Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 93. Trasporti e circolazione |
Capitolo: | 93.17 veicoli |
Data: | 01/09/2009 |
Numero: | 137 |
Sommario |
Art. 1. Campo di applicazione |
Art. 2. Immatricolazione delle autoambulanze |
Art. 3. Utilizzo delle autoambulanze |
Art. 4. Norme finali |
Art. 5. Abrogazioni |
§ 93.17.375 - D.M. 1 settembre 2009, n. 137.
Regolamento recante disposizioni in materia di immatricolazione ed uso delle autoambulanze.
(G.U. 28 settembre 2009, n. 225)
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Visto il
Visto il
Vista la
Visto il
Visto il
Visto l'articolo 17, comma 3, della
Ritenuta l'esigenza di adeguare la disciplina amministrativa relativa all'ammissione alla circolazione in uso proprio e in noleggio con conducente delle autoambulanze ai principi contenuti nel nuovo codice della strada e all'evoluzione normativa di settore;
Visto il parere espresso dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali con nota prot. n. 648 del 12 febbraio 2009;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi del 22 giugno 2009;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma del citato articolo 17, comma 3, della
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1. Campo di applicazione
1. Il presente regolamento si applica alle autoambulanze, così come classificate dall'articolo 54, comma 1, lett. g), del
Art. 2. Immatricolazione delle autoambulanze
1. Ai sensi dell'articolo 82, del
2. Ai sensi dell'articolo 85, del
3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 del presente articolo, la carta di circolazione è rilasciata esclusivamente a nome di enti pubblici, di imprese e di altre collettività, in applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 91 e 93 del
4. Le autoambulanze immatricolate in uso di terzi per servizio di locazione senza conducente, ai sensi dell'articolo 84 del
Art. 3. Utilizzo delle autoambulanze
1. Le autoambulanze sono immatricolate in uso proprio:
a) dagli enti pubblici, per l'assolvimento dei propri compiti istituzionali e per la tutela del diritto alla salute ed alla integrità fisica dei propri dipendenti, dei membri dei propri organismi interni, nonchè dei soggetti individuati da specifiche disposizioni normative;
b) dalle imprese, per l'esercizio della propria attività principale, diversa da quella di trasporto, e per la tutela della salute e dell'integrità fisica dei propri dipendenti, dei membri dei propri organismi interni, nonchè dei soggetti individuati da specifiche disposizioni normative;
c) dalle altre collettività, per il perseguimento dei propri scopi sociali, la tutela della salute e dell'integrità fisica dei propri dipendenti, dei membri dei propri organismi interni, nonchè dei soggetti individuati da specifiche disposizioni normative.
2. Le autoambulanze immatricolate in uso di terzi per servizio di noleggio con conducente sono utilizzate dagli enti pubblici, dalle imprese e dalle altre collettività per prestazioni di trasporto effettuate secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2.
3. I soggetti previsti dai commi 1 e 2 del presente articolo, possono utilizzare altresì i veicoli di cui all'articolo 2, comma 4, per la sostituzione di autoambulanze già immatricolate a proprio nome nel caso in cui si verifichi uno dei seguenti eventi temporanei:
a) guasto meccanico, furto o incendio;
b) caso fortuito o forza maggiore.
L'autoambulanza locata senza conducente è utilizzata per il medesimo uso cui è adibito il veicolo sostituito.
Art. 4. Norme finali
1. Le procedure e la documentazione occorrente per l'immatricolazione e l'utilizzo delle autoambulanze, nonchè la documentazione da tenere a bordo delle stesse al fine di consentire i necessari controlli su strada, sono stabilite dal Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici.
Art. 5. Abrogazioni
1. Sono abrogati:
a) l'articolo 1, comma 3, e l'articolo 4 del
b) l'articolo 1, comma 2, del
Registrato alla Corte dei conti il 21 settembre 2009 Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 9, foglio n. 134