§ 23.6.1 - D.P.R. 2 dicembre 1960, n. 1824.
Apposizione della formula esecutiva sulle sentenze della Corte di giustizia unica per le Comunità europee e sulle decisioni degli organi delle [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:23. Comunità europee
Capitolo:23.6 norme processuali
Data:02/12/1960
Numero:1824


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 


§ 23.6.1 - D.P.R. 2 dicembre 1960, n. 1824. [1]

Apposizione della formula esecutiva sulle sentenze della Corte di giustizia unica per le Comunità europee e sulle decisioni degli organi delle Comunità europee.

(G.U. 21 febbraio 1961, n. 46).

 

 

     Art. 1.

     Alle formalità previste dagli articoli 92 del Trattato istitutivo della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, 192 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea e 164 del Trattato istitutivo della Comunità europea dell'energia atomica provvede il Ministro per gli affari esteri.

     A tal fine, egli verifica l'autenticità delle sentenze della Corte di giustizia unica per le Comunità europee, nonchè delle decisioni dell'Alta Autorità della Comunità europea del carbone e dell'acciaio; del Consiglio e della Commissione della Comunità economica europea, del Consiglio e della Commissione della Comunità europea dell'energia atomica, le quali, ai sensi dei Trattati istitutivi delle Comunità predette e della Convenzione relativa alle istituzioni comuni, comportino esecuzione forzata nell'ordinamento italiano.

     Sui predetti provvedimenti il Ministro per gli affari esteri cura la apposizione della formula esecutiva, a norma degli articoli 474 e seguenti del Codice di procedura civile e 153 e seguenti delle disposizioni per la sua attuazione.

 

          Art. 2.

     Il Ministro per gli affari esteri può delegare, con decreto da registrarsi alla Corte dei conti e da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, funzionari del proprio Ministero per la verificazione dell'autenticità dei provvedimenti di cui all'art. 1, e per l'apposizione, in calce ad essi, della formula esecutiva.

 

          Art. 3.

     E' abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1954, n. 1270.

 


[1] Abrogato dall'art. 4 del D.P.R. 19 novembre 2021, n. 211.