§ 93.4.78 - D.P.R. 27 aprile 1955, n. 395.
Attribuzione di un assegno integrativo mensile netto agli assuntori delle Ferrovie dello Stato.


Settore:Normativa nazionale
Materia:93. Trasporti e circolazione
Capitolo:93.4 ferrovie
Data:27/04/1955
Numero:395


Sommario
Art. 1.      Agli assuntori delle Ferrovie dello Stato e loro dipendenti che percepiscono una retribuzione non inferiore allo stipendio iniziale del personale esecutivo di grado 14° [...]
Art. 2.      L'assegno integrativo di cui al precedente articolo non è cedibile, pignorabile o sequestrabile, e, al pari dell'assegno integrativo previsto dal decreto del Presidente [...]
Art. 3.      Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione del presente decreto, compresa [...]
Art. 4.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana


§ 93.4.78 - D.P.R. 27 aprile 1955, n. 395.

Attribuzione di un assegno integrativo mensile netto agli assuntori delle Ferrovie dello Stato.

(G.U. 18 maggio 1955, n. 114)

 

 

     Art. 1.

     Agli assuntori delle Ferrovie dello Stato e loro dipendenti che percepiscono una retribuzione non inferiore allo stipendio iniziale del personale esecutivo di grado 14° ferroviario, è concesso, in aggiunta alle competenze in vigore, a decorrere dal 1° gennaio 1954 a fino al 30 giugno 1955, un assegno integrativo nella misura di lire cinquemila mensili nette.

     Per gli assuntori e dipendenti degli assuntori che percepiscono una retribuzione inferiore al suddetto stipendio, l'assegno integrativo è stabilito in proporzione al rapporto fra detto stipendio e la retribuzione da essi percepita.

 

          Art. 2.

     L'assegno integrativo di cui al precedente articolo non è cedibile, pignorabile o sequestrabile, e, al pari dell'assegno integrativo previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 23, non ha effetto sulle indennità ed assegni accessori di attività di servizio, comunque denominati, ragguagliati o graduati secondo gli assegni e competenze fisse corrisposti al personale.

     Sono estese all'assegno integrativo di cui al precedente articolo, in quanto applicabili, le disposizioni contenute negli articoli 2, 3, 5, 6 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 23.

     Sull'assegno stesso non gravano le ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali.

 

          Art. 3.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione del presente decreto, compresa l'eventuale assegnazione di fondi a favore dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, per sovvenzioni in dipendenza dei maggiori oneri derivanti dall'attuazione del decreto medesimo.

 

          Art. 4.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.