§ 93.9.13 - D.Lgs. 17 aprile 1948, n. 547.
Modificazioni al decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 38, concernente l'istituzione dell'Azienda nazionale autonoma delle strade [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:93. Trasporti e circolazione
Capitolo:93.9 strade
Data:17/04/1948
Numero:547


Sommario
Art. 1.      L'Azienda nazionale autonoma delle strade statali (A.N.A.S), istituita col decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 38, ha i seguenti compiti:
Art. 2.      L'azienda è autorizzata a provvedere direttamente alla manutenzione dei tratti di strade statali che traversano gli abitati, nonchè alla sistemazione di essi semprechè questa sia diretta a [...]
Art. 3.      Sono strade statali quelle incluse nell'elenco allegato alla legge 17 maggio 1928 n. 1094, con le modificazioni e integrazioni successivamente apportate.
Art. 4.      Sono autostrade le vie di comunicazione riservate al transito a pagamento degli autoveicoli, costruite ed esercitate dall'A.N.A.S. o da privati, con o senza contributi dello Stato, incluse nella [...]
Art. 5.      Il Ministro per i lavori pubblici presiede l'Azienda e la rappresenta.
Art. 6.      Sono organi esecutivi dell'Azienda, la Direzione generale e i Compartimenti regionali della viabilità.
Art. 7.      La Direzione generale comprende:
Art. 8.      Il direttore generale è capo degli uffici centrali e periferici dell'Azienda ed ha alle sue dipendenze tutto il personale ad essi adibito. Egli fa eseguire le deliberazioni del Ministro, adotta [...]
Art. 9.      Il direttore del servizio amministrativo coadiuva il direttore generale, lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento, e presiede agli uffici amministrativi.
Art. 10.      Il capo del servizio tecnico centrale coordina l'attività degli ispettori generali tecnici addetti alla Direzione generale, e presiede al servizio tecnico centrale.
Art. 11.      Il direttore capo di ragioneria presiede al servizio di ragioneria.
Art. 12.      La circoscrizione territoriale, le sedi e le sezioni staccate dei compartimenti regionali per la viabilità statale sono indicate nell'annessa tabella B vistata dal Ministro per i lavori pubblici [...]
Art. 13.      I Compartimenti regionali per la viabilità, ciascuno nell'ambito della propria circoscrizione territoriale:
Art. 14.      Sono organi consultivi dell'Azienda, il Consiglio di amministrazione, il Comitato e gli ispettori generali tecnici.
Art. 15.      Il Consiglio di amministrazione è composto:
Art. 16.      In caso di assenza od impedimento del Ministro e del Sottosegretario di Stato, il Consiglio è presieduto dal più anziano dei consiglieri di Stato presenti.
Art. 17.      Il parere del Consiglio di amministrazione è richiesto:
Art. 18.      La carica di consigliere d'amministrazione è incompatibile con la qualità di proprietario, amministratore, rappresentante, consulente o comunque partecipe di società e ditte la cui attività sia [...]
Art. 19.      Il Comitato è composto:
Art. 20.      Il parere del Comitato è richiesto:
Art. 21.      E' richiesto il parere degli ispettori generali tecnici:
Art. 22.      Gli ispettori generali tecnici hanno, oltre i compiti fissati in base all'art. 21 del presente decreto, quello di invigilare sul funzionamento dei servizi periferici e sul rendimento del [...]
Art. 23.      Il parere del Consiglio di amministrazione o del Comitato sostituisce a tutti gli effetti quello del Consiglio superiore dei lavori pubblici.
Art. 24.      I ruoli organici del personale dell'Azienda sono stabiliti nelle tabelle C, D ed E allegate al presente decreto, vistate dal Ministro per i lavori pubblici e dal Ministro per il tesoro.
Art. 25.      Il direttore generale è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per i lavori pubblici, udito il Consiglio dei Ministri, ed è classificato nel grado 4° [...]
Art. 26.      Il personale di ruolo del servizio di ragioneria, è comandato, nei limiti della annessa tabella C/1, con decreto del Ministro per il tesoro di intesa con il Ministro per i lavori pubblici.
Art. 27.      Il personale della cessata Azienda autonoma statale della strada, assunto ed inquadrato in base all'art. 4 del regio decreto 1° giugno 1928, n. 1139, ed alle graduatorie di cui all'art. 5 del [...]
Art. 28.      Entro tre mesi dalla pubblicazione del presente decreto, gli impiegati di ruolo dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici, del Genio civile e delle Nuove costruzioni ferroviarie in [...]
Art. 29.      Entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il personale assunto ed inquadrato, da data anteriore al 10 giugno 1940 e tuttora in servizio presso l'A.N.A.S., nella [...]
Art. 30.      Per coloro ai quali in applicazione dell'articolo precedente sarà conferita la nomina nel grado iniziale dei vari ruoli, il servizio precedentemente prestato sarà computato per la metà agli [...]
Art. 31.      Entro due anni dalla entrata in vigore del presente decreto i posti di ruolo del personale subalterno previsti nella annessa tabella C sono conferiti mediante concorso per titoli al personale [...]
Art. 32.      Nella prima applicazione del presente decreto i posti che risulteranno disponibili nei gradi iniziali dei ruoli dei gruppi A e B di cui alla tabella C annessa al presente decreto, dopo [...]
Art. 33.      Per la partecipazione ai concorsi di cui ai precedenti articoli 29, 31 e 32 si prescinde dal limite massimo di età.
Art. 34.      Al personale di ruolo dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali, si applicano tutte le disposizioni vigenti sullo stato giuridico ed il trattamento economico degli impiegati dello [...]
Art. 35.      La disposizione di cui all'art. 23 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 38, continua ad applicarsi soltanto nei riguardi dei funzionari di ruolo di altre Amministrazioni [...]
Art. 36.      Il personale dei capi cantonieri, cantonieri scelti, cantonieri ed allievi cantonieri, di cui alla legge 22 dicembre 1932, n. 1754, rimane alle dipendenze dell'A.N.A.S. e costituisce il [...]
Art. 37.      La divisa di servizio degli agenti subalterni stradali sarà stabilita con decreto del Ministro, previo parere del Consiglio di amministrazione, sentiti i Ministeri dell'interno e della difesa.
Art. 38.      L'A.N.A.S. provvederà a fornire gratuitamente gli agenti stradali di indumenti di lavoro ritenuti essenziali per l'espletamento dei compiti ad essi affidati.
Art. 39.      La Cassa di mutuo soccorso fra i capi cantonieri ed i cantonieri delle strade statali, e l'annessa gestione della massa vestiario, restano alle dipendenze dell'Azienda nazionale autonoma delle [...]
Art. 40.      Le entrate ordinarie dell'Azienda sono costituite:
Art. 41.      Le spese dell'Azienda sono costituite:
Art. 42.      Sono trasferiti al bilancio dell'Azienda, i contributi già assegnati alla cessata Azienda autonoma statale della strada, in base all'art. 6 del regio decreto-legge 11 gennaio 1934, n. 38, [...]
Art. 43.      Il bilancio di previsione dell'entrata e della spesa dell'Azienda è presentato all'approvazione del Parlamento in allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.
Art. 44.      L'esercizio finanziario dell'Azienda decorre dal 1° luglio di ogni anno, ed ha termine il 30 giugno dell'anno successivo.
Art. 45.      Il servizio di cassa dell'Azienda sarà fatto dalla Tesoreria dello Stato. A questo effetto sarà aperto presso la Tesoreria centrale un conto corrente infruttifero al quale affluiranno tutti i [...]
Art. 46.      L'Amministrazione dell'Azienda è tenuta all'osservanza delle norme sulla contabilità generale dello Stato in quanto non siano modificate dal presente decreto. Essa provvede coi propri organi [...]
Art. 47.      L'Azienda nazionale autonoma delle strade statali ha la gestione dei beni patrimoniali di qualunque natura destinati ai servizi delle strade e autostrade statali, e conserva come propria [...]
Art. 48.      Le aste pubbliche, le licitazioni private per l'appalto di opere o forniture dell'A.N.A.S sono tenute presso la Direzione generale.
Art. 49.      L'approvazione dei progetti da parte del Ministro, equivale a dichiarazione di pubblica utilità dell'opera.
Art. 50.      La Corte dei conti vigila sulle entrate, fa il riscontro consultivo sulle spese dell'Azienda ed ha il diritto di richiedere tutti i documenti dai quali traggono origine le spese.
Art. 51.      La consulenza legale dell'Azienda è affidata all'Avvocatura dello Stato.
Art. 52.      La pubblicità con qualsiasi mezzo lungo le strade e le autostrade statali o in vista di esse fuori degli abitati, è gestita dall'A.N.A.S. in regime di esclusività.
Art. 53.      Le case cantoniere ed i terreni che ne costituiscono una pertinenza fanno parte del demanio delle strade statali.
Art. 54.      Entro un anno dalla entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro presidente dell'Azienda, di concerto con quello per il tesoro, [...]
Art. 55.      L'Azienda gode agli effetti tributari e per quanto riguarda il servizio postale, telegrafico e telefonico, del trattamento spettante alle altre Amministrazioni dello Stato.
Art. 56.  [5]
Art. 57.      Le note di qualifica degli impiegati dell'Amministrazione dei lavori pubblici in servizio all'Azienda, sono compilate dai funzionari preposti agli uffici, presso cui sono assegnati e rivedute [...]
Art. 58.  [6]
Art. 59.      I funzionari amministrativi dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici, di grado non superiore al 7°, in servizio presso l'A.N.A.S., possono essere destinati agli uffici periferici.
Art. 60.      Fino al 31 dicembre 1949, l'Azienda ha il compito di esercitare l'assistenza tecnica alle provincie e ai comuni per quanto riguarda la manutenzione delle strade pubbliche che a tali enti [...]
Art. 61.      Il Governo della Repubblica, su proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quello per il tesoro, sentito il Consiglio dei Ministri e previo parere del Consiglio di Stato, potrà [...]
Art. 62.      Dalla data di entrata in vigore del presente decreto cessano di avere effetto le disposizioni del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 38, che siano in contrasto con le [...]
Art. 63.      Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad introdurre in bilancio con propri decreti le variazioni occorrenti per la esecuzione del presente decreto.
Art. 64.      Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" della Repubblica italiana.


