Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 95. Tributi |
Capitolo: | 95.1 accertamento e riscossione |
Data: | 07/02/1951 |
Numero: | 143 |
Sommario |
Art. 1. Le norme della legge 15 dicembre 1949, n. 944, relative alla determinazione della misura dell'aggio di riscossione per gli esattori delle imposte dirette, sono estese [...] |
Art. 2. Agli esattori nominati d'ufficio ai sensi dell'art. 4 della legge 15 dicembre 1949, n. 944, può essere attribuito, per il triennio 1950-1952, un aumento di aggio [...] |
Art. 3. A decorrere dal 1° gennaio 1950, il limite massimo del 75 per cento per la prestazione di cauzioni esattoriali mediante polizza fideiussoria, stabilito nell'art. 1 del [...] |
§ 95.1.18 - Legge 7 febbraio 1951, n. 143. [1]
Norme per la determinazione dell'aggio per gli anni 1951-52 e per la prestazione delle cauzioni esattoriali mediante polizza fideiussoria.
(G.U. 17 marzo 1951, n. 64)
Le norme della
Il carico da tenere in calcolo nella determinazione dell'aggio per gli anni 1951 e 1952 è quello compreso nei ruoli di riscossione, rispettivamente, negli anni 1950 e 1951.
Il termine per la presentazione delle domande di rescissione è di trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, per l'anno 1951, e del 30 settembre 1951, per l'anno 1952. Tale termine è perentorio.
Agli esattori nominati d'ufficio ai sensi dell'art. 4 della
A decorrere dal 1° gennaio 1950, il limite massimo del 75 per cento per la prestazione di cauzioni esattoriali mediante polizza fideiussoria, stabilito nell'art. 1 del
Il Ministero delle finanze può, in casi eccezionali, consentire che il limite sia portato sino al cento per cento.
[1] Abrogata dall'art. 24 del