§ 91.1.1 - Legge 2 aprile 1951, n. 291.
Provvedimenti per l'esecuzione ed il finanziamento del IX censimento generale della popolazione e del III censimento generale dell'industria e commercio.


Settore:Normativa nazionale
Materia:91. Statistica
Capitolo:91.1 censimenti
Data:02/04/1951
Numero:291


Sommario
Art. 1.      Nei giorni 4 e 5 novembre 1951 avranno luogo in ciascun Comune, rispettivamente, i censimenti generali della popolazione e dell'industria e commercio
Art. 2.      Il censimento generale della popolazione rileverà in ciascun Comune
Art. 3.      Il censimento generale dell'industria e commercio rileverà in ciascun Comune
Art. 4.      La rilevazione delle abitazioni comprenderà i dati e le notizie relativi al numero delle persone, alla specie della abitazione, alla abitabilità, al numero delle stanze [...]
Art. 5.      Le notizie che formeranno oggetto delle rilevazioni statistiche di cui all'art. 1, saranno raccolte a mezzo di fogli e questionari, conformi ai modelli che saranno [...]
Art. 6.      Il Governo è autorizzato ad emanare le norme concernenti le modalità di esecuzione della presente legge, sentita la Commissione di cui all'articolo seguente
Art. 7.      Allo scopo di vigilare sullo svolgimento delle operazioni e rilevazioni statistiche e sulla elaborazione dei risultati, è costituita, con decreto del Presidente del [...]
Art. 8.      In ogni Comune a cura del sindaco sarà costituita una Commissione comunale di vigilanza. La Commissione sarà presieduta dal sindaco o da un suo delegato e costituita da [...]
Art. 9.      I capi delle famiglie e convivenze, i proprietari, i conduttori, i dirigenti delle ditte, delle aziende e degli esercizi sottoposti ai censimenti e in generale coloro [...]
Art. 10.      Le notizie e i dati raccolti in occasione delle rilevazioni statistiche di cui all'art. 1 sono vincolati al segreto d'ufficio, e non potranno essere comunicati né a [...]
Art. 11.      La corrispondenza e gli stampati relativi ai censimenti, spediti dall'Istituto centrale di statistica alle Prefetture e ai Comuni, come pure la corrispondenza e gli [...]
Art. 12.      Le speciali cartoline per lo spoglio meccanico dei dati, occorrenti all'Istituto centrale di statistica che dovessero essere importate dall'estero, saranno esenti dai [...]
Art. 13.      Per le esigenze inerenti alla esecuzione dei censimenti di cui all'art. 1 della presente legge e per la durata dei relativi lavori, l'Istituto centrale di statistica [...]
Art. 14.      Dal 1° maggio al 31 dicembre 1951 non potranno essere attuate variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni
Art. 15.      I prefetti, sentita la Commissione di vigilanza di cui all'art. 7, faranno eseguire di ufficio, ai sensi dell'art. 91 del testo unico della legge comunale e provinciale, [...]
Art. 16.      L'onere relativo al censimento generale della popolazione, sarà coperto
Art. 17.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana


§ 91.1.1 - Legge 2 aprile 1951, n. 291. [1]

Provvedimenti per l'esecuzione ed il finanziamento del IX censimento generale della popolazione e del III censimento generale dell'industria e commercio.

(G.U. 8 maggio 1951, n. 103)

 

 

     Art. 1.

     Nei giorni 4 e 5 novembre 1951 avranno luogo in ciascun Comune, rispettivamente, i censimenti generali della popolazione e dell'industria e commercio.

     In occasione del censimento generale della popolazione sarà effettuata la rilevazione delle abitazioni.

 

          Art. 2.

     Il censimento generale della popolazione rileverà in ciascun Comune:

     a) la popolazione residente, che sarà considerata popolazione legale sino al censimento successivo, e la popolazione presente o di fatto;

     b) il numero delle famiglie e delle convivenze e la rispettiva composizione;

     c) il sesso, lo stato civile, la data e il Comune di nascita, il Comune di residenza abituale e il grado di istruzione di ciascun censito, sia esso presente o temporaneamente assente alla data del censimento. Saranno inoltre rilevate, per gli stranieri, la cittadinanza, e, per gli assenti temporanei, la località in cui si trovano e la data della loro assenza dalla famiglia o dalla convivenza;

     d) la professione o arte o mestiere esercitati da ciascun censito, la posizione nella professione e la specie della attività dell'azienda o ente presso cui il censito è occupato alla data del censimento, o lo era precedentemente se disoccupato;

     e) per i conduttori di azienda agricola, zootecnica o forestale l'ampiezza e la forma della conduzione.

 

          Art. 3.

