§ 93.2.28 - D.P.R. 22 giugno 1999, n. 250.
Regolamento recante norme per l'autorizzazione alla installazione e all'esercizio di impianti per la rilevazione degli accessi di veicoli ai [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:93. Trasporti e circolazione
Capitolo:93.2 circolazione stradale
Data:22/06/1999
Numero:250


Sommario
Art. 1.  Autorizzazione
Art. 2.  Definizioni
Art. 3.  Rilevazione ed utilizzazione dei dati
Art. 4.  Responsabile della gestione del trattamento dei dati
Art. 5.  Modalità di esercizio dell'impianto
Art. 6.  Utilizzazione dei dati per altre finalità
Art. 7.  Caratteristiche e criteri di omologazione o di approvazione degli impianti
Art. 8. Procedure per l'omologazione o per l'approvazione di prototipi 


§ 93.2.28 - D.P.R. 22 giugno 1999, n. 250. [1]

Regolamento recante norme per l'autorizzazione alla installazione e all'esercizio di impianti per la rilevazione degli accessi di veicoli ai centri storici e alle zone a traffico limitato, a norma dell'articolo 17, comma 133-bis , della legge 15 maggio 1997, n. 127

(G.U. 2 agosto 1999, n. 179)

 

     Art. 1. Autorizzazione

     1. Ai fini dell'installazione ed esercizio di impianti per la rilevazione degli accessi di veicoli a centri storici o nelle zone di traffico limitato ai sensi dell'articolo 17, comma 133-bis, della legge 15 maggio 1997, n. 127, introdotto dall'art. 2, comma 33, della legge 16 giugno 1998, n. 191, i comuni richiedono l'autorizzazione al Ministero dei lavori pubblici, Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale.

     2. La domanda deve contenere:

     a) una relazione sulle caratteristiche tecnico funzionali degli impianti e delle loro prestazioni, con l'indicazione degli estremi di omologazione o di approvazione e gli eventuali elaborati, grafici, fotografici, informatici o di altro genere che il comune intende allegare;

     b) l'indicazione degli obiettivi che il comune persegue e delle modalità di utilizzazione degli impianti ai sensi degli articoli 3, 5 e 6.

     3. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata entro il termine di novanta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza, previa verifica dell'omologazione o dell'approvazione delle apparecchiature utilizzate nell'impianto di rilevazione e delle compatibilità con gli obiettivi indicati dal comune.

     4. In caso di mancata conclusione del procedimento entro il termine di cui al comma 3, l'esercizio degli impianti si intende autorizzato, salva la facoltà del Ministero dei lavori pubblici, Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, di verificare la sussistenza dei requisiti richiesti per l'autorizzazione e di disporre, se del caso, con provvedimento motivato, la cessazione dell'esercizio degli impianti.

 

          Art. 2. Definizioni

     1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

     a) "codice della strada" il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, recante Nuovo codice della strada e per "regolamento di attuazione del codice della strada" il regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni;

     b) "Organi di polizia stradale" gli Organi di cui all'articolo 12 del codice della strada;

     c) "centro storico" la parte del centro abitato individuato in base alle zone definite A) ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;

     d) "zone a traffico limitato" le zone delimitate rispettivamente ai sensi dell'articolo 3, comma 1, n. 54, e dell'articolo 7, comma 9, del codice della strada.

 

          Art. 3. Rilevazione ed utilizzazione dei dati

     1. Gli impianti sono utilizzati per la rilevazione dei dati riguardanti il luogo, il tempo e l'identificazione dei veicoli che accedono al centro storico o nelle zone a traffico limitato. Gli impianti raccolgono dati sugli accessi rilevando immagini solamente in caso di infrazione.

     2. La procedura sanzionatoria prevista dal titolo VI del codice della strada, ha luogo solamente in presenza di violazione documentata con immagini. A tal fine la custodia e l'utilizzazione dei dati rilevati dagli impianti sono riservati al responsabile di cui all'articolo 4 ed al personale di polizia stradale. L'organo di polizia stradale, sulla base del rilevamento, accerta l'identità del soggetto destinatario della notifica della violazione e procede alla redazione del verbale di contestazione. Al verbale non è allegata la documentazione con immagini che è custodita per eventuali contestazioni.

