§ 93.17.375 - D.M. 1 settembre 2009, n. 137.
Regolamento recante disposizioni in materia di immatricolazione ed uso delle autoambulanze.


Settore:Normativa nazionale
Materia:93. Trasporti e circolazione
Capitolo:93.17 veicoli
Data:01/09/2009
Numero:137


Sommario
Art. 1.  Campo di applicazione
Art. 2.  Immatricolazione delle autoambulanze
Art. 3.  Utilizzo delle autoambulanze
Art. 4.  Norme finali
Art. 5.  Abrogazioni


§ 93.17.375 - D.M. 1 settembre 2009, n. 137.

Regolamento recante disposizioni in materia di immatricolazione ed uso delle autoambulanze.

(G.U. 28 settembre 2009, n. 225)

 

     IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

     Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche ed integrazioni, ed in specie gli articoli 54, 82, 84, 85, 91 e 93;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modifiche ed integrazioni, ed in specie gli articoli 203 e 244;

     Vista la legge 13 giugno 1991, n. 190, ed in particolare l'articolo 3, comma 2;

     Visto il decreto del Ministro dei trasporti del 17 dicembre 1987, n. 553, recante la «Normativa tecnica ed amministrativa relativa alle autoambulanze»;

     Visto il decreto ministeriale 20 novembre 1997, n. 487, recante la «Normativa tecnica ed amministrativa relativa alle autoambulanze di soccorso per emergenze speciali»;

     Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     Ritenuta l'esigenza di adeguare la disciplina amministrativa relativa all'ammissione alla circolazione in uso proprio e in noleggio con conducente delle autoambulanze ai principi contenuti nel nuovo codice della strada e all'evoluzione normativa di settore;

     Visto il parere espresso dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali con nota prot. n. 648 del 12 febbraio 2009;

     Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi del 22 giugno 2009;

     Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma del citato articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1998;

     Adotta

     il seguente regolamento:

 

Art. 1. Campo di applicazione

     1. Il presente regolamento si applica alle autoambulanze, così come classificate dall'articolo 54, comma 1, lett. g), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e dall'articolo 203, comma 2, lett. m), del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.

 

     Art. 2. Immatricolazione delle autoambulanze

     1. Ai sensi dell'articolo 82, del decreto legislativo n. 285 del 1992, le autoambulanze sono immatricolate in uso proprio per prestazioni di trasporto senza corrispettivo e senza fini di lucro.

     2. Ai sensi dell'articolo 85, del decreto legislativo n. 285 del 1992, nonchè dell'articolo 244 del decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992, le autoambulanze sono immatricolate in uso di terzi per servizio di noleggio con conducente per prestazioni di trasporto dietro corrispettivo e sulla base della licenza comunale di esercizio.

     3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 del presente articolo, la carta di circolazione è rilasciata esclusivamente a nome di enti pubblici, di imprese e di altre collettività, in applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 91 e 93 del decreto legislativo n. 285 del 1992.

     4. Le autoambulanze immatricolate in uso di terzi per servizio di locazione senza conducente, ai sensi dell'articolo 84 del decreto legislativo n. 285 del 1992, sono messe a disposizione dal locatore, dietro corrispettivo, per la temporanea sostituzione di autoambulanze già in disponibilità del locatario.

 

     Art. 3. Utilizzo delle autoambulanze

     1. Le autoambulanze sono immatricolate in uso proprio:

     a) dagli enti pubblici, per l'assolvimento dei propri compiti istituzionali e per la tutela del diritto alla salute ed alla integrità fisica dei propri dipendenti, dei membri dei propri organismi interni, nonchè dei soggetti individuati da specifiche disposizioni normative;

     b) dalle imprese, per l'esercizio della propria attività principale, diversa da quella di trasporto, e per la tutela della salute e dell'integrità fisica dei propri dipendenti, dei membri dei propri organismi interni, nonchè dei soggetti individuati da specifiche disposizioni normative;

     c) dalle altre collettività, per il perseguimento dei propri scopi sociali, la tutela della salute e dell'integrità fisica dei propri dipendenti, dei membri dei propri organismi interni, nonchè dei soggetti individuati da specifiche disposizioni normative.

     2. Le autoambulanze immatricolate in uso di terzi per servizio di noleggio con conducente sono utilizzate dagli enti pubblici, dalle imprese e dalle altre collettività per prestazioni di trasporto effettuate secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2.

     3. I soggetti previsti dai commi 1 e 2 del presente articolo, possono utilizzare altresì i veicoli di cui all'articolo 2, comma 4, per la sostituzione di autoambulanze già immatricolate a proprio nome nel caso in cui si verifichi uno dei seguenti eventi temporanei:

     a) guasto meccanico, furto o incendio;

     b) caso fortuito o forza maggiore.

     L'autoambulanza locata senza conducente è utilizzata per il medesimo uso cui è adibito il veicolo sostituito.

 

     Art. 4. Norme finali

     1. Le procedure e la documentazione occorrente per l'immatricolazione e l'utilizzo delle autoambulanze, nonchè la documentazione da tenere a bordo delle stesse al fine di consentire i necessari controlli su strada, sono stabilite dal Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici.

 

     Art. 5. Abrogazioni

     1. Sono abrogati:

     a) l'articolo 1, comma 3, e l'articolo 4 del decreto del Ministro dei trasporti del 17 dicembre 1987, n. 553;

     b) l'articolo 1, comma 2, del decreto ministeriale 20 novembre 1997, n. 487.

 

Registrato alla Corte dei conti il 21 settembre 2009 Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 9, foglio n. 134