§ 95.1.23a - D.L. 10 dicembre 2003, n. 341 .
Disposizioni urgenti in materia di servizio di riscossione dei versamenti unitari.


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.1 accertamento e riscossione
Data:10/12/2003
Numero:341


Sommario
Art. 1.      
Art. 2.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la [...]


§ 95.1.23a - D.L. 10 dicembre 2003, n. 341 [1] .

Disposizioni urgenti in materia di servizio di riscossione dei versamenti unitari.

(G.U. 11 dicembre 2003, n. 287)

 

     Art. 1.

     [1. In relazione all'incremento delle tipologie e del volume di entrate riscosse ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, derivante dall'articolo 1, comma 2, del decreto legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, e relativi provvedimenti di attuazione, nonché dall'articolo 39, comma 2, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le banche che, nell'anno precedente, hanno riscosso importi complessivamente maggiori di 500 milioni di euro sono tenute al versamento all'entrata del bilancio dello Stato, entro il il penultimo giorno lavorativo dell'anno, dell'1,50 per cento delle somme riscosse nell'anno precedente, ridotto dell'ammontare delle somme anticipate nel medesimo anno precedente e non recuperate ai sensi del comma 3. Per l'anno 2006 il versamento è determinato con il decreto di cui al comma 5 in modo che complessivamente garantisca maggiori entrate per il bilancio dello Stato pari a 650 milioni di euro] [2].

     2. [A decorrere dall'anno 2004, le banche di cui al comma 1 versano, entro il penultimo giorno lavorativo di ciascun anno, un importo pari all'1 per cento della differenza tra il valore delle riscossioni dell'anno precedente e quello rilevato nel secondo anno precedente] [3].

     3. [Al fine di contenere gli oneri finanziari, le banche possono recuperare le somme versate in base a quanto previsto dal comma 1, sulle riscossioni conseguite nell'anno successivo] [4].

     4. [Il mancato versamento degli importi di cui ai commi precedenti comporta l'immediata cessazione di efficacia delle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241] [5].

     5. [Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, emanato annualmente, sono stabiliti gli importi dovuti da ogni banca e i termini per il versamento comunque da effettuarsi entro il termine di cui al comma 1; con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sono stabilite le modalità di versamento, nonché ogni altra regola tecnica necessaria per l'attuazione del presente articolo] [6].

     6. [Per la regolazione contabile dei minori versamenti di cui al comma 3, a decorrere dall'anno 2004 è assegnata ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze una somma, da iscrivere anche in entrata, di importo pari alla somma versata nell'anno precedente per il riversamento ai pertinenti capitoli dell'entrata del bilancio dello Stato. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio] [7].

     7. Il potere di cui al comma 8, dell'articolo 21, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rientra nell'attività gestionale ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e lo stesso può essere esercitato dall'amministrazione competente entro il termine di cui al medesimo comma 8, prorogato al 31 dicembre 2004.

     8. Il potere di cui all'articolo 21, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è sospeso per l'anno 2003; per il medesimo anno, gli effetti finanziari di cui all'articolo 21, comma 9, della citata legge n. 289 del 2002, sono assicurati dalle disposizioni del presente articolo.

 

          Art. 2.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 9 febbraio 2004, n. 31.

[2] Comma già modificato dalla L. di conversione, dall'art. 7 del D.L. 29 novembre 2004, n. 282, convertito dalla L. 27 dicembre 2004, n. 307, ulteriormente modificato dall'art. 1 della L. 30 dicembre 2004, n. 311 e abrogato dall'art. 3 del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248.

[3] Comma abrogato dall'art. 7 del D.L. 29 novembre 2004, n. 282, convertito dalla L. 27 dicembre 2004, n. 307.

[4] Comma modificato dall'art. 7 del D.L. 29 novembre 2004, n. 282, convertito dalla L. 27 dicembre 2004, n. 307 e abrogato dall'art. 3 del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248.

[5] Comma abrogato dall'art. 3 del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248.

[6] Comma modificato dall'art. 7 del D.L. 29 novembre 2004, n. 282, convertito dalla L. 27 dicembre 2004, n. 307 e abrogato dall'art. 3 del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248.

[7] Comma già modificato con errata-corrige pubblicato nella G.U. 13 dicembre 2003, n. 289, ulteriormente modificato con errata-corrige pubblicato nella G.U. 15 dicembre 2003, n. 290 e abrogato dall'art. 3 del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248.