§ 94.1.39 - Legge 13 novembre 1947, n. 1422.
Approvazione dello scambio di Note effettuato in Roma fra l'Italia e la Francia circa il recupero di navi mercantili francesi affondate nelle [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:94. Trattati e convenzioni internazionali
Capitolo:94.1 trattati e convenzioni internazionali
Data:13/11/1947
Numero:1422


Sommario
Art. 1.      Piena ed intera esecuzione è data allo scambio di Note effettuato in Roma tra l'Italia e la Francia, il 1° giugno 1946, circa il recupero di navi mercantili francesi [...]
Art. 2.      Per l'attuazione del precedente art. 1 è autorizzata la spesa di Lire 4.800.000.000 da stanziare nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa [...]
Art. 3.      La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 1° giugno 1946


§ 94.1.39 - Legge 13 novembre 1947, n. 1422.

Approvazione dello scambio di Note effettuato in Roma fra l'Italia e la Francia circa il recupero di navi mercantili francesi affondate nelle acque territoriali italiane.

(G.U. 23 dicembre 1947, n. 294)

 

 

     Art. 1.

     Piena ed intera esecuzione è data allo scambio di Note effettuato in Roma tra l'Italia e la Francia, il 1° giugno 1946, circa il recupero di navi mercantili francesi affondate nelle acque territoriali italiane.

 

          Art. 2.

     Per l'attuazione del precedente art. 1 è autorizzata la spesa di Lire 4.800.000.000 da stanziare nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa (Marina) [1].

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 3.

     La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 1° giugno 1946.

 

     Allegato

     (Omissis)


[1]  Comma già modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 3 maggio 1948, n. 1149 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 della L. 5 dicembre 1949, n. 1163.