Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 93. Trasporti e circolazione |
Capitolo: | 93.10 trasporto aereo |
Data: | 31/10/2002 |
Numero: | 244 |
Sommario |
Art. 1. 1. Con effetto dal 1° novembre 2002 il termine di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e [...] |
Art. 2. 1. Per il periodo dal 1° novembre al 31 dicembre 2002, le imprese di cui all'articolo 2 del decreto-legge 27 dicembre 2001, n. 450, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, [...] |
Art. 3. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. |
§ 93.10.57 - D.L. 31 ottobre 2002, n. 244.
Ulteriore proroga della copertura assicurativa per le imprese nazionali di trasporto aereo e di gestione aeroportuale.
(G.U. 4 novembre 2002, n. 258).
1. Con effetto dal 1° novembre 2002 il termine di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle attività produttive in data 28 giugno 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 4 luglio 2002, è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2002, alle condizioni stabilite dall'articolo 2.
1. Per il periodo dal 1° novembre al 31 dicembre 2002, le imprese di cui all'articolo 2 del
a) imprese di trasporto aereo:
1) premio di 0,70 dollari statunitensi per passeggero trasportato per volo, per la copertura del massimale da 150 milioni di dollari a 1 miliardo di dollari statunitensi;
2) premio di 0,25 dollari statunitensi per passeggero trasportato per volo, per la copertura del massimale da 1 miliardo di dollari a 2 miliardi di dollari statunitensi;
b) imprese di gestione aeroportuale:
1) in caso di assenza di copertura assicurativa disponibile sui mercati commerciali per la copertura fino al massimale esistente prima dell'11 settembre 2001: premio pari al 100 per cento del premio annuo complessivo della polizza prima dell'11 settembre 2001;
2) in caso di copertura parziale disponibile sui mercati commerciali per la copertura della differenza fino ai limiti esistenti prima dell'11 settembre 2001: premio pari al 65 per cento del nuovo premio richiesto dal mercato commerciale per la copertura parziale;
c) esercenti attività cargo:
1) la copertura di attività cargo è soggetta ad un premio pari al 100 per cento del premio annuo complessivo della polizza prima dell'11 settembre 2001.
2. Le imprese che non presentano l'istanza di cui al comma 1 per la copertura assicurativa statale sono comunque tenute al pagamento del premio, alle condizioni stabilite dal presente decreto, per un massimale pari a quello risultante dalla polizza stipulata in data antecedente l'11 settembre 2001, con esclusione della quota coperta dal mercato commerciale, a decorrere dal 1° novembre 2002 fino alla scadenza del termine per la presentazione dell'istanza di copertura assicurativa o, comunque, fino alla data in cui l'impresa abbia comunicato di non volersi avvalere della copertura assicurativa statale.
3. Le imprese interessate presentano la necessaria documentazione con le modalità e nei termini di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 2 ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 236 dell'8 ottobre 2002, decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. Le modalità di operatività della garanzia per la copertura assicurativa e di corresponsione dei premi sono regolate, in quanto compatibili, dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 2 ottobre 2002.
4 bis. Sono comprese fra le imprese di trasporto aereo di cui al comma 1, lettera a), quelle che utilizzano elicotteri [1].
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Comma aggiunto dalla legge di conversione.