     3. La documentazione con immagini è utilizzata per le sole finalità di applicazione del presente regolamento ed è conservata per il solo periodo necessario alla contestazione dell'infrazione, all'applicazione della sanzione ed alla definizione dell'eventuale contenzioso.

     4. Ferme restando le disposizioni di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni, i dati rilevati sono accessibili per fini di polizia giudiziaria o di indagine penale.

 

          Art. 4. Responsabile della gestione del trattamento dei dati

     1. Il sindaco designa e nomina, ai sensi dell'articolo 8 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, un responsabile per la gestione e il trattamento dei dati rilevati con gli impianti di rilevazione autorizzati.

 

          Art. 5. Modalità di esercizio dell'impianto

     1. L'esercizio degli impianti ha luogo nel rispetto delle norme di omologazione od approvazione, per le finalità per cui sono stati autorizzati, e comunque nei limiti di cui all'articolo 17, comma 133-bis, della legge 15 maggio 1997, n. 127, introdotto dall'articolo 2, comma 33, della legge 16 giugno 1998, n. 191.

     2. Gli impianti non sono interconnessi con altri strumenti, archivi o banche dati.

     3. Gli impianti sono gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale e devono essere nella disponibilità degli stessi. Durante il funzionamento degli impianti non è necessaria la presenza di un organo della polizia stradale.

     4. L'accertamento delle violazioni rilevate, come previsto dall'articolo 385 del regolamento di attuazione del codice strada, può essere effettuato in tempo successivo con esonero della contestazione immediata.

 

          Art. 6. Utilizzazione dei dati per altre finalità

     1. I dati rilevati possono essere utilizzati anche per la riscossione del pagamento della tariffa stabilita dall'articolo 7, comma 9, del codice della strada. Tale utilizzo è consentito solamente ai comuni che si avvalgono della facoltà di subordinare al pagamento della tariffa l'ingresso o la circolazione dei veicoli a motore all'interno delle zone a traffico limitato, nel rispetto delle direttive a tal fine emanate dal Ministero dei lavori pubblici, Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale.

     2. Gli impianti di rilevazione possono essere altresì programmati per la rilevazione di dati necessari al recupero delle somme dovute in caso di mancato o insufficiente pagamento della tariffa.

     3. I dati rilevati possono essere utilizzati, in forma anonima, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, a fini statistici e per studi, analisi e rilievi di traffico.

 

          Art. 7. Caratteristiche e criteri di omologazione o di approvazione degli impianti

     1. Gli impianti che utilizzano immagini digitalizzate si conformano alle caratteristiche tecniche e sono omologati secondo i criteri riportati nella norma UNI 10772 e successive modificazioni.

     2. Gli impianti che utilizzano per il rilevamento dei dati utili un sistema dedicato per la comunicazione terra-veicolo a corto raggio si conformano alle caratteristiche tecniche e sono omologati secondo i criteri riportati nella norma UNI 10607 e successive modificazioni.

     3. Per gli impianti che utilizzano per il rilevamento dei dati utili tecnologie diverse da quelle di cui ai commi 1 e 2 si procede all'approvazione dei prototipi.

     4. Per tutti gli impianti occorre garantire, in ogni caso, la necessaria sicurezza delle operazioni di accesso, di riconoscimento o di trattamento automatico dei dati rilevati.

 

          Art. 8. Procedure per l'omologazione o per l'approvazione di prototipi

     1. Per l'omologazione od approvazione di prototipi degli impianti di rilevazione di cui al presente regolamento si applicano le disposizioni dell'articolo 192 del regolamento di attuazione del codice della strada.

 


[1] Abrogato dall'art. 49 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla L. 11 settembre 2020, n. 120, con la decorrenza ivi prevista.