§ 94.1.341 - Legge 3 gennaio 1963, n. 38.
Ratifica ed esecuzione della Convenzione sull'istituzione di un controllo di sicurezza nel campo dell'energia nucleare, con Protocollo, firmata a [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:94. Trattati e convenzioni internazionali
Capitolo:94.1 trattati e convenzioni internazionali
Data:03/01/1963
Numero:38

§ 94.1.341 - Legge 3 gennaio 1963, n. 38.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione sull'istituzione di un controllo di sicurezza nel campo dell'energia nucleare, con Protocollo, firmata a Parigi il 20 dicembre 1957.

(G.U. 12 febbraio 1963, n. 40)

 

 

     Art. 1.

     Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione sull'istituzione di un controllo di sicurezza nel campo dell'energia nucleare, con Protocollo, firmata a Parigi il 20 dicembre 1957.

 

     Art. 2.

     Piena ed intera esecuzione è data agli Accordi indicati nell'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore, in conformità all'art. 21 della Convenzione.

 

     Art. 3.

     Le decisioni del Tribunale previste dall'art. 12 della Convenzione saranno rese esecutive, previo controllo di autenticità, nei modi e nelle forme stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1960, n. 1824, relativo all'apposizione della formula esecutiva sulle sentenze della Corte di Giustizia unica per le Comunità europee e sulle decisioni degli Organi delle Comunità europee.

 

Convenzione sull'istituzione di un controllo di sicurezza nel campo dell'energia nucleare. (Parigi, 20 dicembre 1957)

 

Parte I

 

     Art. 1.

     a) Il controllo di sicurezza ha per scopo di garantire che:

     i) il funzionamento delle imprese comuni create da vari Governi o da cittadini di vari Paesi sull'iniziativa o con l'aiuto dell'Agenzia e

     ii) i materiali, attrezzature o servizi forniti dall'Agenzia o sotto la sua sorveglianza, in virtù di accordi conclusi con i Governi interessati un possano servire a fini militari.

     b) Il controllo di sicurezza potrà estendersi, a domanda delle parti, ad ogni accordo bilaterale o multilaterale, o, a domanda di un Governo, ad ogni attività di competenza di detto Governo nel campo dell'energia nucleare.

 

     Art. 2.

     a) Ai fini su indicati, il controllo di sicurezza si applica

     i) alle imprese comuni e alle imprese che rientrino nel campo di un accordo concluso in conformità dell'art. 1 (a) (ii) o nel campo di una domanda fatta in conformità dell'art. 1 (b);

     ii) agli impianti utilizzanti materie grezze o materie fissili speciali ricuperate o ottenute nei detti impianti;

     iii) agli impianti utilizzanti materie fissili speciali ricuperate o ottenute da materie grezze o da materie fissili speciali sottoposte al controllo in virtù dell'art. 1.

     b) Tuttavia, il Comitato di Direzione dell'Agenzia (denominato qui appresso "Comitato di Direzione") può prescindere dall'applicazione del controllo di sicurezza nel caso di materie fissili speciali esportate fuori dei territori posti sotto la giurisdizione dei Governi partecipanti alla presente Convenzione, a condizione che tali materie siano sottoposte ad un controllo di sicurezza equivalente.

 

     Art. 3.

     L'Agenzia esplicherà, nei confronti di qualsiasi impresa o impianto sottoposti al controllo, nei limiti fissati dai regolamenti di sicurezza previsti dall'art. 8, le funzioni ed i diritti seguenti:

     a) esaminare i progetti degli impianti e dell'attrezzatura specializzati, compresi i reattori nucleari, unicamente allo scopo di accertare che essi renderanno possibile l'esercizio efficace del controllo previsto dalla presente Convenzione;

     b) approvare i procedimenti per il trattamento chimico delle materie irradiate unicamente al fine di garantire la realizzazione dello scopo precisato all'art. 1;

     c) esigere la tenuta e la presentazione di dati operativi allo scopo di facilitare la contabilità delle materie grezze e delle materie fissili speciali utilizzate o prodotte dall'impresa o dall'impianto;

     d) domandare e ricevere rapporti sul processo dei lavori.