§ 93.9.13 - D.Lgs. 17 aprile 1948, n. 547. [1]

Modificazioni al decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 38, concernente l'istituzione dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali (A.N.A.S.).

(G.U. 29 maggio 1948, n. 123, S.O.)

 

Titolo I

COMPITI DELL'AZIENDA NAZIONALE

AUTONOMA DELLE STRADE STATALI

 

     Art. 1.

     L'Azienda nazionale autonoma delle strade statali (A.N.A.S), istituita col decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 38, ha i seguenti compiti:

     a) di gestire le strade statali e le autostrade appartenenti allo Stato, provvedendo alla loro manutenzione ordinaria e straordinaria;

     b) di realizzare il progressivo miglioramento delle strade e delle autostrade stesse e delle relative segnalazioni;

     c) di costruire nuove strade e nuove autostrade sia direttamente sia in concessione;

     d) di presiedere all'attuazione delle leggi e dei regolamenti di polizia per quanto concerne la tutela del patrimonio delle strade ed autostrade statali, nonchè per quanto concerne la circolazione e la disciplina del traffico sulle medesime.

     E' soppresso l'art. 1, comma terzo, del decreto legislativo luogotenenziale 29 settembre 1944, n. 377.

 

          Art. 2.

     L'azienda è autorizzata a provvedere direttamente alla manutenzione dei tratti di strade statali che traversano gli abitati, nonchè alla sistemazione di essi semprechè questa sia diretta a stabilire omogeneità di buone condizioni di transito delle strade statali delle quali le traverse fanno parte.

     In tal caso i comuni interessati con popolazione superiore ai 20.000 abitanti corrisponderanno all'Azienda un contributo annuo riferito alle normali spese di manutenzione che i comuni dovrebbero sopportare per la manutenzione ordinaria delle strade stesse indipendentemente dalla loro funzione di raccordo di tratti esterni di strade statali, rimanendo a loro carico ogni spesa relativa agli impianti e servizi urbani comunque esistenti in corrispondenza della sede stradale ed alla nettezza urbana.

 

Titolo II

CLASSIFICA DELLE STRADE STATALI E AUTOSTRADE

 

          Art. 3.

     Sono strade statali quelle incluse nell'elenco allegato alla legge 17 maggio 1928 n. 1094, con le modificazioni e integrazioni successivamente apportate.

     Entro un quinquennio dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per il tesoro, previo parere del Consiglio di amministrazione dell'A.N.A.S. e del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sentito il Consiglio dei Ministri, potranno essere classificati fra le strade statali altri tronchi esistenti o da costruire, purchè rispondenti ad una delle seguenti caratteristiche:

     a) che congiungano la rete viabile principale con la rete degli Stati limitrofi;

     b) che congiungano fra di loro capoluoghi di provincie;

     c) che allaccino alla rete delle strade statali porti marittimi, aeroporti e centri di singolare importanza industriale, turistica o climatica.

     I tratti di varianti che si eseguano in modifica dei tracciati di strade statali o che abbiano lo scopo di collegare i tracciati stessi fra di loro in prossimità dell'origine, sono considerati appartenenti a tutti gli effetti alle strade statali.

     Con le stesse modalità previste dal presente articolo si provvede alla declassifica di strade statali o di tronchi di esse.

 

          Art. 4.

     Sono autostrade le vie di comunicazione riservate al transito a pagamento degli autoveicoli, costruite ed esercitate dall'A.N.A.S. o da privati, con o senza contributi dello Stato, incluse nella tabella A allegata al presente decreto.

     La costruzione di nuove autostrade, quando non vi provveda direttamente l'A.N.A.S., potrà essere concessa a enti pubblici o a privati.

     La concessione potrà comprendere anche la gestione per un periodo di tempo da stabilirsi e sarà disposta mediante decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per il tesoro e per i trasporti, sentito il Consiglio di Stato.

 

Titolo III

FUNZIONAMENTO DELL'A.N.A.S.

 

Capo I

ORGANI DELL'AZIENDA

 

          Art. 5.

     Il Ministro per i lavori pubblici presiede l'Azienda e la rappresenta.

     In caso di assenza o di impedimento il Ministro è sostituito dal Sottosegretario di Stato.

 

          Art. 6.

     Sono organi esecutivi dell'Azienda, la Direzione generale e i Compartimenti regionali della viabilità.

