§ 98.1.12827 - D.M. 17 dicembre 1987, n. 553.
Normativa tecnica e amministrativa relativa alle autoambulanze.


Settore:Normativa nazionale
Data:17/12/1987
Numero:553


Sommario
Art. 1.  Classificazione delle autoambulanze
Art. 2.  Rispondenza a norme generali
Art. 4.  Immatricolazione
Art. 5.  Norme transitorie e finali


§ 98.1.12827 - D.M. 17 dicembre 1987, n. 553.

Normativa tecnica e amministrativa relativa alle autoambulanze.

(G.U. 18 gennaio 1988, n. 13)

 

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

 

     Visto il testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, nonchè le successive modificazioni ed integrazioni;

     Visto il regolamento per l'esecuzione del suddetto testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, nonchè le successive modificazioni ed integrazioni;

     Vista la legge 27 dicembre 1973, n. 942, con la quale sono state stabilite le modalità di recepimento delle direttive della Comunità economica europea relative all'omologazione dei veicoli a motore e loro rimorchi;

     Considerata l'esigenza di disciplinare l'ammissione alla circolazione degli autoveicoli destinati al trasporto di infermi o infortunati;

     Viste le risultanze dei lavori svolti dall'apposita commissione di studio istituita con decreto del Ministro dei trasporti 29 luglio 1983;

     Decreta:

 

     Art. 1. Classificazione delle autoambulanze

     1. Il presente decreto si applica agli autoveicoli destinati al trasporto di infermi o infortunati, denominati autoambulanze. Essi rientrano nella categoria dei veicoli definiti all'art. 26, lettera f), del testo unico citato nelle premesse quali autoveicoli per trasporti specifici destinati al trasporto di persone in particolari condizioni e distinti da una particolare attrezzatura relativa a tale scopo.

     2. In relazione alla funzione da assolvere, vengono definiti i seguenti due tipi di autoambulanze:

     tipo A: con carrozzeria definita "autoambulanza di soccorso", attrezzate per il trasporto di infermi o infortunati e per il servizio di pronto soccorso, dotate di specifiche attrezzature di assistenza;

     tipo B: con carrozzeria definita "autoambulanza di trasporto", attrezzate essenzialmente per il trasporto di infermi o infortunati, con eventuale dotazione di semplici attrezzature di assistenza.

     3. [Ai sensi dell'art. 57 del citato testo unico, le autoambulanze definite nel presente articolo sono da considerarsi destinate ad uso privato se in proprietà o in usufrutto di unità sanitarie locali, ospedali, cliniche, associazioni di pubblica assistenza o volontaristiche riconosciute dallo Stato, imprese o altre collettività, che a ciò siano obbligate, per le loro necessità, ovvero se da tali soggetti siano acquistate con patto di riservato dominio o prese in locazione con facoltà di compera; sono invece da considerarsi destinate ad uso privato per noleggio con conducente negli altri casi] [1].

 

          Art. 2. Rispondenza a norme generali

     1. Le autoambulanze, in relazione alla loro massa complessiva a pieno carico, devono essere conformi alle norme applicabili alla data di presentazione delle domande di approvazione, sia ai sensi dell'art. 53 che dell'art. 54 del testo unico citato nelle premesse, ai veicoli delle seguenti categorie internazionali, di cui al decreto del Ministro dei trasporti 29 marzo 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 105 del 23 aprile 1974:

     autoambulanze di massa complessiva non superiore a 3,5 t:

     categoria M1 o M2;

     autoambulanze di massa complessiva superiore a 3,5 t ma non superiore a 5 t: categoria M2;

     autoambulanze di massa complessiva superiore a 5 t: categoria M3.

     2. Se l'autoambulanza deriva da un tipo di veicolo già omologato, l'appartenenza alla categoria prescritta deve risultare dalla relativa omologazione del veicolo base.

 

Art. 3. Caratteristiche costruttive

     1. Le autoambulanze devono rispondere alle caratteristiche previste nell'allegato tecnico al presente decreto, di cui esso costituisce parte integrante.

