Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 94. Trattati e convenzioni internazionali |
Capitolo: | 94.1 trattati e convenzioni internazionali |
Data: | 13/11/1947 |
Numero: | 1422 |
Sommario |
Art. 1. Piena ed intera esecuzione è data allo scambio di Note effettuato in Roma tra l'Italia e la Francia, il 1° giugno 1946, circa il recupero di navi mercantili francesi [...] |
Art. 2. Per l'attuazione del precedente art. 1 è autorizzata la spesa di Lire 4.800.000.000 da stanziare nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa [...] |
Art. 3. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 1° giugno 1946 |
§ 94.1.39 - Legge 13 novembre 1947, n. 1422.
Approvazione dello scambio di Note effettuato in Roma fra l'Italia e la Francia circa il recupero di navi mercantili francesi affondate nelle acque territoriali italiane.
(G.U. 23 dicembre 1947, n. 294)
Piena ed intera esecuzione è data allo scambio di Note effettuato in Roma tra l'Italia e la Francia, il 1° giugno 1946, circa il recupero di navi mercantili francesi affondate nelle acque territoriali italiane.
Per l'attuazione del precedente art. 1 è autorizzata la spesa di Lire 4.800.000.000 da stanziare nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa (Marina) [1].
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 1° giugno 1946.
Allegato
(Omissis)
[1] Comma già modificato dall'art. 1 del