 

          Art. 7.

     La Direzione generale comprende:

     a) il servizio amministrativo;

     b) il servizio tecnico centrale;

     c) il servizio di ragioneria.

     La ripartizione e la competenza dei servizi e la distribuzione del personale della direzione generale sono determinate con decreto del Ministro per i lavori pubblici.

     Del servizio amministrativo fanno parte l'ufficio contratti e l'ufficio economato e cassa.

     Le funzioni di ufficiale rogante sono affidate con decreto del Ministro ad un funzionario amministrativo di gruppo A, di grado non inferiore al 9°.

     Le funzioni di economo-cassiere e voce economo-cassiere sono conferite, con decreto del Ministro, a funzionari di gruppo B, di grado non inferiore, rispettivamente, al 9° e al 10°, da scegliersi in base a parere del Consiglio di amministrazione tra gli appartenenti ai ruoli amministrativo, tecnico e contabile dell'A.N.A.S. [2].

 

          Art. 8.

     Il direttore generale è capo degli uffici centrali e periferici dell'Azienda ed ha alle sue dipendenze tutto il personale ad essi adibito. Egli fa eseguire le deliberazioni del Ministro, adotta i provvedimenti e disimpegna tutte le altre attribuzioni che gli sono delegate dal Ministro stesso.

     Il direttore generale presenta al Ministro, entro il mese di novembre di ciascun anno, una relazione sull'andamento dell'Azienda durante il precedente anno finanziario nella quale sia data ragione dell'attuazione dei programmi stabiliti, dei più importanti contratti stipulati, delle entrate e delle spese dell'Azienda, dei risultati conseguiti nella progressiva sistemazione delle strade e dello stato di manutenzione della viabilità.

 

          Art. 9.

     Il direttore del servizio amministrativo coadiuva il direttore generale, lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento, e presiede agli uffici amministrativi.

 

          Art. 10.

     Il capo del servizio tecnico centrale coordina l'attività degli ispettori generali tecnici addetti alla Direzione generale, e presiede al servizio tecnico centrale.

 

          Art. 11.

     Il direttore capo di ragioneria presiede al servizio di ragioneria.

     Per il servizio medesimo si osservano le norme vigenti per la contabilità generale dello Stato in quanto non sia diversamente stabilito dal presente decreto.

 

          Art. 12.

     La circoscrizione territoriale, le sedi e le sezioni staccate dei compartimenti regionali per la viabilità statale sono indicate nell'annessa tabella B vistata dal Ministro per i lavori pubblici e da quello per il tesoro.

     Esse possono essere modificate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il Consiglio dei Ministri, previo parere del Consiglio di Stato.

     La ripartizione e la competenza dei servizi e la distribuzione del personale dei Compartimenti regionali della viabilità, sono determinate con decreto del Ministro per i lavori pubblici.

 

          Art. 13.

     I Compartimenti regionali per la viabilità, ciascuno nell'ambito della propria circoscrizione territoriale:

     a) propongono alla Direzione generale dell'Azienda i provvedimenti necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria nonchè per la riparazione ed il miglioramento delle strade e delle autostrade statali;

     b) compilano le perizie di spese per il funzionamento dei Compartimenti stessi;

     c) redigono i progetti riguardanti i lavori di manutenzione, di miglioramento e di nuova costruzione;

     d) dirigono i lavori dati in appalto e ne redigono la contabilità;

     e) provvedono all'esecuzione dei lavori in economia debitamente autorizzati, adottando, ove necessario, i provvedimenti di somma urgenza;

     f) esercitano la vigilanza sulla conservazione del patrimonio stradale e sulla circolazione lungo le strade e le autostrade statali;

     g) curano quanto altro necessario per la gestione delle strade stesse;

     h) controllano l'esercizio delle autostrade non gestite dallo Stato e la circolazione su di esse;

     i) adottano i provvedimenti di sospensione e di ripristino delle ordinarie competenze, nonchè di concessione del sussidio di infortunio sul lavoro, in confronto degli agenti stradali;

     l) adottano i provvedimenti di concessione e di sospensione al personale di cui alla precedente lettera i) delle indennità di alloggio, di malaria e di percorrenza previste dagli articoli 57 e 58 del regolamento approvato con decreto interministeriale 1° ottobre 1925;

     m) provvedono alla istruttoria di ogni altra pratica inerente ai compiti dell'Azienda;

     n) esercitano tutte le facoltà loro attribuite dal presente decreto e dalle altre leggi vigenti.

     Il Ministro, udito il direttore generale, può delegare ai capi compartimento della viabilità altre funzioni, fatta eccezione per i provvedimenti comportanti impegni di spesa, per quelli concernenti nomine, nonchè per i provvedimenti disciplinari di sua competenza.

 

          Art. 14.

     Sono organi consultivi dell'Azienda, il Consiglio di amministrazione, il Comitato e gli ispettori generali tecnici.

 

          Art. 15.

     Il Consiglio di amministrazione è composto:

     a) dal Ministro per i lavori pubblici, che lo presiede;

     b) dal direttore generale;

     c) dal direttore del servizio amministrativo e dall'ispettore generale amministrativo [3] ;

     d) dagli ispettori generali tecnici;

     e) dal direttore capo di ragioneria;

     f) da due consiglieri di Stato;

     g) da un sostituto avvocato generale dello Stato;

     h) da un funzionario in rappresentanza del Ministero dell'interno;

     i) da un funzionario in rappresentanza del Ministero delle finanze;

     l) da un funzionario in rappresentanza del Ministero del tesoro;

     m) da un ufficiale generale o da un ufficiale superiore in rappresentanza del Ministero della difesa;

     n) dal funzionario che presiede al servizio della viabilità ordinaria nel Ministero dei lavori pubblici;

     o) da un funzionario in rappresentanza del Ministero dei trasporti (Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione);

     p) da un rappresentante dell'Automobil Club Italiano;

     q) da un rappresentante del Turing Club Italiano;

     r) da un tecnico docente nella Facoltà d'ingegneria dell'Università di Roma;

     s) da un esperto in materia stradale e scelto fra una terna di persone designate dalla Associazione fra ingegneri ed architetti italiani a carattere nazionale più rappresentativa.

 

          Art. 16.

     In caso di assenza od impedimento del Ministro e del Sottosegretario di Stato, il Consiglio è presieduto dal più anziano dei consiglieri di Stato presenti.

     Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario di grado non inferiore al 7°.

     I membri del Consiglio di amministrazione di cui alle lettere f), g), h), i), l), m), n), o), p), q), r), s) del precedente art. 15 sono nominati con decreto del Ministro su designazione degli organi competenti.

 

          Art. 17.

