§ 42.1.a - Legge 13 giugno 1940, n. 868.
Modificazioni al regio decreto-legge 12 novembre 1936, n. 2189, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 2726, relativo all'ente nazionale per la [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:42. Enti pubblici
Capitolo:42.1 disciplina generale
Data:13/06/1940
Numero:868


Sommario
Art. 1.      Il n. 2 dell'art. 1 del regio decreto-legge 12 novembre 1936, n. 2189, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 2726, è così modificato
Art. 2.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del regno


§ 42.1.a - Legge 13 giugno 1940, n. 868. [1]

Modificazioni al regio decreto-legge 12 novembre 1936, n. 2189, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 2726, relativo all'ente nazionale per la cellulosa e per la carta.

(G.U. 22 luglio 1940, n. 170).

 

 

     Art. 1.

     Il n. 2 dell'art. 1 del regio decreto-legge 12 novembre 1936, n. 2189, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 2726, è così modificato:

     "All'art. 3 è sostituito il seguente:

     "I mezzi finanziari per il funzionamento dell'ente saranno costituiti da:

     "a) un contributo annuo dello Stato di lire 8.000.000 da versare in rate trimestrali posticipate;

     "b) un contributo del 5 per cento sull'importo netto delle fatture emesse dalle cartiere nazionali, o loro consorzi, o da importatori in Italia, in corrispondenza della cessione di carta e cartoni di ogni tipo (esclusa la carta per giornali quotidiani e la carta e i cartoni occorrenti per le amministrazioni dello Stato) fabbricati nel regno o importati dall'estero e destinati al consumo interno.

     "Lo stesso contributo è applicato altresì sulla carta e sui cartoni impiegati o consumati dalle stesse ditte produttrici o importatrici, o da queste messi direttamente in vendita al pubblico attraverso propri spacci;

     "c) un contributo annuo di lire 2.000.000 a carico dei produttori nel regno di fibre tessili artificiali;

     "d) un contributo di lire 5 per ogni quintale di cellulosa importata e prodotta nel regno e destinata ad impieghi, diversi dalla fabbricazione di fibre tessili artificiali.

     "Le modalità per l'applicazione e la riscossione dei contributi di cui alle lettere b), c) e d) ed eventuali modifiche della misura di tutti i contributi previsti nel presente articolo, saranno stabilite con decreto del ministro per le corporazioni di concerto col ministro per le finanze.

 

          Art. 2.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del regno.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.