 

     Art. 4.

     a) Le materie fissili speciali ricuperate o ottenute da materie grezze o da materie fissili speciali sottoposte al controllo dovranno essere impiegate esclusivamente a scopi pacifici, sotto il controllo dell'Agenzia, per lavori di ricerca o in reattori, che saranno precisati dal Governo o dai Governi interessati.

     b) Ogni eccedenza di materie fissili speciali ricuperate o ottenute, che superi i quantitativi necessari agli impieghi indicati qui sopra, resterà sottoposta al controllo dell'Agenzia, la quale potrà richiederne il deposito presso l'Agenzia o in altri magazzini controllati o controllabili dall'Agenzia stessa, a condizione che, successivamente, le materie fissili speciali depositate nel modo suddetto siano restituite senza indugio agli interessati dietro loro richiesta, per essere utilizzate da essi alle condizioni sopra descritte.

 

     Art. 5.

     a) L'Agenzia avrà il diritto e la responsabilità di inviare nei territori sottoposti alla giurisdizione dei Governi partecipanti alla presente Convenzione, ispettori designati da essa dopo consultazione con il Governo o i Governi interessati i quali, in qualsiasi momento, avranno accesso in ogni luogo, a tutte le persone che, per loro professione, si occupano di materie, attrezzature o impianti sottoposti al controllo, e a tutti gli elementi d'informazione, necessari per la contabilità delle materie grezze e materie fissili speciali sottoposte al controllo e ad assicurare il rispetto degli obblighi derivanti dalla presente Convenzione, nonché dagli accordi conclusi dall'Agenzia con il Governo o i Governi interessati..

     b) Nel caso di inosservanza degli obblighi sopra elencati, l'Agenzia potrà chiedere che siano adottati i provvedimenti necessari a porre rimedio a tale situazione; se essi non sono adottati entro un ragionevole termine, l'Agenzia potrà prescrivere il ricorso ad una o più delle seguenti misure:

     i) interruzione o cessazione delle consegne di materie, attrezzature o servizi forniti dall'Agenzia o sottoposti alla sua sorveglianza;

     ii) restituzione delle materie e delle attrezzature fornite dall'Agenzia o sottoposte alla sua sorveglianza.

 

     Art. 6.

     I Governi partecipanti alla presente Convenzione saranno tenuti ad assicurare l'esecuzione nelle misure prescritte in base al paragrafo (b) dell'art. 5, dei mandati rilasciati dal Presidente del Tribunale in base all'articolo 11 (e) e, ove sia il caso, la riparazione delle infrazioni da parte degli autori di esse.

 

Parte II

 

     Art. 7.

     Il controllo previsto dalla presente Convenzione è effettuato dagli organi seguenti che agiscono in seno all'Agenzia:

     i) il Comitato di Direzione;

     ii) un Ufficio di controllo, composto da un rappresentante per ciascuno dei Governi partecipanti alla presente Convenzione.

 

     Art. 8.

     a) L'Ufficio di controllo è competente per:

     i) elaborare i regolamenti di sicurezza che fissano le modalità tecniche del controllo per i differenti tipi di imprese;

     ii) preparare le clausole relative all'applicazione dei regolamenti di sicurezza che figureranno negli accordi conclusi con i Governi interessati;

     iii) vegliare al rispetto degli obblighi risultanti dalla presente Convenzione, nonché degli accordi di cui al comma precedente;

     iv) esaminare i rapporti relativi all'esercizio del controllo e, nel caso in cui l'Ufficio riterrà che siano state commesse infrazioni, chiedere che siano adottati i necessari provvedimenti per rimediare alla situazione e proporre ai Comitato di Direzione, ove necessario, le misure da prescrivere.

     b) L'Ufficio di controllo informa il Comitato di Direzione di qualsiasi infrazione che esso ritiene sia stata commessa e gli rimette periodicamente un rapporto sull'insieme delle sue attività.