     Il censimento generale dell'industria e commercio rileverà in ciascun Comune:

     a) la consistenza numerica delle ditte, degli stabilimenti, opifici, laboratori, miniere, esercizi, negozi, sia pubblici che privati, anche se inattivi temporaneamente alla data del censimento e che esplicano la loro attività nell'industria, nei trasporti e comunicazioni, nel credito e assicurazione, nei servizi;

     b) la natura giuridica delle unità di censimento e l'attività economica esercitata;

     c) per tutte le unità di censimento: il personale addetto; i motori installati; i generatori di energia elettrica; i mezzi di trasporto in dotazione alla data del censimento, l'ammontare delle retribuzioni lorde e nette corrisposte al personale nell'anno 1950;

     d) per gli stabilimenti, esercizi, opifici, laboratori industriali e per le miniere, qualunque sia la loro dimensione: le qualità e le quantità dei prodotti e sottoprodotti fabbricati nell'anno 1950.

 

          Art. 4.

     La rilevazione delle abitazioni comprenderà i dati e le notizie relativi al numero delle persone, alla specie della abitazione, alla abitabilità, al numero delle stanze e dei vani, alla esistenza e alle condizioni generali dei servizi di cucina, degli impianti di elettricità, gas, riscaldamento, igienico-sanitari, acqua potabile, al titolo di godimento dei locali.

 

          Art. 5.

     Le notizie che formeranno oggetto delle rilevazioni statistiche di cui all'art. 1, saranno raccolte a mezzo di fogli e questionari, conformi ai modelli che saranno stabiliti dalle norme di esecuzione, distribuiti e raccolti dai Comuni.

     I fogli relativi al censimento generale della popolazione dovranno essere compilati in duplice esemplare, di cui uno dovrà servire per la immediata revisione generale dei registri di popolazione dei Comuni, i quali dovranno eseguire la revisione stessa entro il 31 dicembre 1952.

 

          Art. 6.

     Il Governo è autorizzato ad emanare le norme concernenti le modalità di esecuzione della presente legge, sentita la Commissione di cui all'articolo seguente.

     Le operazioni di cui all'art. 1 si effettueranno a cura dell'Istituto centrale di statistica e la spesa sarà tutta a carico del bilancio dello Stato. I fondi occorrenti sono assegnati all'Istituto centrale di statistica, che ne renderà conto con apposita gestione [2] .

 

          Art. 7.

     Allo scopo di vigilare sullo svolgimento delle operazioni e rilevazioni statistiche e sulla elaborazione dei risultati, è costituita, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, una Commissione di vigilanza composta come segue:

     tre senatori e tre deputati designati rispettivamente dalle Presidenze del Senato e della Camera dei deputati;

     il presidente dell'Istituto centrale di statistica;

     tre membri del Consiglio superiore di statistica;

     due rappresentanti dei datori di lavoro;

     due rappresentanti dei prestatori di opera.

     Il direttore dell'Istituto centrale di statistica svolgerà le funzioni di segretario della Commissione.

     La Commissione dura in carica per tutto il periodo di esecuzione delle rilevazioni e delle elaborazioni statistiche.

 

          Art. 8.

     In ogni Comune a cura del sindaco sarà costituita una Commissione comunale di vigilanza. La Commissione sarà presieduta dal sindaco o da un suo delegato e costituita da un minimo di sei e da un massimo di quattordici cittadini, scelti tra le persone che per capacità o attività esercitate possono assicurare il normale svolgimento delle rilevazioni statistiche.

 

          Art. 9.

     I capi delle famiglie e convivenze, i proprietari, i conduttori, i dirigenti delle ditte, delle aziende e degli esercizi sottoposti ai censimenti e in generale coloro che essendovi obbligati non forniscono le notizie richieste, ovvero le forniscono incomplete o scientemente errate, sono soggetti ad una ammenda fino a lire 20.000, che potrà essere aumentata fino a lire 200.000 in caso di recidiva, senza pregiudizio delle sanzioni fissate dal Codice penale.

 

          Art. 10.

     Le notizie e i dati raccolti in occasione delle rilevazioni statistiche di cui all'art. 1 sono vincolati al segreto d'ufficio, e non potranno essere comunicati né a privati né ad organi della pubblica amministrazione se non in forma riassuntiva e senza alcun riferimento individuale.

 

          Art. 11.

     La corrispondenza e gli stampati relativi ai censimenti, spediti dall'Istituto centrale di statistica alle Prefetture e ai Comuni, come pure la corrispondenza e gli stampati spediti dalle Prefetture e dai Comuni all'Istituto centrale di statistica avranno corso in franchigia postale e godranno del trasporto gratuito sulle ferrovie dello Stato, sulle ferrovie in concessione, sulle linee di navigazione in concessione.

