§ 68.3.1 - D.Lgs.C.P.S. 5 ottobre 1947, n. 1209.
Norme integrative per la prestazione delle cauzioni esattoriali mediante polizza fideiussoria.


Settore:Normativa nazionale
Materia:68. Norme civilistiche
Capitolo:68.3 garanzie
Data:05/10/1947
Numero:1209


Sommario
Art. 1.      Il limite del cinquanta per cento stabilito dall'art. 5 del regio decreto-legge 16 febbraio 1931, n. 210, convertito nella legge 18 maggio 1931, n. 802, per la prestazione mediante polizze [...]
Art. 2.      Per i contratti esattoriali scaduti al 31 dicembre 1942 gli esattori possono sostituire la cauzione, per l'intero ammontare, con polizza fideiussoria da emettere per una durata non inferiore a [...]
Art. 3.      Gli esattori chiamati ai sensi dell'art. 18 del testo unico 17 ottobre 1922, n. 1401, ad integrare la cauzione, in dipendenza dell'aumento dei carichi di riscossione, possono chiedere la [...]


§ 68.3.1 - D.Lgs.C.P.S. 5 ottobre 1947, n. 1209. [1]

Norme integrative per la prestazione delle cauzioni esattoriali mediante polizza fideiussoria.

(G.U. 14 novembre 1947, n. 262)

 

     Art. 1.

     Il limite del cinquanta per cento stabilito dall'art. 5 del regio decreto-legge 16 febbraio 1931, n. 210, convertito nella legge 18 maggio 1931, n. 802, per la prestazione mediante polizze fideiussorie delle cauzioni per appalti esattoriali è elevato al settantacinque per cento.

 

          Art. 2.

     Per i contratti esattoriali scaduti al 31 dicembre 1942 gli esattori possono sostituire la cauzione, per l'intero ammontare, con polizza fideiussoria da emettere per una durata non inferiore a cinque anni, rinnovabile fino a che non venga emesso il decreto di svincolo ai sensi dell'art. 130 del regolamento approvato con regio decreto 15 settembre 1923, n. 2090.

 

          Art. 3.

     Gli esattori chiamati ai sensi dell'art. 18 del testo unico 17 ottobre 1922, n. 1401, ad integrare la cauzione, in dipendenza dell'aumento dei carichi di riscossione, possono chiedere la rescissione dei contratti d'appalto stipulati per il decennio 1943-52.

 


[1]  Ratificato dall'art. unico della L. 28 dicembre 1952, n. 4417. Abrogato dall'art. 2 del D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito dalla L. 18 febbraio 2009, n. 9, con la decorrenza ivi indicata.