§ 95.3.32 - D.M. 10 ottobre 2003, n. 309.
Regolamento recante modificazioni al regolamento di attuazione dell'articolo 78, commi da 27 a 38 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, concernente [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.3 anagrafe tributaria e codice fiscale
Data:10/10/2003
Numero:309


Sommario
Art. 1.  Modifica delle modalità per la richiesta e l'erogazione dei rimborsi


§ 95.3.32 - D.M. 10 ottobre 2003, n. 309.

Regolamento recante modificazioni al regolamento di attuazione dell'articolo 78, commi da 27 a 38 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, concernente l'istituzione del conto fiscale, adottato con decreto ministeriale 28 dicembre 1993, n. 567.

(G.U. 15 novembre 2003, n. 266)

 

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE

 

     Visto l'articolo 78, commi da 27 a 38, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, con il quale viene istituito, a decorrere dal 1° gennaio 1993, il conto fiscale;

     Visto, in particolare, il comma 38 del predetto articolo 78, che prevede l'emanazione di regolamenti ministeriali dei Ministri delle finanze e del tesoro per l'attuazione di quanto previsto dai commi da 27 a 37 dello stesso articolo 78;

     Visto il regolamento di attuazione delle predette disposizioni, adottato con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro 28 dicembre 1993, n. 567, e, in particolare, l'articolo 20 concernente le modalità per la richiesta e l'erogazione dei rimborsi nei confronti dei contribuenti intestatari di conto fiscale, che, al comma 4, prevede che il concessionario «decorso il quarantesimo giorno dalla presentazione della richiesta o dal giorno in cui è pervenuta la comunicazione dell'ufficio tributario», dispone, entro i successivi venti giorni, l'erogazione del rimborso;

     Considerato che l'ufficio finanziario, nei casi in cui dispone il rimborso dei tributi, ha già effettuato i necessari controlli, sia di natura formale che in ordine alla spettanza del credito chiesto a rimborso, nonché la liquidazione del credito;

     Ritenuto che, al fine di snellire ed accelerare le procedure in materia di rimborsi dei tributi, occorre ridurne i tempi di erogazione per permettere ai contribuenti un rapido recupero del credito vantato;

     Visto l'articolo 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha istituito il Ministero dell'economia e delle finanze, attribuendogli le funzioni del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del Ministero delle finanze;

     Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il quale prevede che con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sott'ordinate, quando la legge espressamente conferisce tale potere;

     Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 25 agosto 2003;

     Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, effettuata con nota n. 3-13728 del 25 settembre 2003, ai sensi del predetto articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988;

     Adotta

     il seguente regolamento:

 

     Art. 1. Modifica delle modalità per la richiesta e l'erogazione dei rimborsi

     1. All'articolo 20 del regolamento adottato con decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1993, n. 567, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) nel comma 4, le parole: «o dal giorno in cui è pervenuta la comunicazione dell'ufficio tributario» sono soppresse;

     b) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

     «4-bis. I rimborsi dei tributi disposti dall'ufficio finanziario sono erogati dal concessionario entro venti giorni dalla ricezione della disposizione di pagamento, con le modalità di cui al comma 4.».