§ 93.9.1b - Legge 19 giugno 1955, n. 532.
Modificazione degli articoli 15, lettera d), e 19, lettera b), del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547, ratificato, con modificazioni, con [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:93. Trasporti e circolazione
Capitolo:93.9 strade
Data:19/06/1955
Numero:532


Sommario
Art. 1.      Gli articoli 15, lettera d), e 19, lettera b), del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547, ratificato, con modificazioni, con la legge 2 gennaio 1952, n. 41, sono [...]
Art. 2.      L'ultimo comma dell'art. 7 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547, ratificato, con modificazioni, con la legge 2 gennaio 1952, n. 41, è sostituito dal seguente
Art. 3.      La tabella C, allegata al decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547, è sostituita, per quanto riguarda il personale amministrativo di gruppo B, dalla tabella allegata [...]


§ 93.9.1b - Legge 19 giugno 1955, n. 532. [1]

Modificazione degli articoli 15, lettera d), e 19, lettera b), del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547, ratificato, con modificazioni, con la legge 2 gennaio 1952, n. 41, relativi alla composizione del Consiglio di amministrazione e del Comitato dell'A.N.A.S. e conferimento dei posti di economo-cassiere e vice economo-cassiere dell'A.N.A.S. stessa.

(G.U. 4 luglio 1955, n. 151).

 

 

     Art. 1.

     Gli articoli 15, lettera d), e 19, lettera b), del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547, ratificato, con modificazioni, con la legge 2 gennaio 1952, n. 41, sono modificati come segue:

     Art. 15, lettera d): "del direttore del servizio amministrativo e dell'ispettore generale amministrativo".

     Art. 19, lettera b): "del direttore del servizio amministrativo che lo presiede in caso di assenza o di impedimento del direttore generale e dell'ispettore generale amministrativo".

 

          Art. 2.

     L'ultimo comma dell'art. 7 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547, ratificato, con modificazioni, con la legge 2 gennaio 1952, n. 41, è sostituito dal seguente:

     "Le funzioni di economo-cassiere e vice economo-cassiere sono conferite, con decreto del Ministro, a funzionari di gruppo B di grado non inferiore, rispettivamente, al 9° e al 10° , da scegliersi in base a parere del Consiglio di amministrazione tra gli appartenenti ai ruoli amministrativo, tecnico e contabile dell'A.N.A.S.".

 

          Art. 3.

     La tabella C, allegata al decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547, è sostituita, per quanto riguarda il personale amministrativo di gruppo B, dalla tabella allegata alla presente legge.

 

     Tabella - Gruppo B

Grado 7° - Primi aiutanti amministrativi capi

n. 2

Grado 8° - Aiutanti amministrativi capi

n. 3

Grado 9° - Aiutanti amministrativi principali

n. 7

Grado 10° e 11° - Primi aiutanti amministrativi

 

e aiutanti amministrativi

n. 16

 


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.