Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 93. Trasporti e circolazione |
Capitolo: | 93.11 trasporto di cose |
Data: | 23/05/1994 |
Numero: | 309 |
Sommario |
Art. 1. 1. Per le finalità di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1993, n. 162, è [...] |
Art. 2. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la [...] |
§ 93.11.40 - D.L. 23 maggio 1994, n. 309 [1] .
Misure urgenti per il settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi
(G.U. 24 maggio 1994, n. 119)
1. Per le finalità di cui all'articolo 15, comma 1, del
2. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15, comma 3, del
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto si provvede mediante utilizzo di corrispondente quota delle maggiori entrate conseguenti dall'art. 14 della
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge dall' art. 1 della