Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 23. Comunità europee |
Capitolo: | 23.6 norme processuali |
Data: | 02/12/1960 |
Numero: | 1824 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
Art. 3. |
§ 23.6.1 - D.P.R. 2 dicembre 1960, n. 1824. [1]
Apposizione della formula esecutiva sulle sentenze della Corte di giustizia unica per le Comunità europee e sulle decisioni degli organi delle Comunità europee.
(G.U. 21 febbraio 1961, n. 46).
Alle formalità previste dagli articoli 92 del Trattato istitutivo della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, 192 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea e 164 del Trattato istitutivo della Comunità europea dell'energia atomica provvede il Ministro per gli affari esteri.
A tal fine, egli verifica l'autenticità delle sentenze della Corte di giustizia unica per le Comunità europee, nonchè delle decisioni dell'Alta Autorità della Comunità europea del carbone e dell'acciaio; del Consiglio e della Commissione della Comunità economica europea, del Consiglio e della Commissione della Comunità europea dell'energia atomica, le quali, ai sensi dei Trattati istitutivi delle Comunità predette e della Convenzione relativa alle istituzioni comuni, comportino esecuzione forzata nell'ordinamento italiano.
Sui predetti provvedimenti il Ministro per gli affari esteri cura la apposizione della formula esecutiva, a norma degli articoli 474 e seguenti del Codice di procedura civile e 153 e seguenti delle disposizioni per la sua attuazione.
Il Ministro per gli affari esteri può delegare, con decreto da registrarsi alla Corte dei conti e da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, funzionari del proprio Ministero per la verificazione dell'autenticità dei provvedimenti di cui all'art. 1, e per l'apposizione, in calce ad essi, della formula esecutiva.
E' abrogato il
[1] Abrogato dall'art. 4 del