 

          Art. 4. Immatricolazione [2]

     [1. La Direzione generale M.C.T.C. stabilisce i titoli e la documentazione necessari per conseguire l'immatricolazione delle autoambulanze ai sensi dell'art. 58 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, al fine di determinare la destinazione d'uso di cui al comma 3 del precedente art. 1.]

 

          Art. 5. Norme transitorie e finali

     1. Le prescrizioni del presente decreto si applicano a domande di approvazione ai sensi dell'art. 53 o 54 del testo unico citato nelle premesse, presentate a decorrere dal 1° luglio 1988. A richiesta del costruttore le prescrizioni possono essere applicate anteriormente.

     2. A partire dal 1° luglio 1989 non potranno più essere immatricolate per la prima volta in Italia autoambulanze che non rispondano alle prescrizioni del presente decreto.

     Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

     Allegato tecnico

     1. masse

     1.1. La tara delle autoambulanze, oltre quanto definito per le generalità degli autoveicoli, comprende anche le barelle di dotazione ed il peso relativo ad eventuali serbatoi fissi d'acqua e loro contenuto, ma non comprende le attrezzature specifiche previste per le autoambulanze di tipo A.

     1.2. Per l'ammissibilità del veicolo deve essere verificato il rispetto dei carichi massimi totali e per asse riconosciuti nonché dei relativi rapporti limite, nell'ipotesi di occupazione delle barelle e di tutti i posti a sedere previsti, considerando per ogni trasportato il peso convenzionale di 75 kg.

     1.3. Per le autoambulanze di tipo A, nell'ipotesi di carico dovrà altresì essere previsto, per le specifiche attrezzature, un carico uniformemente distribuito sul pavimento del compartimento sanitario nella misura di 300 kg se a barella unica aumentato di 100 kg per ogni barella supplementare. Nel caso di ubicazione stabile di parte o di tutta l'attrezzatura specifica, la verifica dei carichi sugli assi e loro rapporto potrà essere condotta tenendo conto della reale ubicazione di dette attrezzature e considerando uniformemente ripartita soltanto la residua aliquota del carico previsto al comma precedente.

     2. Compartimento sanitario.

     2.1. Per le autoambulanze di tipo A le dimensioni minime interne del compartimento sanitario, con esclusione di attrezzature ed arredi sono: lunghezza (ad 1 m dal piano di calpestio): 2,40 m; larghezza (ad un m dal piano di calpestio): 1,60 m; altezza (in una fascia centrale ampia almeno 0,90 m, lunga almeno 2,00 m e di superficie non inferiore a 2,4 m²): 1,75 m. Per le autoambulanze di tipo B il compartimento sanitario deve essere capace di contenere, tenuto altresì conto delle esigenze del trasporto, almeno una barella a norma UNI di dimensioni non inferiori a 1,85 x 0,56 m.

     2.2. L'altezza massima da terra del piano di calpestio è di 40 cm. Tale altezza può raggiungere 80 cm con l'impiego di opportuni scalini, ovvero nelle autoambulanze di tipo B e può essere, se necessario, più elevata nel caso di veicolo a trazione integrale.

     2.3. Il compartimento sanitario deve essere separato dalla cabina di guida mediante divisorio inamovibile. È ammessa la presenza di porta o sportello a chiusura scorrevole a perfetta tenuta. Su tali porte o sportelli è ammessa la presenza di vetri purché di sicurezza.

     2.4. Nel compartimento sanitario devono trovare alloggiamento una o più barelle a norma UNI in posizione longitudinale stabilmente ed adeguatamente ancorabili al veicolo sia longitudinalmente, che trasversalmente e verticalmente, di cui almeno una (barella principale) avente dimensioni come previsto al precedente punto 2.1. Nelle autoambulanze di tipo A il piano superiore della barella principale, materasso escluso, deve trovarsi a non meno di 40 ed a non più di 120 cm dal piano di calpestio.