     Il parere del Consiglio di amministrazione è richiesto:

     a) sul progetto di bilancio preventivo, sulle proposte di variazione in corso di esercizio e sul conto consuntivo;

     b) sulle norme di massima per la esecuzione delle opere interessanti la viabilità statale;

     c) sui programmi di massima per il miglioramento della rete stradale affidata all'Azienda, e per le nuove costruzioni di strade statali e autostrade;

     d) sul programma di ripartizione dei fondi annualmente assegnati per la manutenzione ordinaria;

     e) sui progetti di massima ed esecutivi di lavori e forniture di importo oltre trenta milioni quando all'appalto si intenda provvedere ad asta pubblica, a licitazione privata, o mediante appalto-concorso; ovvero d'importo oltre venti milioni quando si intenda provvedere a trattativa privata od in economia;

     f) sulle proposte relative alla concessione di compensi per revisioni di prezzi contrattuali effettuate in corso di esecuzione dei lavori o ad avvenuta ultimazione quando l'importo totale della revisione non sia inferiore a lire cinquecentomila e superi la metà dell'importo contrattuale;

     g) sulle domande di concessione di lavori per sistemazione o miglioramento delle strade statali o per costruzione di nuove autostrade;

     h) sulle eventuali modificazioni ai capitolati speciali-tipo per la manutenzione stradale e per gli approvvigionamenti relativi;

     i) sulle proposte di modificazioni dell'organizzazione centrale o periferica dell'Azienda;

     l) sulle proposte di nuova classificazione e di declassificazione di strade statali;

     m) sui provvedimenti riguardanti lo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato appartenenti ai ruoli dell'Azienda;

     n) su ogni altro argomento, sul quale il Ministro abbia ritenuto di promuovere il suo parere.

     Per la validità delle deliberazioni del Consiglio, occorre la presenza del presidente, o di chi ne fa le veci, e di almeno dieci consiglieri, fra i quali uno dei consiglieri di Stato. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta degli intervenuti e, in caso di parità di voti, prevale quello del presidente.

 

          Art. 18.

     La carica di consigliere d'amministrazione è incompatibile con la qualità di proprietario, amministratore, rappresentante, consulente o comunque partecipe di società e ditte la cui attività sia rivolta alla sistemazione, manutenzione o costruzione di strade.

 

          Art. 19.

     Il Comitato è composto:

     a) dal direttore generale, che lo presiede;

     b) dal direttore del servizio amministrativo che lo presiede in caso di assenza o di impedimento del direttore generale e dall'ispettore generale amministrativo [4] ;

     c) dagli ispettori generali tecnici presenti in sede;

     d) dal direttore capo di ragioneria;

     e) da uno dei consiglieri di Stato, membri del Consiglio di amministrazione;

     f) dal sostituto avvocato generale dello Stato, membro del Consiglio di amministrazione;

     g) dal rappresentante del Ministero del tesoro, membro del Consiglio di amministrazione.

     Le funzioni di segretario sono disimpegnate dal segretario del Consiglio di amministrazione.

 

          Art. 20.

     Il parere del Comitato è richiesto:

     a) sui progetti di lavori e forniture di importo complessivo fra lire dieci milioni e trenta milioni quando all'appalto si intenda provvedere ad asta pubblica, a licitazione privata o mediante appalto-concorso; ovvero di importo compreso fra lire cinque milioni e lire venti milioni quando si intenda provvedere a trattativa privata od in economia;

     b) sulle variazioni ed aggiunte a progetti già approvati dal Consiglio di amministrazione che non ne facciano crescere l'importo oltre il limite del quinto, salve restando le facoltà attribuite agli ingegneri capi compartimento nei casi di urgenza previsti dall'articolo 70 del regolamento 25 maggio 1895, n. 350, e successive variazioni;

     c) sulla istituzione di liti attive;

     d) sulle vertenze sorte con le imprese in corso di opera o in sede di collaudo per maggiori compensi o per l'esonero da penalità contrattuali quando ciò che le imprese chiedono che l'Amministrazione prometta, abbandoni o paghi sia determinato o determinabile in somma eccedente le lire cinquecentomila;

     e) sugli atti di transazione diretti a prevenire od a troncare contestazioni giudiziarie, qualunque sia l'importo, quando non si tratti delle controversie di cui alla precedente lettera d);

     f) sulle proposte relative alla concessione di compensi per revisioni di prezzi contrattuali effettuate in corso di esecuzione dei lavori o ad avvenuta ultimazione quando l'importo totale della revisione superi le lire cinquecentomila ma non ecceda la metà dell'importo contrattuale;

     g) sulle proposte di risoluzione o rescissione di contratti;

     h) sui movimenti dei funzionari preposti ai compartimenti regionali della viabilità statale e alle divisioni amministrative della Direzione generale od a funzioni più elevate;

     i) su ogni altro argomento sul quale il Ministro o il direttore generale abbia ritenuto di sentire il suo parere e che non sia di competenza del Consiglio di amministrazione.

     Per la validità delle deliberazioni del Comitato occorre la presenza del presidente o di chi ne fa le veci, e di almeno quattro consiglieri fra i quali il consigliere di Stato.

     Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta degli intervenuti e, in caso di parità di voti, prevale quello del presidente.

 

          Art. 21.

     E' richiesto il parere degli ispettori generali tecnici:

     a) sui progetti di lavori e forniture di importo compreso fra lire tre milioni e lire dieci milioni quando si intenda provvedere all'esecuzione per asta pubblica, licitazione privata o appalto-concorso; ovvero di importo compreso fra lire un milione e lire cinque milioni quando si intenda provvedere a trattativa privata od in economia;

     b) sulle variazioni ed aggiunte a progetti già approvati dal Comitato, che non ne facciano crescere l'importo oltre il quinto dell'importo del progetto principale;

     c) sulla concessione di proroghe dei termini contrattuali per l'ultimazione dei lavori superiori ai giorni trenta;

     d) sull'approvazione di verbali di nuovi prezzi che importino maggiore spesa;

     e) sull'esame delle contestazioni con le imprese circa gli ordini dell'ingegnere capo compartimento dati in corso d'opera;

     f) sulle proposte relative alla concessione di compensi per revisioni di prezzi contrattuali effettuate in corso di esecuzione dei lavori o ad avvenuta ultimazione quando l'importo totale della revisione non superi le lire cinquecentomila, nonchè alla concessione degli acconti sui compensi stessi, per qualsiasi importo;

     g) sulle vertenze sorte con le imprese in corso di opera o in sede di collaudo per maggiori compensi o per esonero da penalità contrattuali quando ciò che le imprese chiedono che l'Amministrazione prometta, abbandoni o paghi sia determinato o determinabile in somma non eccedente le lire cinquecentomila.

     Per progetti di lavori e forniture di importo non eccedente lire tre milioni quando si intenda provvedere ad asta pubblica, licitazione privata od appalto-concorso; ovvero di importo non eccedente lire un milione quando si intenda provvedere a trattativa privata od in economia, è sufficiente il visto di approvazione del capo compartimento.

 

          Art. 22.

     Gli ispettori generali tecnici hanno, oltre i compiti fissati in base all'art. 21 del presente decreto, quello di invigilare sul funzionamento dei servizi periferici e sul rendimento del personale tecnico ad essi addetto, e di proporre al direttore generale dell'Azienda quei provvedimenti che ritenessero opportuni per il buon andamento del servizio.

 

          Art. 23.

     Il parere del Consiglio di amministrazione o del Comitato sostituisce a tutti gli effetti quello del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

     Il parere del Consiglio di Stato deve essere richiesto sui progetti dei lavori e forniture d'importo superiore ai trenta milioni quando s'intenda provvedere alla esecuzione per asta pubblica, licitazione privata o appalto-concorso, ed ai venti milioni quando s'intenda provvedere a trattativa privata od in economia.

     In ogni altro caso il parere degli organi consultivi dell'Azienda, nell'ambito della rispettiva competenza, sostituisce il parere del Consiglio di Stato.

