Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 95. Tributi |
Capitolo: | 95.1 accertamento e riscossione |
Data: | 24/02/1971 |
Numero: | 114 |
Sommario |
Art. 1. Il compenso di cui alla legge 27 febbraio 1955, n. 83, dovuto ai messi notificatori, ai messi comunali ed agli agenti degli uffici finanziari provinciali per la [...] |
Art. 2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 98.500.000 annue, sarà fatto fronte negli anni finanziari 1970 e 1971 mediante riduzione del [...] |
§ 95.1.35 - Legge 24 febbraio 1971, n. 114.
Compenso per le notifiche degli atti dell'Amministrazione finanziaria relativi all'accertamento ed alla liquidazione delle imposte dirette e delle tasse ed imposte indirette sugli affari.
(G.U. 1 aprile 1971, n. 81)
Il compenso di cui alla
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 98.500.000 annue, sarà fatto fronte negli anni finanziari 1970 e 1971 mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.