 

     Art. 9.

     a) Le decisioni dell'Ufficio di controllo sono adottate, salvo disposizione in contrario del proprio Regolamento interno, a maggioranza dei membri.

     b) L'Ufficio di controllo è assistito da un personale internazionale che comprende il Direttore del controllo, nonché gli agenti amministrativi e tecnici necessari all'espletamento dei compiti dell'Ufficio di controllo e, in particolare, un corpo di ispettori internazionali. Gli ispettori e gli altri membri del personale internazionale fanno parte del personale dell'Organizzazione.

     c) Senza pregiudizio della responsabilità diretta che essi hanno nei confronti dell'Agenzia, gli ispettori e gli altri membri del personale internazionale sono tenuti, anche dopo la cessazione delle loro funzioni, a conservare il segreto sui fatti e sulle informazioni di cui essi siano venuti a conoscenza durante l'esercizio delle loro funzioni. Qualsiasi infrazione sarà passibile, nei territori sottoposti alla giurisdizione dei Governi partecipanti alla presente Convenzione, delle pene previste dalle disposizioni in vigore in detti territori in materia di violazione del segreto professionale, qualunque sia la nazionalità dell'autore dell'infrazione.

     d) L'Organizzazione è tenuta a riparare i danni ingiustificati causati dall'Agenzia o dal suo personale nell'esercizio delle proprie funzioni.

 

     Art. 10.

     a) Il Comitato di Direzione è competente ad adottare tutte le decisioni necessarie all'applicazione della presente Convenzione ed in particolare:

     i) approva il Regolamento interno dell'Ufficio di controllo;

     ii) approva i regolamenti di sicurezza;

     iii) conclude, sotto riserva dell'approvazione del Consiglio, gli accordi con i Governi interessati;

     iv) prescrive, ove sia il caso, le misure previste dall'art. 5 (b).

     b) Le decisioni del Comitato di Direzione relative all'applicazione della presente Convenzione sono adottate all'unanimità dei membri presenti e votanti. Tuttavia, le decisioni prese in base al paragrafo (a) (iv), del presente articolo sono adottate a maggioranza di due terzi dei membri del Comitato di Direzione, escluso il membro che rappresenta il Governo sul territorio del quale l'infrazione è stata commessa.

 

     Art. 11.

     a) Le ispezioni sono effettuate in base ad un ordine di missione, emesso dall'Ufficio di controllo, con l'elenco degli impianti da controllare.

     b) Il Governo interessato deve in ogni caso essere preavvisato del controllo da effettuarsi, senza che il preavviso indichi gli impianti sui quali verrà effettuato il controllo.

     c) Se il Governo interessato lo richiede, gli ispettori internazionali sono accompagnati da rappresentanti di detto Governo, purché gli ispettori non siano per tale fatto ritardati o comunque ostacolati nell'esercizio delle loro funzioni.

     d) Gli ispettori internazionali sono incaricati di richiedere la presentazione e verificare la contabilità delle materie grezze e delle materie fissili speciali di cui all'art. 3 (c) e di valutare se gli obblighi risultanti dalle disposizioni della presente Convenzione, nonché dagli accordi conclusi con il Governo o i Governi interessati, sono rispettati. Gli ispettori informano l'Ufficio di controllo di qualsiasi infrazione.

     e) In caso di opposizione all'esecuzione di un provvedimento d'ispezione l'Ufficio di controllo può chiedere al Presidente del Tribunale di cui all'articolo 12 un mandato che assicuri l'esecuzione del provvedimento di ispezione nei confronti dell'impresa interessata. Il Presidente del Tribunale decide nel termine di tre giorni. Tale decisione non pregiudica la pronuncia del Tribunale sui ricorsi riguardanti lo stesso caso, che potrebbero essere successivamente proposti in virtù dell'art. 13.