 

Capo II

PERSONALE DELL'AZIENDA

 

          Art. 24.

     I ruoli organici del personale dell'Azienda sono stabiliti nelle tabelle C, D ed E allegate al presente decreto, vistate dal Ministro per i lavori pubblici e dal Ministro per il tesoro.

 

          Art. 25.

     Il direttore generale è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per i lavori pubblici, udito il Consiglio dei Ministri, ed è classificato nel grado 4° dell'ordinamento gerarchico dell'Amministrazione dello Stato approvato con decreto reale 11 novembre 1923, n. 2395. Egli è di diritto membro effettivo del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

     Il direttore del servizio amministrativo è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per i lavori pubblici, ed è classificato nel grado 5° dell'ordinamento gerarchico dell'Amministrazione dello Stato.

     Il capo del servizio tecnico centrale è nominato con decreto del Ministro per i lavori pubblici, su proposta del direttore generale dell'A.N.A.S.

     Il direttore capo di ragioneria è nominato dal Ministro per il tesoro d'intesa col Ministro per i lavori pubblici.

 

          Art. 26.

     Il personale di ruolo del servizio di ragioneria, è comandato, nei limiti della annessa tabella C/1, con decreto del Ministro per il tesoro di intesa con il Ministro per i lavori pubblici.

     Gli stipendi e gli assegni spettanti al personale comandato sono a carico del bilancio dell'Azienda. Le note di qualifica del personale medesimo sono compilate per gli impiegati dipendenti dal funzionario preposto al servizio di ragioneria dell'Azienda e per quest'ultimo dal ragioniere generale dello Stato.

     I giudizi disciplinari a carico degli impiegati comandati hanno luogo presso la propria Amministrazione in conformità delle norme presso la stessa vigenti in materia e sono promossi dal Ministro presidente dell'Azienda su proposta del direttore generale della medesima.

 

          Art. 27.

     Il personale della cessata Azienda autonoma statale della strada, assunto ed inquadrato in base all'art. 4 del regio decreto 1° giugno 1928, n. 1139, ed alle graduatorie di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1302, rimane alla completa dipendenza dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali col trattamento giuridico ed economico stabilito dal predetto decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1302, e successive modificazioni ed integrazioni, salvo a fruire delle disposizioni più favorevoli di cui al presente decreto.

     Il rimanente personale non di ruolo della cessata Azienda autonoma statale della strada e quello assunto dall'Azienda nazionale autonoma delle strade statali anteriormente al 1° maggio 1947, e che alla data di entrata in vigore del presente decreto si trovi in servizio presso l'Azienda medesima sarà classificato, dalla predetta data, nelle categorie stabilite per gli avventizi statali, dal regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e fruirà del trattamento fissato da tale decreto-legge e successive disposizioni.

     Il servizio ininterrotto effettivamente reso dal personale di cui al precedente secondo comma anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, è riconosciuto ai fini dall'applicazione delle disposizioni sancite dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

 

          Art. 28.

     Entro tre mesi dalla pubblicazione del presente decreto, gli impiegati di ruolo dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici, del Genio civile e delle Nuove costruzioni ferroviarie in servizio presso l'A.N.A.S., almeno dal 1° gennaio 1947, potranno chiedere il passaggio nei ruoli dell'A.N.A.S. medesima nei limiti dei posti di cui alla tabella C allegata al presente decreto. Il passaggio è consentito soltanto per il gruppo ed il grado in cui i richiedenti si trovino alla data della domanda e con la stessa anzianità posseduta nel ruolo di provenienza.

     Analogamente il personale del ruolo dei ragionieri del Genio civile che si trovi in temporaneo servizio presso l'A.N.A.S. almeno dal 1° gennaio 1947, potrà chiedere il passaggio nel ruolo del personale contabile dell'A.N.A.S per il grado corrispondente a quello rivestito e con la stessa anzianità posseduta nel ruolo di provenienza.

     Al personale di cui ai precedenti commi si applica la disposizione di cui all'art. 11 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 282.

 

          Art. 29.

     Entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il personale assunto ed inquadrato, da data anteriore al 10 giugno 1940 e tuttora in servizio presso l'A.N.A.S., nella tabella C annessa al decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1302, in base all'art. 4 del regio decreto 1° giugno 1928, n. 1139, ed alla graduatoria di cui all'art. 5 del citato decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1302, è inquadrato nei gradi iniziali dei ruoli dei gruppi A, B, C, di cui alla tabella C annessa al presente decreto, previo apposito concorso per titoli ed in base a graduatoria di merito formata da apposite commissioni, nominate dal Ministro, composte come segue:

     a) per il conferimento dei posti del ruolo amministrativo:

     da un consigliere di Stato, presidente;

     dal direttore generale, dal direttore del servizio amministrativo e da due funzionari amministrativi di ruolo, di grado non inferiore al 6° , membri;

     b) per il conferimento dei posti di gruppo A e B del ruolo tecnico:

     da un presidente di sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, presidente;

     dal direttore generale, dal direttore del servizio amministrativo e da due funzionari tecnici di ruolo, di grado non inferiore al 6°, membri;

     c) per il conferimento dei posti del ruolo contabile:

     da un consigliere della Corte dei conti, presidente;

     dal direttore generale, dal direttore del servizio amministrativo, dal direttore del servizio di ragioneria dell'Azienda e da un funzionario del ruolo di ragioneria, di grado non inferiore al 7° , membri;

     d) per il conferimento dei posti di gruppo C dei ruoli tecnici e d'ordine:

     dal direttore generale dell'A.N.A.S., presidente;

     dal direttore del servizio amministrativo, dal capo del servizio tecnico centrale e da due funzionari di ruolo, uno amministrativo ed uno tecnico, di grado non inferiore al 7° , membri.

     Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da funzionari di grado non inferiore al 9°.

     Il personale inquadrato come nei precedenti commi conserva, a titolo di assegno "ad personam", assorbibile con i successivi aumenti di stipendio, la differenza fra la retribuzione goduta anteriormente all'inquadramento e lo stipendio ad esso spettante in base all'inquadramento stesso.

 

          Art. 30.

     Per coloro ai quali in applicazione dell'articolo precedente sarà conferita la nomina nel grado iniziale dei vari ruoli, il servizio precedentemente prestato sarà computato per la metà agli effetti del compimento dei periodi di anzianità richiesti per le promozioni:

     ai gradi 10° e 8° per i ruoli di gruppo A

     ai gradi 10° e 9° per i ruoli di gruppo B

     ai gradi 11° e 10° per i ruoli dei disegnatori e degli assistenti ed ai gradi 12° e 11° per i ruoli del personale d'ordine.

     Per il quadriennio successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, i periodi di anzianità richiesti dalle vigenti disposizioni per le promozioni al grado 8° dei ruoli di gruppo A, al grado 9° dei ruoli di gruppo B, al grado 10° dei ruoli dei disegnatori e degli assistenti e al grado 11° del ruolo del personale d'ordine, sono ridotti di un anno e mezzo.

 

          Art. 31.

     Entro due anni dalla entrata in vigore del presente decreto i posti di ruolo del personale subalterno previsti nella annessa tabella C sono conferiti mediante concorso per titoli al personale non di ruolo già dipendente dalla cessata A.A.S.S. in qualità di usciere, alla data del 10 giugno 1940, e tuttora in servizio.

