§ 93.10.54 - D.L. 28 marzo 2002, n. 45 .
Proroga del termine in materia di copertura assicurativa per le imprese nazionali di trasporto aereo e per le imprese di gestione aeroportuale. [2]


Settore:Normativa nazionale
Materia:93. Trasporti e circolazione
Capitolo:93.10 trasporto aereo
Data:28/03/2002
Numero:45


Sommario
Art. 1.      1. Il termine di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 27 dicembre 2001, n. 450, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 14, è ulteriormente prorogato al 31 [...]
Art. 2.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione [...]


§ 93.10.54 - D.L. 28 marzo 2002, n. 45 [1].

Proroga del termine in materia di copertura assicurativa per le imprese nazionali di trasporto aereo e per le imprese di gestione aeroportuale. [2]

(G.U. 29 marzo 2002, n. 75).

 

     Art. 1.

     1. Il termine di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 27 dicembre 2001, n. 450, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 14, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2002 [3].

     1 bis. I commi 1 bis, 1 ter e 1-quater dell'articolo 2 del decreto-legge 27 dicembre 2001, n. 450, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 14, sono sostituiti dai seguenti:

     “1 bis. Per il periodo dal 1° gennaio 2002 al 31 marzo 2002 lo Stato garantisce la copertura assicurativa per il risarcimento dei danni subiti da terzi, in essi inclusi i passeggeri trasportati e i dipendenti delle imprese di trasporto aereo, in conseguenza di atti di guerra o di terrorismo nell'esercizio del servizio aereo, in favore delle imprese di trasporto aereo nazionali, munite di valida licenza di esercizio rilasciata ai sensi del regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, e del regolamento ENAC del 14 febbraio 2000, e successive modificazioni, per il trasporto aereo di passeggeri o passeggeri e merci a titolo oneroso, nonché in favore delle imprese nazionali di gestione aeroportuale. La copertura assicurativa statale opera da un massimale di 50 milioni di dollari statunitensi fino ad un importo massimo, per ciascuna delle predette imprese e per singolo sinistro, di 2 miliardi di dollari statunitensi limitatamente alla parte di danni priva di copertura assicurativa da parte delle imprese commerciali.

     1 ter. Le imprese di trasporto aereo di cui al comma 1 bis, per la parte garantita dallo Stato e previa presentazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro di idonea documentazione relativa alle coperture assicurative assunte sul mercato, devono corrispondere un premio da versare al Capo X dell'entrata del bilancio dello Stato, così determinato:

     a) premio di 0,35 dollari statunitensi per passeggero trasportato per volo, per la copertura del massimale da 50 milioni fino a 150 milioni di dollari statunitensi. Dal 1° febbraio 2002 il premio è aumentato a 0,40 dollari statunitensi per passeggero trasportato per volo;

     b) premio di 0,35 dollari statunitensi per passeggero trasportato per volo, per la copertura del massimale oltre 150 milioni di dollari statunitensi fino a 1 miliardo di dollari statunitensi;

     c) premio di 0,25 dollari statunitensi per passeggero trasportato per volo, per la copertura del massimale fino a 2 miliardi di dollari statunitensi.

     1 quater. Le altre imprese di cui al comma 1 bis devono corrispondere, con le medesime modalità di cui al comma 1 ter, un premio così determinato:

     a) imprese di gestione aeroportuale:

     1) in caso di assenza di copertura assicurativa disponibile sui mercati commerciali, per la copertura fino al massimale esistente prima dell'11 settembre 2001: premio minimo pari al 50 per cento del premio annuo complessivo di polizza;

     2) in caso di copertura parziale disponibile sui mercati commerciali, per la copertura della differenza fino ai limiti esistenti prima dell'11 settembre 2001: premio minimo pari al 33 per cento del nuovo premio aggiuntivo richiesto dal mercato commerciale per la copertura parziale;

     b) esercenti attività di cargo: la copertura di attività di cargo è soggetta ad un premio minimo non inferiore al 50 per cento del premio annuo complessivo della polizza prima dell'11 settembre 2001.

     1 quinquies. I premi vengono corrisposti dalle imprese di cui al comma 1 bis con decorrenza 27 novembre 2001. Le imprese di trasporto aereo corrispondono il relativo premio nella stessa misura fissata per il mese di gennaio 2002.

     1 sexies. È esclusa ogni azione di rivalsa dello Stato nei confronti delle imprese di cui al comma 1 bis, fatti salvi i casi di dolo o colpa grave.

     1 septies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro delle attività produttive, sono stabilite le modalità di operatività dell'intervento di cui al presente articolo” [4].

     2. Per il periodo dal 1° aprile al 31 maggio 2002 Stato garantisce la copertura assicurativa alle condizioni e secondo le modalità di cui all'articolo 2, commi 1 bis, 1 ter e 1-quater, del decreto-legge 27 dicembre 2001, n. 450, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 14, come sostituiti dal presente articolo [5].

 

          Art. 2.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1] Convertito in legge dall'art. 1 della L. 24 maggio 2002, n. 100.

[2] Titolo così modificato dalla legge di conversione.

[3] Termine così prorogato dall'art. 1 del D.L. 31 ottobre 2002, n. 244.

[4] Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[5] Comma così modificato dalla legge di conversione.