data: | 10/10/2003 |
Numero: | 309 |
Sommario |
Art. 1. Modifica delle modalità per la richiesta e l'erogazione dei rimborsi |
§ 95.3.32 - D.M. 10 ottobre 2003, n. 309.
Regolamento recante modificazioni al regolamento di attuazione dell'articolo 78, commi da 27 a 38 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, concernente l'istituzione del conto fiscale, adottato con decreto ministeriale 28 dicembre 1993, n. 567.
(G.U. 15 novembre 2003, n. 266)
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto l'articolo 78, commi da 27 a 38, della
Visto, in particolare, il comma 38 del predetto articolo 78, che prevede l'emanazione di regolamenti ministeriali dei Ministri delle finanze e del tesoro per l'attuazione di quanto previsto dai commi da 27 a 37 dello stesso articolo 78;
Visto il regolamento di attuazione delle predette disposizioni, adottato con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro 28 dicembre 1993, n. 567, e, in particolare, l'articolo 20 concernente le modalità per la richiesta e l'erogazione dei rimborsi nei confronti dei contribuenti intestatari di conto fiscale, che, al comma 4, prevede che il concessionario «decorso il quarantesimo giorno dalla presentazione della richiesta o dal giorno in cui è pervenuta la comunicazione dell'ufficio tributario», dispone, entro i successivi venti giorni, l'erogazione del rimborso;
Considerato che l'ufficio finanziario, nei casi in cui dispone il rimborso dei tributi, ha già effettuato i necessari controlli, sia di natura formale che in ordine alla spettanza del credito chiesto a rimborso, nonché la liquidazione del credito;
Ritenuto che, al fine di snellire ed accelerare le procedure in materia di rimborsi dei tributi, occorre ridurne i tempi di erogazione per permettere ai contribuenti un rapido recupero del credito vantato;
Visto l'articolo 23 del
Visto l'articolo 17, comma 3, della
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 25 agosto 2003;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, effettuata con nota n. 3-13728 del 25 settembre 2003, ai sensi del predetto articolo 17, comma 3, della
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1. Modifica delle modalità per la richiesta e l'erogazione dei rimborsi
1. All'articolo 20 del regolamento adottato con
a) nel comma 4, le parole: «o dal giorno in cui è pervenuta la comunicazione dell'ufficio tributario» sono soppresse;
b) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. I rimborsi dei tributi disposti dall'ufficio finanziario sono erogati dal concessionario entro venti giorni dalla ricezione della disposizione di pagamento, con le modalità di cui al comma 4.».