 

Parte III

 

     Art. 12.

     a) E' istituito un Tribunale formato da sette giudici indipendenti designati per un periodo di cinque anni con decisione del Consiglio o, in mancanza, mediante estrazione a sorte da una lista comprendente un giudice proposto da ciascun Governo partecipante alla presente Convenzione.

     b) Se il Tribunale non comprende giudici della nazionalità di una delle parti nella controversia proposta al Tribunale, il Governo interessato può designare una persona di sua scelta quale giudice suppletivo per tale controversia.

     c) L'organizzazione del Tribunale e lo statuto dei giudici saranno regolati conformemente al Protocollo allegato alla presente Convenzione.

     d) Il Tribunale adotta il proprio Regolamento di procedura che viene sottoposto all'approvazione del Consiglio.

 

     Art. 13.

     a) Ogni Governo partecipante alla presente Convenzione o ogni impresa interessata può inoltrare al Tribunale istituito dall'art. 12 ricorsi contro le decisioni:

     i) relative all'applicazione dell'art. 3; l'omissione di decisione entro un termine di due mesi su una domanda di esame o di approvazione equivale ad una decisione di rigetto;

     ii) che prescrivono una o più delle misure previste dall'art. 5 (b).

     b) Se adito con ricorso ai sensi del paragrafo precedente, il Tribunale statuisce in ordine alla conformità della decisione impugnata con le disposizioni della presente Convenzione, dei regolamenti di sicurezza e degli accordi di cui all'art. 8. Se il Tribunale riconosce che la decisione impugnata è contraria alle dette disposizioni, il Comitato di Direzione deve adottare le misure necessarie per dare esecuzione alla decisione del Tribunale.

     c) Il Tribunale può porre a carico dell'Agenzia la riparazione del pregiudizio eventualmente subito per effetto della decisione impugnata.

     d) Ogni impresa può inoltre chiedere al Tribunale di ordinare all'Agenzia di riparare il pregiudizio anormale che essa ha subito a seguito di un'ispezione effettuata in base all'art. 5.

 

     Art. 14.

     Il Tribunale sarà competente per deliberare su qualsiasi altra questione relativa all'azione comune dei Paesi membri dell'Organizzazione nel campo dell'energia nucleare che gli verrà sottoposta a seguito di accordo tra le parti alla presente Convenzione a ciò interessate.

 

     Art. 15.

     a) I ricorsi presentati al Tribunale debbono essere introdotti, nei casi previsti dal paragrafo (a) dell'art. 13, entro il termine di due mesi a partire dalla notifica della decisione impugnata, o, negli altri casi, entro il termine di tre anni a partire dal momento in cui l'impresa sia venuta a conoscenza dei fatti che le danno diritto al risarcimento.

     b) Salvo quanto disposto dal paragrafo seguente, i ricorsi presentati davanti al Tribunale non hanno effetto sospensivo. Tuttavia, il Tribunale può ordinare la sospensione dell'esecuzione della decisione impugnata, qualora ritenga che le circostanze lo richiedano.

     c) I ricorsi presentati al Tribunale contro le decisioni adottate in base all'art. 5 (b) (ii) hanno effetto sospensivo. Tuttavia, il Tribunale può ordinare l'esecuzione immediata della decisione se richiestone da qualsiasi Governo partecipante alla presente Convenzione.

 

Parte IV

 

     Art. 16.

     a) Un accordo verrà stipulato fra l'Organizzazione e la Comunità Europea dell'Energia Atomica (EURATOM) per fissare le condizioni alle quali sarà esercitato, da parte degli organi competenti dell'EURATOM, su delega dell'Agenzia, al fine di conseguire gli obiettivi della presente Convenzione sui territori ai quali si applica il Trattato, firmato a Roma il 25 marzo 1957, che istituisce la Comunità Europea dell'Energia Atomica (EURATOM), il controllo previsto dalla presente Convenzione. La Commissione Europea istituita dal detto Trattato sarà investita delle proposte in merito sin dal momento della sua costituzione, al fine di raggiungere un accordo nel più breve termine.

     b) Un accordo potrà ugualmente essere concluso tra l'Organizzazione e l'Agenzia Internazionale dell'Energia Atomica per definire la cooperazione da instaurare fra le due istituzioni.

