Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 90. Stampa ed editoria |
Capitolo: | 90.4 sovvenzioni e agevolazioni |
Data: | 02/12/1997 |
Numero: | 525 |
Sommario |
Art. 1. Procedimento per l'erogazione di contributi e provvidenze. |
Art. 2. Modalità per la determinazione del contributo. |
Art. 3. Contributi ad imprese editrici di giornali organi di forze politiche. |
Art. 3 bis. Domande e modalità di accesso ai contributi delle imprese editrici di quotidiani o periodici organi di movimenti politici. |
Art. 3 ter. Documentazione degli ulteriori requisiti per le imprese editrici di quotidiani e periodici che si costituiscano in cooperative. |
Art. 3 quater. Richiamo. |
Art. 4. Collegamenti. |
Art. 5. Assetti societari. |
Art. 6. Modalità per l'erogazione dei contributi per i giornali italiani editi e diffusi all'estero. |
Art. 7. Contributi alle agenzie di stampa che trasmettano mediante canali in concessione esclusiva da parte dell'Ente poste italiane. |
Art. 8. Decorrenza dell'applicazione. |
§ 90.4.41 - D.P.R. 2 dicembre 1997, n. 525. [1]
Regolamento recante norme per la concessione dei contributi e delle provvidenze all'editoria, in attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni.
(G.U. 11 febbraio 1999, n. 34).
Art. 1. Procedimento per l'erogazione di contributi e provvidenze.
1. Le domande per la concessione dei contributi e delle provvidenze all'editoria di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, devono essere presentate, entro il termine perentorio del 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento dei contributi, esclusivamente per mezzo di raccomanda postale.
2. La documentazione integrativa, richiesta dall'ufficio, deve essere presentata entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta stessa e comunque non oltre il 30 settembre dello stesso anno.
3. Tutta la documentazione richiesta deve essere trasmessa in originale o copia conforme ed in regola con la normativa sul bollo e accompagnata da due copie semplici di ciascun documento.
4. Il requisito dell'iscrizione al Registro nazionale della stampa deve essere posseduto con decorrenza anteriore al periodo di riferimento dei contributi richiesti.
Art. 2. Modalità per la determinazione del contributo.
1. Ai fini della quantificazione del contributo si terrà conto esclusivamente dei costi sostenuti per lo svolgimento dell'attività editoriale relativa alla testata per cui sono stati richiesti i contributi.
2. A tal fine al bilancio di impresa presentato dalla società editrice deve essere allegata una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà redatta secondo lo schema allegato (allegato A), attestante analiticamente i costi afferenti esclusivamente alla testata per la quale sono stati richiesti i contributi.
3. Se l'impresa richiedente i contributi è di nuova costituzione ovvero non ha svolto nell'anno precedente attività editoriale relativa alla testata per la quale è richiesto il contributo, questo è calcolato sulla base dei costi sostenuti per la testata nell'anno di riferimento; analogamente sul bilancio dell'anno stesso è verificato il rapporto introiti pubblicitari-costi di cui alla lettera a) del comma 3 ed al comma 7 dell'articolo 3 della
4. Ai fini della determinazione dei costi sui quali basare il calcolo dei contributi, il limite del 50 per cento dei costi non può essere superato con l'aumento del 50 per cento dei contributi, mentre con il raddoppio previsto dall'articolo 2 della
5. Nel caso di superamento dello stanziamento, si applica, ai sensi dell'articolo 1, comma 35, della
Art. 3. Contributi ad imprese editrici di giornali organi di forze politiche. [2]
1. Per le imprese editrici che editino quotidiani o periodici, anche telematici, organi di partiti o forze politiche, le quali intendono beneficiare dei contributi di cui all'articolo 3, comma 10, della
2. Le rappresentanze della forza politica nel Parlamento europeo, consistenti in almeno due deputati eletti nelle liste del movimento stesso, sono comprovate tramite presentazione di un'attestazione rilasciata dagli organi competenti del Parlamento europeo medesimo.
3. L'impresa richiedente è tenuta altresì a presentare un attestato della forza politica comprovante che la testata, comprese quelle telematiche, per la quale si richiedono i contributi è organo del movimento stesso.
4. Possono percepire i contributi anche i giornali telematici registrati autonomamente presso il competente Tribunale, che siano organi di movimento politico ai sensi dell'articolo 153, comma 2, della
Art. 3 bis. Domande e modalità di accesso ai contributi delle imprese editrici di quotidiani o periodici organi di movimenti politici. [3]
1. Qualora, ai sensi del comma 4 dell'articolo 153 della
2. Le imprese editrici di quotidiani o periodici organi di movimenti politici, già in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 10, della
Art. 3 ter. Documentazione degli ulteriori requisiti per le imprese editrici di quotidiani e periodici che si costituiscano in cooperative. [4]
1. Le imprese editrici di quotidiani e periodici che si costituiscano in cooperative ai sensi del comma 4 dell'articolo 153 della
a) una certificazione della diffusione, anche in rapporto alla percentuale della tiratura complessiva dei quotidiani e periodici editi da cooperative costituite ai sensi del comma 4 dell'articolo 153 della
bc) una certificazione dell'intero bilancio di esercizio dell'anno al quale si riferiscono i contributi è effettuata da una società di revisione, scelta tra quelle di cui all'elenco apposito previsto dalla CONSOB.
c) copia autentica dello statuto.
Art. 3 quater. Richiamo. [5]
1. Alle società cooperative costituite ai sensi del comma 4 dell'articolo 153 della
Art. 4. Collegamenti.