     Entro lo stesso periodo di due anni, i venti posti di capi agenti tecnici ed i quarantacinque posti di agenti tecnici di cui alla annessa tabella D sono conferiti mediante concorso per titoli al personale non di ruolo già dipendente dalla cessata A.A.S.S., in qualità di capo officina, meccanico, conducente di spartineve e autoveicoli e qualifiche simili, alla data del 10 giugno 1940, e tuttora in servizio.

     Le graduatorie di merito per i concorsi di cui ai precedenti commi saranno formate da una commissione presieduta dal direttore del servizio amministrativo e di cui faranno parte un funzionario amministrativo ed uno tecnico di grado non inferiore al 7°. Per la formazione di tali graduatorie sarà titolo di assoluta preferenza il servizio prestato in qualità di contrattista.

     Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un funzionario di grado non inferiore al 9°.

 

          Art. 32.

     Nella prima applicazione del presente decreto i posti che risulteranno disponibili nei gradi iniziali dei ruoli dei gruppi A e B di cui alla tabella C annessa al presente decreto, dopo l'inquadramento di cui ai precedenti articoli, saranno conferiti:

     a) sino al massimo della metà, mediante appositi concorsi per titoli ed esami ai quali sono ammessi gli impiegati non di ruolo attualmente in servizio presso l'Azienda di cui al secondo comma del precedente articolo 27 i quali siano in possesso dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni per l'ammissione nel ruolo cui aspirano e prestino ininterrotto lodevole servizio con funzioni proprie nel ruolo medesimo da data anteriore al 10 giugno 1940, ovvero siano combattenti, invalidi di guerra e categorie equiparate e prestino tale servizio da almeno due anni alla data del bando di concorso. L'esame di concorso consiste in una prova scritta ed una orale che verteranno per i tecnici sulla costruzione di ponti, strade e tecnica delle pavimentazioni stradali; per il personale amministrativo e contabile sulle materie previste rispettivamente dal regolamento per il personale dell'Amministrazione centrale del Ministero dei lavori pubblici e del regio decreto 30 maggio 1932, n. 680. Per la prova scritta la Commissione esaminatrice stabilirà, in conformità delle vigenti disposizioni, una terna di temi per ciascuna delle singole materie e tra quelli estratti il candidato sceglierà quello da svolgere. I posti saranno conferiti in base a graduatoria di merito formata dalle commissioni di cui al precedente art. 29;

     b) per la parte rimanente, mediante concorsi per i titoli ed esame da effettuare con l'osservanza delle disposizioni vigenti per l'Amministrazione dei lavori pubblici ai quali concorsi sono ammessi, oltre gli impiegati indicati nella precedente lettera a) che non abbiano conseguita la nomina in ruolo, tutti gli impiegati non di ruolo dell'Azienda aventi i requisiti prescritti per l'ammissione nei ruoli a cui aspirano.

     Sempre nella prima applicazione del presente decreto i posti che risulteranno disponibili nei gradi iniziali dei ruoli di gruppo C, dopo l'inquadramento di cui al precedente art. 29, saranno conferiti mediante apposito concorso per titoli al quale possono prendere parte gli impiegati non di ruolo in servizio presso gli uffici dell'Azienda che abbiano i requisiti prescritti per l'ammissione nei ruoli stessi e prestino servizio da almeno un anno alla data di entrata in vigore del presente decreto. Tali posti saranno conferiti in base a graduatoria formata dalla medesima commissione di cui al precedente art. 29.

     Per il conferimento dei posti rimasti disponibili alla prima attuazione del presente decreto nei gradi 8° dei ruoli del gruppo A, 9° dei ruoli del gruppo B, 10° dei ruoli dei disegnatori ed assistenti ed 11° del ruolo del personale d'ordine, i periodi di anzianità richiesti sono, nei confronti del personale ammesso in ruolo per effetto del presente articolo, ridotti di un anno e mezzo.

 

          Art. 33.

     Per la partecipazione ai concorsi di cui ai precedenti articoli 29, 31 e 32 si prescinde dal limite massimo di età.

 

          Art. 34.

     Al personale di ruolo dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali, si applicano tutte le disposizioni vigenti sullo stato giuridico ed il trattamento economico degli impiegati dello Stato, salvo le deroghe risultanti dal presente decreto.

 

          Art. 35.

     La disposizione di cui all'art. 23 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 38, continua ad applicarsi soltanto nei riguardi dei funzionari di ruolo di altre Amministrazioni comandati presso l'Azienda che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, si trovino nelle condizioni previste in detto articolo e finchè permangano nelle condizioni stesse.

 

          Art. 36.

     Il personale dei capi cantonieri, cantonieri scelti, cantonieri ed allievi cantonieri, di cui alla legge 22 dicembre 1932, n. 1754, rimane alle dipendenze dell'A.N.A.S. e costituisce il personale degli agenti subalterni stradali con l'organico stabilito dalla tabella E allegata al presente decreto e vistata dal Ministro per i lavori pubblici e da quello per il tesoro, la quale sostituisce quella annessa al decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 ottobre 1947, n. 1486. Al personale predetto è attribuito il trattamento giuridico spettante agli agenti subalterni delle Amministrazioni dello Stato, con il trattamento economico di cui alla tabella F, allegata al presente decreto, vistata dal Ministro per i lavori pubblici e da quello per il tesoro, la quale sostituisce la tabella n. 12 dell'allegato II al decreto legislativo, del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 778. Nella tabella n. 3 dell'allegato III al decreto medesimo sono soppresse le colonne delle retribuzioni relative ai cantonieri scelti ed ai cantonieri.

     Nel ruolo di cui al precedente comma sono inquadrati, con la qualifica di cantonieri, anche gli attuali casellanti delle autostrade statali, già in servizio presso l'A.A.S.S. alla data del 10 giugno 1940.

     Gli agenti subalterni stradali sono agenti giurati dello Stato.

     Restano ferme, salvo per quanto riguarda le tabelle annesse, le disposizioni del citato decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 ottobre 1947, n. 1486.

     Sugli autoservizi che usufruiscono di tronchi di strade e autostrade statali, avranno libero transito, in base alle modalità da fissarsi dal Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per i trasporti, gli agenti stradali in divisa ed i funzionari tecnici che prestano servizio lungo i tronchi stessi. Sui medesimi autoservizi saranno concesse, d'intesa col Ministero dei trasporti, tariffe ridotte a favore dei figli del personale sopra indicato che si recano alle scuole.

     L'Azienda è autorizzata a provvedere, a carico del proprio bilancio, d'intesa col Ministero della pubblica istruzione, alla istituzione presso case cantoniere in località isolate, di scuole rurali ad uso dei figli degli appartenenti alla categoria predetta e della popolazione scolastica della zona.

 

          Art. 37.

     La divisa di servizio degli agenti subalterni stradali sarà stabilita con decreto del Ministro, previo parere del Consiglio di amministrazione, sentiti i Ministeri dell'interno e della difesa.

     Gli agenti stradali sono tenuti a concorrere, con un contributo da versare al bilancio dell'A.N.A.S., nella spesa relativa.

     Tale contributo sarà fissato annualmente con decreto del Ministro previo parere del Consiglio di amministrazione.

 

          Art. 38.

     L'A.N.A.S. provvederà a fornire gratuitamente gli agenti stradali di indumenti di lavoro ritenuti essenziali per l'espletamento dei compiti ad essi affidati.