 

     Art. 17.

     I fini militari di cui all'art. 1 comprendono l'utilizzazione delle materie fissili speciali in armi da guerra ad esclusione dell'utilizzazione in reattori per la produzione di elettricità o di calore, o per la propulsione.

 

     Art. 18.

     a) Per "materie fissili speciali" si intende il plutonio 239, l'uranio 233, l'uranio arricchito in uranio 235 o 233, qualsiasi materiale che contenga uno o più degli isotopi suddetti, e qualsiasi altra materia fissile che il Comitato di Direzione designerà di volta in volta. Tuttavia, il termine "materie fissili speciali" non si applica alle materie grezze.

     b) Per "uranio arricchito in uranio 235 o 233" si intende l'uranio contenente sia uranio 235, sia uranio 233, sia entrambi i detti isotopi in quantità tali che il rapporto fra la somma dei due isotopi e l'isotopo 238 sia superiore al rapporto fra l'isotopo 235 e l'isotopo 238 dell'uranio naturale.

     c) Per "materie grezze" si intende l'uranio contenente la mescolanza di isotopi che si trova in natura, l'uranio di cui il tenore in uranio 235 sia inferiore al normale, il torio, tutti i materiali summenzionati sotto forma di metallo, di lega, di composti chimici o di concentrati, qualsiasi altro materiale contenente uno o più dei materiali summenzionati in concentrazioni che il Comitato di Direzione fisserà di volta in volta e qualsiasi altra materia che il Comitato di Direzione designerà di volta in volta.

     d) Per "materie" si intendono le materie grezze e le materie fissili speciali.

 

     Art. 19.

     a) Ogni Governo di un Paese membro o associato dell'Organizzazione non firmatario della presente Convenzione potrà, a condizione che faccia parte dell'Agenzia, aderirvi mediante notificazione indirizzata al Segretario Generale dell'Organizzazione.

     b) Ogni Governo di qualsiasi altro Paese non firmatario della presente Convenzione potrà, a condizione che faccia parte dell'Agenzia, aderirvi mediante notificazione indirizzata al Segretario Generale dell'Organizzazione e con l'accordo unanime dei Membri dell'Organizzazione. L'adesione prenderà effetto a partire dalla data di tale accordo.

 

     Art. 20.

     Ciascun Governo partecipante alla presente Convenzione può mettere fine all'applicazione di essa nei propri confronti, mediante preavviso di un anno al Segretario Generale dell'Organizzazione, senza tuttavia che il suo ritiro possa far cessare il controllo esercitato sulle materie anteriormente fornitegli dall'Agenzia o sotto la sorveglianza di essa.

 

     Art. 21.

     a) La presente Convenzione sarà ratificata. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario Generale dell'Organizzazione.

     b) La presente Convenzione entrerà in vigore dal momento in cui almeno dieci firmatari avranno depositato i propri strumenti di ratifica. Per i firmatari che la ratificheranno successivamente, la presente Convenzione entrerà in vigore al momento del deposito del rispettivo strumento di ratifica.

     c) Tuttavia, l'applicazione della presente Convenzione nei territori dei Paesi membri della Comunità Europea dell'Energia Atomica (EURATOM) sarà subordinata alla conclusione dell'Accordo previsto dall'art. 16 (a), salvo - senza pregiudizio delle condizioni che saranno fissate dal predetto Accordo - quanto riguarda l'applicazione di essa agli impianti situati nell'ambito delle imprese comuni.

 

     Art. 22.

     Il Segretario Generale dell'Organizzazione darà comunicazione a tutti i Governi partecipanti alla presente Convenzione del ricevimento degli strumenti di ratifica e di adesione. Notificherà altresì la data di entrata in vigore della presente Convenzione.