1. L'assenza di collegamenti di tipo societario, deve essere comprovata da dichiarazione sostitutiva di atto notorio a firma del rappresentante legale dell'impresa richiedente i contributi. Nel caso di esistenza di collegamenti con altra società, deve essere presentata, da parte di quest'ultima, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante che la stessa non ha presentato domanda di contributi.
Art. 5. Assetti societari.
1. L'erogazione dei contributi è dovuta anche nel caso in cui la maggioranza della partecipazione nell'ambito della società editrice è detenuta da più cooperative, fondazioni o enti morali.
Art. 6. Modalità per l'erogazione dei contributi per i giornali italiani editi e diffusi all'estero.
1. Per l'ammissione ai contributi previsti dall'articolo 3, comma 2, della
2. Ai predetti quotidiani si applicano le disposizioni contenute negli ultimi due periodi del comma 2 e il comma 8 dell'articolo 3 della
3. I bilanci devono essere corredati da una relazione di certificazione da parte di società abilitate secondo la normativa dello Stato in cui ha sede l'impresa.
4. La tiratura del quotidiano deve essere accertata mediante esibizione di fatture per l'acquisto della carta e fatture dello stampatore. Sulla tiratura dovrà essere espressa l'esplicita indicazione dell'autorità diplomatica o consolare competente.
5. Tutta la documentazione occorrente deve essere presentata in regola con le norme italiane sul bollo con relativa traduzione giurata in lingua italiana.
6. Le domande devono essere presentate all'autorità diplomatica o consolare competente entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento dei contributi, a pena di decadenza.
Art. 7. Contributi alle agenzie di stampa che trasmettano mediante canali in concessione esclusiva da parte dell'Ente poste italiane.
1. Il contributo di cui all'articolo 3, comma 8, lettera a), della
Art. 8. Decorrenza dell'applicazione.
1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano nei procedimenti relativi a contributi e provvidenze a partire da quelli aventi come anno di riferimento l'anno successivo a quello in corso alla data di pubblicazione del regolamento stesso.
Allegato A - (previsto dall'art. 2, comma 2)
DATI DAL CONTO PERDITE E PROFITTI DI TESTATA AL 31 DICEMBRE .... – PERDITE
1. |
|
Scorte e rimanenze iniziali: |
|
a) |
Carta |
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b) |
inchiostri ed altre materie prime |
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c) |
materiale vario tipografico |
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d) |
prodotti in corso di lavorazione |
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e) |
prodotti finiti |
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f) |
altre (specificare dettagliatamente) |
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2. |
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Spese per acquisto materie prime: |
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a) |
carta |
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b) |
inchiostri ed altre materie prime |
|
c) |
forza motrice e diverse |
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3. |
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Spese per acquisti vari. |
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4. |
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Spese per prestazioni lavoro subordinato e relativi contributi: |
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a) |
stipendi e paghe: |
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giornalisti |
|
|
operai |
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|
impiegati |
|
b) |
trattamenti integrativi: |
|
|
giornalisti |
|
|
operai |
|
|
impiegati |
|
c) |
lavoro straordinario |
|
d) |
contributi previdenziali ed assistenziali |
|
e) |
altre (specificare dettagliatamente) |
|
|
|
5. |
|
Spese per prestazioni di servizi: |
|
a) |
collaboratori e corrispondenti non dipendenti |
|
b) |
agenzia di informazione |
|
c) |
lavorazioni presso terzi |
|
d) |
trasporti |
|
e) |
postali e telegrafiche |
|
f) |
telefoniche |
|
g) |
fitti e noleggi passivi |
|
h) |
diverse (specificare dettagliatamente) |
|
|
|
6. |
|
Interessi su debiti: |
|
a) |
verso banche |
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b) |
verso enti previdenziali |
|
c) |
verso società controllanti |
|
d) |
verso società controllate |
|
e) |
verso società collegate |
|
f) |
verso le altre società del gruppo |
|
g) |
verso altri |
|
|
|
7. |
|
Sconti e altri oneri finanziari |
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|
|
8. |
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Accantonamenti: |
|
a) |
fondo rischi e svalutazione crediti |
|
b) |
fondi per trattamento fine rapporto |
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|
9. |
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Ammortamenti: |
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a) |
immobili |
|
b) |
impianti, macchinari e attrezzature |
|
c) |
mobili e dotazioni |
|
d) |
automezzi |
|
e) |
testata |
|
f) |
altre immobilizzazioni immateriali |
|
|
|
10. |
|
Minusvalenze. |
|
|
|
11. |
|
Altre spese (specificare dettagliatamente) |
|
|
|
12. |
|
Sopravvenienze di passivo e insussistenze di attivo |
|
|
|
|
|
Totale . . . L. |
|
|
|
|
|
PROFITTI |
1. |
|
Scorte e rimanenze finali: |
|
a) |
carta |
|
b) |
inchiostri e altre materie |
|
c) |
materiale vario tipografico |
|
d) |
prodotti in i in i in i in i in corso di lavorazione |
|
e) |
prodotti finiti |
|
f) |
altre (specificare dettagliatamente) |
|
|
Totale . . . L. |
|
|
Utile d'esercizio . . . L. |
[1] Abrogato dall'art. 32 del
[2] Articolo così sostituito dall'art. 1 del
[3] Articolo aggiunto dall'art. 2 del
[4] Articolo aggiunto dall'art. 2 del
[5] Articolo aggiunto dall'art. 2 del