§ 89.2.10 - Legge 24 dicembre 1985, n. 776.
Nuove disposizioni sul Club alpino italiano.


Settore:Normativa nazionale
Materia:89. Sport
Capitolo:89.2 federazioni e organizzazioni
Data:24/12/1985
Numero:776


Sommario
Art. 1.      Il contributo annuo a favore del Club alpino italiano di cui alla legge 26 gennaio 1963, n. 91, elevato, da ultimo, con la legge 29 novembre 1980, n. 816, è [...]
Art. 2.      L'art. 2 della legge 26 gennaio 1963, n. 91, è sostituito dal seguente


§ 89.2.10 - Legge 24 dicembre 1985, n. 776.

Nuove disposizioni sul Club alpino italiano.

(G.U. 30 dicembre 1985, n. 305)

 

 

     Art. 1.

     Il contributo annuo a favore del Club alpino italiano di cui alla legge 26 gennaio 1963, n. 91, elevato, da ultimo, con la legge 29 novembre 1980, n. 816, è ulteriormente elevato, a partire dall'anno finanziario 1984, a lire 2.000 milioni.

     All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, negli anni 1984, 1985, 1986 e 1987, pari a lire 1.500 milioni annui, si provvede, quanto all'esercizio finanziario 1984, mediante riduzione di importo corrispondente dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1984, utilizzando parzialmente l'accantonamento "Indennità integrativa sulle pensioni dei residenti all'estero"; e quanto agli esercizi finanziari 1985, 1986 e 1987, mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-1987, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1985, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento.

     Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 2.

     L'art. 2 della legge 26 gennaio 1963, n. 91, è sostituito dal seguente:

     "Il Club alpino italiano provvede, a favore sia dei propri soci sia di altri, nell'ambito delle facoltà previste dallo statuto, e con le modalità ivi stabilite:

     a) alla realizzazione, alla manutenzione ed alla gestione dei rifugi alpini e dei bivacchi d'alta quota di proprietà del Club alpino italiano e delle singole sezioni, fissandone i criteri ed i mezzi;

     b) al tracciamento, alla realizzazione e alla manutenzione di sentieri, opere alpine e attrezzature alpinistiche;

     c) alla diffusione della frequentazione della montagna e all'organizzazione di iniziative alpinistiche, escursionistiche e speleologiche;

     d) all'organizzazione ed alla gestione di corsi d'addestramento per le attività alpinistiche, sci-alpinistiche, escursionistiche, speleologiche, naturalistiche;

     e) alla formazione di istruttori necessari allo svolgimento delle attività di cui alla lettera d);

     f) all'organizzazione ed alla gestione, tramite l'Associazione guide alpine italiane, di corsi di preparazione professionale, ai sensi dell'art. 11 della legge 17 maggio 1983, n. 217, per guida alpina, aspirante guida o portatore, guida speleologica, nonchè di corsi di formazione professionale per esperti e rilevatori del servizio valanghe;

     g) all'organizzazione di idonee iniziative tecniche per la vigilanza e la prevenzione degli infortuni nell'esercizio delle attività alpinistiche, escursionistiche e speleologiche, per il soccorso degli infortunati o dei pericolanti e per il recupero dei caduti;

     h) alla promozione di attività scientifiche e didattiche per la conoscenza di ogni aspetto dell'ambiente montano;

     i) alla promozione di ogni iniziativa idonea alla protezione ed alla valorizzazione dell'ambiente montano nazionale".