     La natura ed il periodo di uso di detti indumenti saranno determinati con decreto del Ministro, previo parere del Consiglio di amministrazione.

 

          Art. 39.

     La Cassa di mutuo soccorso fra i capi cantonieri ed i cantonieri delle strade statali, e l'annessa gestione della massa vestiario, restano alle dipendenze dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali.

     In rapporto al nuovo assetto economico-giuridico del personale cantoniere di cui agli articoli precedenti, con successivo provvedimento si disporrà il nuovo ordinamento della Cassa predetta.

 

Titolo IV

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

 

          Art. 40.

     Le entrate ordinarie dell'Azienda sono costituite:

     a) da un contributo annuo del Tesoro dello Stato nella misura da determinarsi annualmente con la legge di approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e da pagarsi in rate trimestrali anticipate;

     b) da un contributo annuo del Tesoro dello Stato quale provento della tassa di circolazione sugli autoveicoli e del contributo di miglioramento stradale (art. 1, ultimo comma, del regio decreto-legge 7 aprile 1942, n. 409);

     c) dal provento dei canoni sulla pubblicità lungo le strade e autostrade statali fuori degli abitati;

     d) dalla parte spettante allo Stato dai proventi netti delle conciliazioni, oblazioni e condanne a pene pecuniarie per le contravvenzioni alle norme concernenti la tutela delle strade e delle aree pubbliche e sulla circolazione;

     e) dai canoni ed altre somme dovute per le licenze e concessioni che vengono accordate sulle strade statali a norma del presente decreto.

     f) da tutti i proventi di qualsiasi natura derivanti dalla concessione in uso delle pertinenze delle strade e autostrade statali, dalla vendita dei relitti e di aree rimaste disponibili dopo la cessazione dell'uso pubblico delle strade stesse e di parte di esse e dell'eventuale alienazione ad altri enti dei materiali di cui al successivo art. 47;

     g) dai proventi dell'esercizio delle autostrade statali;

     h) dai proventi dei contributi di miglioria imposti in dipendenza della esecuzione di opere sulle strade affidate all'Azienda;

     i) dai proventi dei contributi di comuni per la manutenzione e sistemazione delle loro traverse, a termini dell'art. 2;

     l) da un contributo annuo dello Stato in sostituzione del soppresso contributo integrativo di utenza stradale già dovuto da parte di aziende industriali e commerciali (articoli 1 e 7, comma secondo, del regio decreto-legge 29 luglio 1938, n. 1121, convertito nella legge 3 gennaio 1939, n. 58, modificato dall'art. 1 della legge 7 aprile 1942, n. 409);

     m) dai contributi a carico dei cantonieri per la massa vestiario;

     n) dai proventi derivanti dagli investimenti di cui al secondo comma del successivo art. 45 e dalla cessione temporanea di cui al successivo art. 47;

     o) da qualsiasi altro provento attribuito da leggi o da particolari convenzioni all'A.N.A.S. o alla soppressa Azienda autonoma statale della strada.

 

          Art. 41.

     Le spese dell'Azienda sono costituite:

     a) dalle spese di personale e dalle spese generali e di amministrazione occorrenti per il funzionamento dell'Azienda;

     b) da quelle per la manutenzione ordinaria per i lavori di miglioramento stradale e di riparazione dei danni di guerra delle strade e autostrade statali, per la vigilanza su di esse e per la disciplina della circolazione, nonchè per la costruzione di nuove strade e autostrade statali;

     c) dalle spese occorrenti per riparare e prevenire danni di forza maggiore alle dette strade e autostrade ed alle loro pertinenze;

     d) dalle spese necessarie per la dotazione del materiale di esercizio occorrente all'Azienda.

     La parte degli stanziamenti di bilancio per la manutenzione ordinaria e di quelli per riparazioni o prevenzioni di danni, non impegnata alla chiusura dell'anno finanziario, sarà portata in aumento degli stanziamenti dell'esercizio successivo.

 

          Art. 42.

     Sono trasferiti al bilancio dell'Azienda, i contributi già assegnati alla cessata Azienda autonoma statale della strada, in base all'art. 6 del regio decreto-legge 11 gennaio 1934, n. 38, convertito nella legge 7 giugno 1934, n. 982, con le modifiche apportatevi dall'art. 10 del regio decreto-legge 23 settembre 1935, n. 1723, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 49, e dall'art. 1 della legge 13 luglio 1939, n. 1057, e che in base all'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 settembre 1944, n. 377, affluivano al bilancio dell'entrata del Tesoro dello Stato.

     E' trasferita altresì la somma che alla data di inizio di funzionamento dell'Azienda risulti non erogata sull'assegnazione di lire sette miliardi e cento milioni fatta in favore del Ministero dei lavori pubblici di cui all'art. 2, lettera a), del decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 690.

 

          Art. 43.

     Il bilancio di previsione dell'entrata e della spesa dell'Azienda è presentato all'approvazione del Parlamento in allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

     Il conto consuntivo è allegato in appendice al rendiconto generale dello Stato.

 

          Art. 44.

     L'esercizio finanziario dell'Azienda decorre dal 1° luglio di ogni anno, ed ha termine il 30 giugno dell'anno successivo.

     Con decreti del Ministro per il tesoro, di concerto con quello per i lavori pubblici, saranno assegnati ad apposita contabilità speciale, da istituire in bilancio, i fondi disponibili per i residui passivi concernenti i servizi trasferiti all'Azienda il 1° gennaio 1947.

     L'Azienda provvederà a soddisfare gli oneri dipendenti dai servizi suddetti relativamente agli esercizi decorsi.

 

          Art. 45.

     Il servizio di cassa dell'Azienda sarà fatto dalla Tesoreria dello Stato. A questo effetto sarà aperto presso la Tesoreria centrale un conto corrente infruttifero al quale affluiranno tutti i proventi devoluti all'Azienda e sul quale saranno imputati i pagamenti da farsi per conto di essa.

     Le somme disponibili in eccedenza dei presumibili bisogni dell'Azienda possono essere imputate in conto corrente fruttifero presso la Cassa depositi e prestiti o investiti in titoli di Stato.

 

Titolo V

DISPOSIZIONI VARIE

 

          Art. 46.

     L'Amministrazione dell'Azienda è tenuta all'osservanza delle norme sulla contabilità generale dello Stato in quanto non siano modificate dal presente decreto. Essa provvede coi propri organi alle locazioni, ai servizi e alle forniture occorrenti per il proprio funzionamento.

     In difetto di norme speciali si applicano per la gestione dei lavori di competenza dell'Azienda le norme in vigore per l'Amministrazione dei lavori pubblici.

 

          Art. 47.

     L'Azienda nazionale autonoma delle strade statali ha la gestione dei beni patrimoniali di qualunque natura destinati ai servizi delle strade e autostrade statali, e conserva come propria dotazione gli impianti, macchinari e materiali, comunque assegnati ai servizi medesimi.

     Per fine di pubblico interesse, ed anche in relazione al disposto di cui al successivo art. 60 l'A.N.A.S. potrà cedere in uso temporaneo a titolo oneroso impianti e macchinari di sua dotazione.

 

          Art. 48.

     Le aste pubbliche, le licitazioni private per l'appalto di opere o forniture dell'A.N.A.S sono tenute presso la Direzione generale.

