§ 90.4.5 - Legge 29 novembre 1971, n. 1063.
Provvidenze a favore della editoria giornalistica per il 1971.


Settore:Normativa nazionale
Materia:90. Stampa ed editoria
Capitolo:90.4 sovvenzioni e agevolazioni
Data:29/11/1971
Numero:1063


Sommario
Art. 1.      E' autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 5.000 milioni per l'anno finanziario 1971 a favore dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta.
Art. 2.      L'onere di lire 5.000 milioni derivante dall'attuazione di quanto disposto nel precedente articolo per l'anno finanziario 1971 viene fronteggiato mediante corrispondente riduzione dello [...]
Art. 3.      Gli istituti ed aziende di credito abilitati ad esercitare il credito a medio termine, da designarsi con decreto del Ministro per il tesoro sentito il Comitato interministeriale per il credito [...]
Art. 4.      Allo scopo di porre gli istituti in condizione di praticare il tasso d'interesse di cui al precedente art. 3, il Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale di cui all'art. 3 [...]
Art. 5.      Il Ministro per il tesoro, previo parere del Comitato di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367, può concedere agli istituti ed aziende di credito, sui [...]
Art. 6.      Per la concessione dei contributi in conto interessi di cui al precedente art. 4 è autorizzata la spesa di lire un miliardo per ciascuno degli anni finanziari dal 1972 al 1986.


§ 90.4.5 - Legge 29 novembre 1971, n. 1063.

Provvidenze a favore della editoria giornalistica per il 1971.

(G.U. 17 dicembre 1971, n. 318).

 

     Art. 1.

     E' autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 5.000 milioni per l'anno finanziario 1971 a favore dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta.

     L'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta è abilitato a utilizzare il citato contributo per corrispondere a favore delle imprese editoriali di giornali quotidiani una integrazione suppletiva straordinaria di prezzo sui consumi della carta destinata alla stampa dei giornali quotidiani.

     La misura dell'integrazione è determinata in rapporto alla quantità di carta utilizzata nel 1970 dalle imprese editoriali per la stampa di giornali quotidiani, secondo il criterio di proporzionalità decrescente rispetto al consumo di carta da parte dei singoli giornali quotidiani.

     Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'industria, il commercio e l'artigianato e per il tesoro, sono stabilite la misura e le modalità di erogazione dell'integrazione secondo il criterio di cui al precedente comma.

 

          Art. 2.

     L'onere di lire 5.000 milioni derivante dall'attuazione di quanto disposto nel precedente articolo per l'anno finanziario 1971 viene fronteggiato mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 3.

     Gli istituti ed aziende di credito abilitati ad esercitare il credito a medio termine, da designarsi con decreto del Ministro per il tesoro sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, sono autorizzati ad accordare, anche in deroga a disposizioni legislative e statutarie, finanziamenti, a favore di imprese editrici o stampatrici di giornali quotidiani, d'importo non superiore a 400 milioni di lire, per proseguire nell'ordinato svolgimento della produzione.

     I finanziamenti di cui al precedente comma saranno accordati al tasso del 5 per cento comprensivo di ogni onere accessorio e spese e non potranno avere durata superiore a quindici anni.

 

          Art. 4.

     Allo scopo di porre gli istituti in condizione di praticare il tasso d'interesse di cui al precedente art. 3, il Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367, corrisponderà agli istituti stessi un contributo annuo posticipato in relazione alla differenza fra la rata prevista nel piano di ammortamento calcolato al tasso che l'istituto pratica per operazioni similari e la rata prevista nel piano di ammortamento calcolato al tasso stabilito ai sensi dell'art. 3.

     Tale contributo decorre dalla data di stipulazione del contratto.

     In caso di estinzione anticipata del mutuo ovvero di fallimento dell'impresa mutuataria, l'erogazione del contributo cessa rispettivamente a partire dalla data di estinzione e dalla data del riparto finale dell'attivo.

 

          Art. 5.

     Il Ministro per il tesoro, previo parere del Comitato di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367, può concedere agli istituti ed aziende di credito, sui finanziamenti di cui alla presente legge, a valere sul plafond complessivo di cui all'art. 8 della legge 25 luglio 1961, n. 649, nel testo sostituito dall'art. 5 della legge 15 febbraio 1967, n. 38, la garanzia sussidiaria dello Stato entro il limite massimo del 70 per cento delle perdite accertate.

 

          Art. 6.

     Per la concessione dei contributi in conto interessi di cui al precedente art. 4 è autorizzata la spesa di lire un miliardo per ciascuno degli anni finanziari dal 1972 al 1986.

     All'onere di lire un miliardo derivante dall'applicazione della presente legge per la concessione dei contributi in conto interessi nell'anno finanziario 1972, si farà fronte mediante corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno finanziario.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.