§ 91.3.9 - D.P.R. 20 ottobre 1954, n. 1062.
Collocamento nei ruoli speciali transitori del personale a contratto speciale a tempo indeterminato dei cessati Governi dell'ex Africa italiana e [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:91. Statistica
Capitolo:91.3 istat
Data:20/10/1954
Numero:1062


Sommario
Art. unico.      Gli impiegati assunti dai cessati Governi dell'ex Africa orientale italiana e della Libia con rapporto d'impiego a contratto speciale a tempo indeterminato, ai sensi [...]


§ 91.3.9 - D.P.R. 20 ottobre 1954, n. 1062.

Collocamento nei ruoli speciali transitori del personale a contratto speciale a tempo indeterminato dei cessati Governi dell'ex Africa italiana e della Libia distaccato in servizio presso l'Istituto centrale di statistica ai sensi dell'art. 13 della legge 2 aprile 1951, n. 291.

(G.U. 23 novembre 1954, n. 269).

 

 

     Art. unico.

     Gli impiegati assunti dai cessati Governi dell'ex Africa orientale italiana e della Libia con rapporto d'impiego a contratto speciale a tempo indeterminato, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto-legge 12 settembre 1935, n. 1816, convertito nella legge 3 febbraio 1936, n. 300, distaccati a prestar servizio presso l'Istituto centrale di statistica ai sensi dell'art. 13 della legge 2 aprile 1951, n. 291, e tuttora ivi in servizio, i quali si trovino nelle condizioni previste nel quarto comma, ultima parte, dell'art. 8 della legge 9 luglio 1954, n. 431, potranno presentare la domanda di cui al quinto comma dello stesso articolo ed ai fini in esso previsti, entro un mese a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ufficio per gli affari del soppresso Ministero dell'Africa Italiana, salvo successivo trasferimento, nei modi ed ai sensi di legge, nei ruoli speciali transitori o nei corrispondenti ruoli organici di altre Amministrazioni dello Stato.

     Le singole Amministrazioni di definitivo inquadramento provvederanno alla conferma del distacco degli impiegati di cui al precedente comma presso l'Istituto suddetto, ai sensi e nei modi previsti dal citato articolo 13 della legge 2 aprile 1951, n. 291, per il tempo necessario al completamento delle operazioni inerenti allo spoglio ed alla elaborazione dei risultati dei censimenti di cui alla legge stessa.