Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 95. Tributi |
Capitolo: | 95.1 accertamento e riscossione |
Data: | 27/02/1955 |
Numero: | 83 |
Sommario |
Art. 1. Il compenso di cui al decreto legislativo 20 marzo 1948, n. 369, dovuto ai messi notificatori, ai messi comunali ed agli agenti degli uffici finanziari provinciali per [...] |
Art. 2. Alla copertura del maggior onere derivante dall'attuazione della presente legge, si provvederà con prelievo del capitolo n. 222 dello stato di previsione della spesa del [...] |
§ 95.1.23 - Legge 27 febbraio 1955, n. 83. [1]
Compenso per le notifiche degli atti dell'Amministrazione finanziaria relativi all'accertamento ed alla liquidazione delle imposte dirette e delle tasse ed imposte indirette sugli affari.
(G.U. 23 marzo 1955, n. 67)
Il compenso di cui al
Alla copertura del maggior onere derivante dall'attuazione della presente legge, si provvederà con prelievo del capitolo n. 222 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio 1954-55.
Il Ministero del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
[1] Abrogata dall'art. 24 del
[2] Importo elevato a L. 50 dall'art. 1 della
[3] Importo elevato a L. 100 dall'art. 1 della