     2.5. Nel compartimento sanitario delle autoambulanze di tipo A devono trovarsi almeno tre sedili, uno dei quali situato in posizione contromarcia in prossimità della testa della o delle barelle. Nelle autoambulanze di tipo B è necessario almeno un posto a sedere oltre quello del conducente. I sedili devono comunque essere ancorati al veicolo, avere una larghezza tra i bordi del cuscino di almeno 40 cm ed essere provvisti di cinture di fissaggio. Sono ammessi sedili ribaltabili.

     2.6. Nel compartimento sanitario deve trovarsi una porta posteriore ad una o due ante di larghezza massima possibile in relazione alla struttura del veicolo e comunque non inferiore a 120 cm nelle autoambulanze di tipo A. Le autoambulanze di tipo A devono inoltre avere nello stesso compartimento almeno una porta scorrevole sulla fiancata destra con vano libero di larghezza non inferiore a 100 cm. Tutte le porte devono essere apribili sia dall'interno che dall'esterno.

     2.7. Nel compartimento sanitario deve essere prevista almeno una finestra su ogni fiancata apribile solo dall'interno. Almeno una delle finestre deve essere facilmente accessibile dall'interno e presentare in posizione di apertura un'area minima libera di 0,24 m² con dimensione assiale non inferiore a 45 cm.

     2.8. Il compartimento sanitario deve essere convenientemente illuminato secondo tabelle di unificazione a carattere definitivo.

     2.9. Il compartimento sanitario deve essere insonorizzato secondo tabelle d'unificazione a carattere definitivo.

     3. Segni distintivi.

     3.1. Le autoambulanze devono essere dotate del dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu e di quello di allarme previsti rispettivamente dagli articoli 45 e 46 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale.

     3.2. Le autoambulanze devono essere di colore bianco e portare su ogni fiancata nonché anteriormente e posteriormente il simbolo internazionale di soccorso riportato in appendice, con dimensioni minime pari a quelle ivi indicate e con fondo di colore azzurro realizzato in materiale retroriflettente.

     3.3. Le autoambulanze devono essere dotate di una fascia di pellicola retroriflettente vinilica autoadesiva di colore arancione, di altezza minima di 20 cm, applicata lungo le fiancate e la parte posteriore nonché nella parte interna delle ante della porta posteriore. Tale altezza può essere ridotta a 10 cm nelle autoambulanze di tipo B.

     3.4. Nella parte anteriore delle autoambulanze di tipo A deve essere riportata, con lo stesso materiale di cui al punto 3.3., la scritta AMBULANZA diritta o rovesciata in immagine speculare con dimensioni complessive di 6 x 60 cm.

     3.5. Sono ammesse altre indicazioni purché non luminose, retroriflettenti o fosforescenti e che non abbiano nessun loro punto ad una distanza dal simbolo di cui al punto 3.2 inferiore a 50 cm. In particolare, sulle due fiancate delle autoambulanze deve essere riportata, in forma chiaramente individuale, la denominazione dell'ente che abbia la proprietà o la disponibilità del veicolo.

     4. Accessori.

     I materiali di rivestimento comunque presenti nel compartimento sanitario devono essere ignifughi o autoestinguenti ed avere caratteristiche tali da non essere intaccati se sottoposti a disinfezione. Le autoambulanze devono essere munite di estintore da conservare nella cabina di guida; le ambulanze di tipo A devono essere munite di un altro estintore da conservare nel comparto sanitario. Le caratteristiche dei materiali di rivestimento e degli estintori di cui ai commi precedenti saranno stabilite mediante tabelle d'unificazione a carattere definitivo.

     5. Norme transitorie.

     In assenza di tabelle d'unificazione a carattere definitivo, la Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione stabilisce le modalità di accertamento dei requisiti prescritti.

     Appendice allegato tecnico

     (Omissis)


[1] Comma abrogato dall'art. 5 del D.M. 1 settembre 2009, n. 137.

[2] Articolo abrogato dall'art. 5 del D.M. 1 settembre 2009, n. 137.