 

     Allegato - Interpretazione dell'articolo 1

     Interpretazione dell'articolo 1

     Le disposizioni dell'articolo 1 (a) (ii) relative ai "servizi forniti dall'Agenzia o sotto la sua sorveglianza" concernono l'aiuto speciale che potrà essere accordato a un Paese in virtù di un accordo particolare concluso con il Governo interessato e non hanno lo scopo di estendere il campo di applicazione dell'art. 2, estensione che comporti il controllo sull'attività delle persone che hanno collaborato ad imprese comuni, o sull'uso delle conoscenze acquisite dai partecipanti alle dette imprese.

     In fede di che i sottoscritti Plenipotenziari, debitamente autorizzati, hanno apposto le loro firme in calce alla presente Convenzione.

     Fatto a Parigi, il 20 dicembre 1957, nelle lingue francese, inglese, tedesca, italiana e olandese, in un unico esemplare che verrà conservato dal Segretario Generale dell'Organizzazione Europea di Cooperazione Economica, che ne trasmetterà copia certificata conforme a tutti i firmatari.

     Protocollo relativo al Tribunale creato dalla Convenzione sull'istituzione di un controllo di sicurezza nel campo dell'energia nucleare

     I Governi partecipanti alla Convenzione sull'istituzione di un controllo di sicurezza nel campo dell'energia nucleare in data odierna (denominata qui appresso la "Convenzione");

     Desiderando regolare, in base all'art. 12 della Convenzione, l'organizzazione del Tribunale creato dal detto articolo e lo statuto dei giudici che lo compongono;

     Hanno convenuto le disposizioni che seguono, le quali vengono allegate alla Convenzione:

 

     Art. 1.

     Il Tribunale creato dall'art. 12 (a) della Convenzione esercita le proprie funzioni in base alle disposizioni della Convenzione e del presente Protocollo.

 

     Art. 2.

     a) La designazione dei giudici, prevista dall'art. 12 (a) della Convenzione, verrà effettuata entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della Convenzione; le designazioni successive verranno effettuate entro i sei mesi successivi a ciascuna vacanza.

     b) I seggi che si rendono vacanti verranno coperti, con la stessa procedura seguita per la prima designazione, per la residua durata del mandato.

 

     Art. 3.

     a) I giudici vengono scelti tra le personalità che offrano tutte le garanzie di indipendenza e che riuniscano le condizioni richieste per l'esercizio, nei rispettivi Paesi, delle più alte funzioni giurisdizionali, ovvero che siano giureconsulti di notoria competenza.

     b) I giudici non possono partecipare al regolamento di alcuna questione della quale essi si siano antecedentemente interessati in qualità di agenti, consulenti legali o avvocati di una delle parti, oppure come membri di un tribunale nazionale o internazionale, o di una Commissione di inchiesta o a qualsiasi altro titolo. In caso di dubbio, spetta al Tribunale di decidere.

     c) Il Tribunale non potrà comprendere più di un cittadino dello stesso Stato.

 

     Art. 4.

     a) I giudici godono dell'immunità di giurisdizione per gli atti da essi compiuti in veste ufficiale. Essi continuano a godere di tale immunità dopo la cessazione delle loro funzioni. Il Tribunale può togliere la immunità.

     b) I giudici non possono essere rimossi dalle loro funzioni che allorquando, a giudizio unanime degli altri giudici, essi abbiano cessato di rispondere alle condizioni richieste per la loro designazione ovvero non soddisfino più agli obblighi derivanti dalla loro carica.

     c) Il giudice che sia interessato alle deliberazioni e decisioni previste dal presente articolo, non partecipa ad esse.

 

     Art. 5.

     a) Il Tribunale elegge il suo presidente.

     b) Il Tribunale nomina il suo cancelliere.

 

     Art. 6.

     Le norme relative agli onorari dei giudici sono fissati dal Consiglio dell'Organizzazione europea di cooperazione economica (denominata qui appresso l'"Organizzazione").