     Le disposizioni di cui al comma precedente valgono anche per il movimento di corrispondenza e degli stampati tra gli organi locali predetti [3] .

 

          Art. 12.

     Le speciali cartoline per lo spoglio meccanico dei dati, occorrenti all'Istituto centrale di statistica che dovessero essere importate dall'estero, saranno esenti dai diritti di confine.

 

          Art. 13.

     Per le esigenze inerenti alla esecuzione dei censimenti di cui all'art. 1 della presente legge e per la durata dei relativi lavori, l'Istituto centrale di statistica potrà avvalersi dell'opera dei dipendenti di ruolo e non di ruolo di altre Amministrazioni pubbliche, da distaccare presso l'Istituto stesso con provvedimenti del Presidente del Consiglio dei Ministri, di intesa con il Ministro per il tesoro e con gli altri Ministri interessati e in particolare:

     a) dell'opera di personale insegnante di ruolo da comandare presso l'Istituto con provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri, di intesa col Ministro per il tesoro e col Ministro per la pubblica istruzione;

     b) dell'opera di personale dell'Alto Commissariato dell'alimentazione e delle sezioni provinciali dell'alimentazione e degli enti economici dallo stesso dipendenti, da comandare presso l'Istituto con provvedimento del Presidente del Consiglio, di intesa col Ministro per il tesoro e col Ministro per l'agricoltura e foreste;

     c) dell'opera di dipendenti da enti pubblici nazionali e locali che, col consenso delle rispettive Amministrazioni, chiedano di essere temporaneamente distaccati presso l'Istituto centrale di statistica e vi siano destinati con provvedimento del Presidente del Consiglio, di intesa col Ministro per il lavoro;

     d) dell'opera di personale dell'Amministrazione dello Stato o di altri enti pubblici che, liberi da impegni di ufficio, nelle ore pomeridiane e senza pregiudizio della normale attività per i servizi di istituto della propria amministrazione, chiedono di rendere prestazione straordinaria, giornaliera, fino a cento ore al mese, in ragione di quattro ore giornaliere. [4]

     Al personale di cui alle lettere c) e d) si ricorrerà soltanto ove non sia sufficiente l'apporto del personale previsto dalle lettere precedenti [5] .

     Per le esigenze inerenti alle operazioni tecniche, ed in particolare per il servizio meccanografico, l'Istituto centrale di statistica potrà assumere personale avventizio diurnista, con le modalità previste dal regolamento interno dell'Istituto, e con il trattamento economico previsto dal regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e successive modificazioni. Tale personale non potrà eccedere le 150 unità [6] .

     Per le rilevazioni di carattere locale, l'Istituto centrale di statistica potrà avvalersi, a titolo di incarico temporaneo, anche dell'opera di persone estranee alle pubbliche amministrazioni. I compensi da corrispondere a tali incaricati saranno preventivamente stabiliti dal Presidente del Consiglio dei Ministri d'intesa con il Ministro per il tesoro.

 

          Art. 14.

     Dal 1° maggio al 31 dicembre 1951 non potranno essere attuate variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni.

 

          Art. 15.

     I prefetti, sentita la Commissione di vigilanza di cui all'art. 7, faranno eseguire di ufficio, ai sensi dell'art. 91 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvata con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, le operazioni che risultassero omesse o irregolarmente eseguite, ponendo a carico dei Comuni le spese inerenti alle nuove operazioni resesi necessarie.

 

          Art. 16.

     L'onere relativo al censimento generale della popolazione, sarà coperto:

     per 500 milioni, con le maggiori entrate recate dal primo provvedimento legislativo di variazioni allo stato di previsione dell'entrata del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1950-51;

     per 1500 milioni, mediante stanziamento da effettuare nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1951-52;

     per 720 milioni, mediante stanziamento da effettuare nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1952-53.

     Per l'attuazione del censimento generale dell'industria e commercio, è autorizzata, sul conto speciale di cui all'art. 2 della legge 4 agosto 1948, n. 1108, l'assegnazione all'Istituto centrale di statistica della somma di lire 773 milioni sul Fondo lire.

     Per la particolare elaborazione dei dati relativi ai vari settori delle industrie artigiane è autorizzata la spesa di lire 150 milioni mediante stanziamento da effettuare nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1952-53.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 17.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

 


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.

[2]  Comma così modificato dall'art. 1 della L. 2 agosto 1952, n. 1085.

[3]  Comma aggiunto dall'art. 2 della L. 2 agosto 1952, n. 1085.

[4]  Comma così sostituito dall'art. 3 della L. 2 agosto 1952, n. 1085.

[5]  Comma aggiunto dall'art. 3 della L. 2 agosto 1952, n. 1085.

[6]  Comma aggiunto dall'art. 3 della L. 2 agosto 1952, n. 1085.