§ 94.1.97 - Legge 5 dicembre 1949, n. 1163.
Elevazione del limite di spesa previsto dall'art. 1 del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 1149, recante modificazioni all'art. 2 della legge [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:94. Trattati e convenzioni internazionali
Capitolo:94.1 trattati e convenzioni internazionali
Data:05/12/1949
Numero:1163


Sommario
Art. 1.      La spesa di L. 3.500.000.000 autorizzata dall'art. 1 del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 1149, concernente modificazione all'art. 2 della legge 13 novembre 1947, [...]
Art. 2.      La maggiore spesa di L. 1.300.000.000, autorizzata dal precedente art. 1, sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa (servizi per la [...]


§ 94.1.97 - Legge 5 dicembre 1949, n. 1163.

Elevazione del limite di spesa previsto dall'art. 1 del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 1149, recante modificazioni all'art. 2 della legge 13 novembre 1947, n. 1422, relativa all'approvazione dello scambio di Note, effettuato in Roma tra l'Italia e la Francia per il recupero di navi mercantili francesi affondate nelle acque territoriali italiane.

(G.U. 31 marzo 1950, n. 76)

 

 

     Art. 1.

     La spesa di L. 3.500.000.000 autorizzata dall'art. 1 del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 1149, concernente modificazione all'art. 2 della legge 13 novembre 1947, n. 1422, relativa all'approvazione dello scambio di Note effettuato in Roma tra l'Italia e la Francia per il ricupero di navi mercantili francesi affondate nelle acque territoriali italiane, è elevato a L. 4.800.000.000.

 

          Art. 2.

     La maggiore spesa di L. 1.300.000.000, autorizzata dal precedente art. 1, sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa (servizi per la Marina), per l'esercizio finanziario 1948-49.

     Per gli effetti di cui all'art. 81, quarto comma, della Costituzione, alla copertura dell'onere risultante dalla presente legge e ammontante a L. 1.300.000.000, viene destinata una corrispondente aliquota delle maggiori entrate previste dalla legge 8 ottobre 1949, n. 731, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata e a quelli della spesa di alcuni Ministeri per l'esercizio 1948-49 (nono provvedimento).

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.