 

     Art. 7.

     a) Il presidente convoca il Tribunale quando è necessario.

     b) Il Tribunale si riunisce presso la sede dell'Organizzazione.

     c) Il presidente presiede alle deliberazioni del Tribunale. In caso di impedimento, ovvero allorché il presidente ha la stessa nazionalità di una delle parti, la presidenza è assunta dal giudice più anziano.

 

     Art. 8.

     a) Le deliberazioni del Tribunale sono valide se almeno cinque giudici sono presenti.

     b) Tutte le decisioni del Tribunale sono adottate a maggioranza dei giudici presenti.

     c) In caso di parità di voti, il voto del presidente o di chi lo sostituisce è preponderante.

 

     Art. 9.

     a) L'udienza è pubblica, salvo decisione in contrario, adottata d'ufficio o su richiesta delle parti.

     b) Le dichiarazioni del Tribunale sono segrete. Le sue decisioni debbono essere motivate e citare i nomi dei giudici che hanno deliberato.

 

     Art. 10.

     a) I Paesi membri e l'Organizzazione sono rappresentati dinanzi al Tribunale da un agente nominato per ogni caso. L'agente può essere assistito dinanzi al Tribunale da consulenti legali o da avvocati.

     b) Le altre parti possono essere rappresentate da persone abilitate al patrocinio dinanzi ad un Tribunale di uno dei Paesi membri.

     c) Gli agenti, i consulenti legali e gli avvocati di cui al presente articolo godono dell'immunità di giurisdizione per le parole pronunciate e per gli scritti da essi presentati, in relazione con l'esercizio delle loro funzioni previste dal presente articolo. Essi godono inoltre dell'inviolabilità dei documenti e della libertà di movimento fra la sede del Tribunale e il luogo della loro residenza abituale.

     d) Tali immunità sono concesse alle dette persone esclusivamente nell'interesse della buona amministrazione della giustizia e nella misura necessaria allo svolgimento delle loro funzioni. Il Tribunale può togliere l'immunità allorché giudichi che tale misura non sia contraria alla buona amministrazione della giustizia.

     e) Il Tribunale detiene, nei confronti dei consulenti legali e degli avvocati che si presentano dinanzi ad esso, i poteri normalmente riconosciuti in tale campo alle corti e ai tribunali, alle condizioni che saranno determinate dal regolamento di procedura.

 

     Art. 11.

     a) Testimoni ed esperti potranno essere intesi alle condizioni che saranno determinate dal regolamento di procedura.

     b) I testimoni e gli esperti possono essere intesi sia sotto vincolo di giuramento secondo la formula di procedura, sia secondo le modalità previste dalla legislazione nazionale del testimonio o dell'esperto.

 

     Art. 12.

     a) Il Tribunale può chiedere che un testimonio o un esperto sia inteso dall'autorità giudiziaria del suo luogo di residenza.

     b) La relativa domanda è indirizzata al Governo interessato che ne investirà l'autorità competente.

 

     Art. 13.

     a) Ogni violazione di giuramento commessa da un testimonio o da un esperto dinanzi al Tribunale verrà considerata alla stregua della stessa violazione commessa dinanzi ad una corte, giudicante in materia civile, del Paese nel quale il Tribunale ha tenuto la sua sessione.

     b) Se tale violazione è stata commessa durante una audizione di cui al precedente articolo 12, dinanzi ad una autorità giudiziaria nazionale, si applicherà la legislazione nazionale del Paese cui appartiene la detta autorità giudiziaria.

 

     Art. 14.

     Il Tribunale fissa l'ammontare e l'attribuzione delle spese.

 

     Art. 15.

     Le spese relative al funzionamento del Tribunale sono iscritte nel bilancio dell'Organizzazione.

     In fede di che i sottoscritti Plenipotenziari, debitamente autorizzati, hanno apposto le loro firme in calce al presente Protocollo.

     Fatto a Parigi, il 20 dicembre 1957, nelle lingue francese, inglese, tedesca, italiana ed olandese, in un unico esemplare che verrà conservato dal Segretario generale dell'Organizzazione europea di cooperazione economica, che ne trasmetterà copia conforme a tutti i firmatari.