     Nel caso che si ritenga di seguire il sistema dell'appalto-concorso, la Commissione giudicatrice sarà nominata dal Ministro e composta dal direttore generale dell'Azienda, o da un suo delegato scelto fra gli ispettori generali tecnici della medesima, che la presiede, nonchè da due altri membri del Consiglio di amministrazione.

     Possono altresì essere aggregati alla Commissione due collaboratori scelti fra i funzionari della Direzione generale dell'Azienda di grado non inferiore al 6°, o fra docenti universitari delle Facoltà di ingegneria.

     Le funzioni di segretario saranno espletate dal funzionario preposto all'Ufficio contratti o dal suo sostituto.

     L'Amministrazione dell'Azienda provvede a trattativa privata od in economia per opere e forniture di qualunque importo, quando, per la dichiarata urgenza di salvaguardare la sicurezza e la regolarità del transito, non sia consentito l'indugio delle gare.

 

          Art. 49.

     L'approvazione dei progetti da parte del Ministro, equivale a dichiarazione di pubblica utilità dell'opera.

     Ha pure efficacia di dichiarazione di pubblica utilità l'approvazione delle perizie concernenti l'esercizio delle attività contemplate dall'articolo 47.

 

          Art. 50.

     La Corte dei conti vigila sulle entrate, fa il riscontro consultivo sulle spese dell'Azienda ed ha il diritto di richiedere tutti i documenti dai quali traggono origine le spese.

     Le dette attribuzioni della Corte dei conti si esercitano per mezzo di un Ufficio speciale, con personale appartenente alla Corte dei conti senza che ciò importi comunque aumento di posti nei ruoli organici del personale della Corte stessa.

     Fino a quando l'Ufficio speciale di cui al precedente comma non sarà costituito, le attribuzioni predette sono esercitate dalla Delegazione della Corte dei conti presso il Ministero dei lavori pubblici.

 

          Art. 51.

     La consulenza legale dell'Azienda è affidata all'Avvocatura dello Stato.

     Nelle vertenze che la interessano, l'Azienda, ad ogni effetto giuridico verso i terzi, è rappresentata dal Ministro per i lavori pubblici.

     Il patrocinio legale è affidato all'Avvocatura dello Stato.

     L'Avvocatura dello Stato assume altresì la rappresentanza e la difesa degli impiegati ed agenti dell'Azienda nei giudizi civili e penali che li interessano per fatti e cause di servizio qualora l'Azienda ne faccia richiesta e l'Avvocatura generale ne riconosca l'opportunità.

     Le citazioni, le sentenze ed ogni altro atto giudiziario devono essere notificati, a pena di nullità da pronunciarsi anche di ufficio, al Ministro per i lavori pubblici in rappresentanza dell'Azienda, presso l'ufficio dell'Avvocatura nel cui distretto ha sede l'autorità giudiziaria innanzi alla quale viene introdotta o pende la causa, o che abbia pronunziato la sentenza, fatta eccezione per i giudizi innanzi ai conciliatori ed ai pretori per i quali è sufficiente la notifica direttamente al Ministro presso gli uffici centrali o periferici dell'Azienda.

 

          Art. 52.

     La pubblicità con qualsiasi mezzo lungo le strade e le autostrade statali o in vista di esse fuori degli abitati, è gestita dall'A.N.A.S. in regime di esclusività.

     Essa potrà essere concessa in gestione ad imprese e ditte in base a speciali capitolati d'oneri.

 

          Art. 53.

     Le case cantoniere ed i terreni che ne costituiscono una pertinenza fanno parte del demanio delle strade statali.

 

          Art. 54.

     Entro un anno dalla entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro presidente dell'Azienda, di concerto con quello per il tesoro, sentito il Consiglio dei Ministri, sono stabilite le indennità del direttore generale, del direttore del servizio amministrativo e dei componenti del Consiglio di amministrazione e del Comitato.

 

          Art. 55.

     L'Azienda gode agli effetti tributari e per quanto riguarda il servizio postale, telegrafico e telefonico, del trattamento spettante alle altre Amministrazioni dello Stato.

 

Disposizioni transitorie e finali

 

          Art. 56. [5]

 

          Art. 57.

     Le note di qualifica degli impiegati dell'Amministrazione dei lavori pubblici in servizio all'Azienda, sono compilate dai funzionari preposti agli uffici, presso cui sono assegnati e rivedute dagli ispettori generali, i quali compileranno quelle relative ai capi ufficio. Tali note saranno rivedute dal direttore generale. Copia delle note medesime sarà trasmessa all'Amministrazione di appartenenza.

     Per i giudizi disciplinari si applica l'ultimo comma dell'art. 26 del presente decreto.

 

          Art. 58. [6]

 

          Art. 59.

     I funzionari amministrativi dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici, di grado non superiore al 7°, in servizio presso l'A.N.A.S., possono essere destinati agli uffici periferici.

 

          Art. 60.

     Fino al 31 dicembre 1949, l'Azienda ha il compito di esercitare l'assistenza tecnica alle provincie e ai comuni per quanto riguarda la manutenzione delle strade pubbliche che a tali enti appartengono, nonchè di promuovere la costituzione di appositi consorzi fra i nominati enti, allo scopo di meglio assicurare la gestione e manutenzione delle dette strade.

     Le norme dirette a regolare tale cooperazione e l'intervento in esse dell'Azienda sono emanate con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio dei Ministri e previo parere del Consiglio di Stato.

 

          Art. 61.

     Il Governo della Repubblica, su proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quello per il tesoro, sentito il Consiglio dei Ministri e previo parere del Consiglio di Stato, potrà emanare norma per la esecuzione del presente decreto.

 

          Art. 62.

     Dalla data di entrata in vigore del presente decreto cessano di avere effetto le disposizioni del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 38, che siano in contrasto con le disposizioni del presente decreto, e sono abrogate le disposizioni della legge 17 maggio 1928, n. 1094, del regio decreto-legge 1° giugno 1928, n. 1139, e delle successive, concernenti la cessata Azienda autonoma statale della strada, rimaste in vigore in forza dell'art. 14 del decreto legislativo luogotenenziale 29 settembre 1944, n. 377, e che non siano state richiamate nel presente decreto.

 

          Art. 63.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad introdurre in bilancio con propri decreti le variazioni occorrenti per la esecuzione del presente decreto.

 

          Art. 64.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" della Repubblica italiana.

 

 

     Tabella A

     (Omissis)

 

     Tabella B

     (Omissis)

 

     Tabella C

     (Omissis)

 

     Tabella C-1

     (Omissis)

 

     Tabella D

     (Omissis)

 

     Tabella E

     (Omissis)

 

     Tabella F

     (Omissis)

 


[1]  Per una abrogazione delle disposizioni di cui al presente decreto, vedi l'art. 67 della L. 7 febbraio 1961, n. 59.

[2]  Comma così sostituito dall'art. 2 della L. 19 giugno 1955, n. 532.

[3]  Lettera così modificata dall'art. 1 della L. 19 giugno 1955, n. 532.

[4]  Lettera così modificata dall'art. 1 della L. 19 giugno 1955, n. 532.

[5]  Articolo abrogato dall'art. 67 della L. 7 febbraio 1961, n. 59.

[6]  Articolo abrogato dall'art. 67 della L. 7 febbraio 1961, n. 59.