Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 95. Tributi |
Capitolo: | 95.2 agevolazioni |
Data: | 27/06/1946 |
Numero: | 98 |
Sommario |
Art. unico. A decorrere dal 1° gennaio 1947 è concessa l'esenzione dall'imposta fondiaria e da quella sul reddito agrario per i terreni situati ad una altitudine non inferiore a 700 [...] |
§ 95.2.11 - D.Lgs. 27 giugno 1946, n. 98 [1].
Esenzione dalla imposta fondiaria e sul reddito agrario per i terreni montani
(G.U. 20 settembre 1946, n. 213)
A decorrere dal 1° gennaio 1947 è concessa l'esenzione dall'imposta fondiaria e da quella sul reddito agrario per i terreni situati ad una altitudine non inferiore a 700 metri sul livello del mare. La stessa esenzione è concessa anche per i terreni rappresentati da particelle catastali o sezionali o denominazioni equivalenti che si trovino soltanto in parte alla predetta altitudine [2] .
Allo sgravio di dette imposte provvede d'ufficio l'Amministrazione finanziaria, salvo che il territorio comunale sia posto soltanto in parte ad altitudine non inferiore a 700 metri sul livello del mare, nel qual caso l'esenzione stessa dev'essere chiesta dagli interessati o per essi globalmente dal Comune, con domanda documentata da presentarsi entro tre mesi dalla pubblicazione dei ruoli. Le domande prodotte oltre tale termine hanno effetto dalla data di presentazione [3] .
Resta ferma l'applicazione delle sovrimposte provinciale e comunale sui terreni e sul reddito agrario a norma delle vigenti disposizioni.
[1] Ratificato dall'art. unico della
[2] Comma così sostituito dall'art. unico del
[3] Comma inserito dall'art. unico del