Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 42. Enti pubblici |
Capitolo: | 42.1 disciplina generale |
Data: | 13/06/1940 |
Numero: | 868 |
Sommario |
Art. 1. Il n. 2 dell'art. 1 del regio decreto-legge 12 novembre 1936, n. 2189, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 2726, è così modificato |
Art. 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del regno |
§ 42.1.a - Legge 13 giugno 1940, n. 868. [1]
Modificazioni al regio decreto-legge 12 novembre 1936, n. 2189, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 2726, relativo all'ente nazionale per la cellulosa e per la carta.
(G.U. 22 luglio 1940, n. 170).
Il n. 2 dell'art. 1 del regio
"All'art. 3 è sostituito il seguente:
"I mezzi finanziari per il funzionamento dell'ente saranno costituiti da:
"a) un contributo annuo dello Stato di lire 8.000.000 da versare in rate trimestrali posticipate;
"b) un contributo del 5 per cento sull'importo netto delle fatture emesse dalle cartiere nazionali, o loro consorzi, o da importatori in Italia, in corrispondenza della cessione di carta e cartoni di ogni tipo (esclusa la carta per giornali quotidiani e la carta e i cartoni occorrenti per le amministrazioni dello Stato) fabbricati nel regno o importati dall'estero e destinati al consumo interno.
"Lo stesso contributo è applicato altresì sulla carta e sui cartoni impiegati o consumati dalle stesse ditte produttrici o importatrici, o da queste messi direttamente in vendita al pubblico attraverso propri spacci;
"c) un contributo annuo di lire 2.000.000 a carico dei produttori nel regno di fibre tessili artificiali;
"d) un contributo di lire 5 per ogni quintale di cellulosa importata e prodotta nel regno e destinata ad impieghi, diversi dalla fabbricazione di fibre tessili artificiali.
"Le modalità per l'applicazione e la riscossione dei contributi di cui alle lettere b), c) e d) ed eventuali modifiche della misura di tutti i contributi previsti nel presente articolo, saranno stabilite con decreto del ministro per le corporazioni di concerto col ministro per le finanze.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del regno.
[1] Abrogata dall'art. 24 del