§ 89.1.6 - D.L. 21 aprile 1995, n. 118.
Interventi urgenti per lo svolgimento dei Campionati mondiali di sci alpino e dei Giochi del Mediterraneo di Bari.


Settore:Normativa nazionale
Materia:89. Sport
Capitolo:89.1 discipline sportive
Data:21/04/1995
Numero:118


Sommario
Art. 1.  Opere viarie per i Campionati mondiali di sci alpino del 1997.
Art. 2.  Conferenza di servizi.
Art. 3.  Interventi.
Art. 4.  Ambito della normativa.
Art. 5.  Incompatibilità e funzioni.
Art. 6.  Comitato di consulenza.
Art. 7.  Programma degli interventi.
Art. 8.  Conferenze di servizi.
Art. 9.  Disposizione finanziaria.
Art. 10.  Svolgimento e organizzazione.
Art. 11.  Comitato organizzatore locale.
Art. 12.  Programma degli interventi e sua realizzazione.
Art. 13.  Copertura finanziaria.
Art. 14.  Entrata in vigore.


§ 89.1.6 - D.L. 21 aprile 1995, n. 118. [1]

Interventi urgenti per lo svolgimento dei Campionati mondiali di sci alpino e dei Giochi del Mediterraneo di Bari.

(G.U. 22 aprile 1995, n. 94).

 

 

Capo I

INTERVENTI DI RILIEVO NAZIONALE PER LO SVOLGIMENTO DEI CAMPIONATI MONDIALI DI SCI ALPINO

 

     Art. 1. Opere viarie per i Campionati mondiali di sci alpino del 1997.

     1. Le disposizioni del presente articolo e degli articoli 2 e 3 si applicano all'esecuzione delle opere statali e agli interventi di sistemazione viaria direttamente connessi allo svolgimento dei Campionati mondiali di sci alpino da tenersi nella zona del Sestriere, Valle di Susa e Pinerolese nel febbraio 1997.

     2. Le opere di cui al comma 1 debbono rispondere ai seguenti requisiti:

     a) immediata incidenza sull'effettuazione delle manifestazioni, con particolare riferimento all'afflusso e mobilità del pubblico nelle zone e nei centri urbani interessati e con carattere di non provvisorietà;

     b) realizzazione, entro il 31 dicembre del 1996, anche per lotti funzionali ed agibili, qualora si tratti di opere con oneri a carico del bilancio dello Stato, ovvero di competenza dello Stato;

     c) congruità dell'investimento rispetto all'obiettivo;

     d) rispetto delle disposizioni relative ai vincoli ambientali, architettonici, archeologici, storici, artistici e paesaggistici, cui non si può in alcun modo derogare [2].

     3. Le opere di cui al presente articolo sono dichiarate di preminente interesse nazionale e di pubblica utilità ed urgenza.

     4. Le procedure disciplinate dall'art. 2 si applicano altresì, su richiesta delle amministrazioni e degli enti competenti, previa approvazione della relativa conferenza di servizi di cui all'art. 2, alle opere necessarie per garantire la fornitura di servizi pubblici essenziali ed alle altre opere di pubblico interesse aventi i requisiti di cui al comma 2 [3].

 

          Art. 2. Conferenza di servizi. [4]

     1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, o per sua delega l'organo competente, convoca entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto una conferenza di servizi, ai sensi dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, cui partecipano tutti i rappresentanti delle amministrazioni dello Stato e degli enti, legittimati ad intervenire nel procedimento amministrativo, tenuti ad adottare atti di intesa, nonchè a rilasciare pareri, autorizzazioni, approvazioni e nulla-osta previsti dalle leggi statali e regionali. L'approvazione delle opere da parte della conferenza è efficace anche ai fini e per gli effetti dell'art. 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1 e successive modificazioni [5].

     2. Per le opere degli enti locali la conferenza è convocata dall'organo di cui al comma 1 entro lo stesso termine indicato nel medesimo comma 1; ad essa partecipano i sindaci dei comuni interessati, nonchè le altre amministrazioni o enti interessati.

     3. La conferenza, anche nelle more dell'esercizio della funzione di controllo sugli atti da parte dei competenti comitati regionali, valuta i progetti di massima, redatti ai sensi del decreto ministeriale 29 maggio 1895 e successive modificazioni, od esecutivi, che debbono essere corredati da una relazione tecnica che dichiari la sussistenza dei requisiti previsti dal comma 2 dell'art. 1, nel rispetto delle disposizioni relative ai vincoli archeologici, ambientali, storici, artistici, architettonici e paesaggistici, e si esprime su di essi entro quindici giorni dalla convocazione, proponendo alle amministrazioni competenti i provvedimenti opportuni. La conferenza verifica altresì il rispetto delle normative concernenti l'abolizione delle barriere architettoniche [6].

     4. Nel caso in cui l'unanimità per la decisione non venga raggiunta, si applica il disposto di cui al comma 2 bis dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 2 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

     5. Si applica altresì il comma 3 dell'art. 14 della citata legge n. 241 del 1990 [7].

     6. Restano salve le disposizioni di cui all'art. 14, comma 4, e all'art. 17, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

 

          Art. 3. Interventi.

     1. Le opere di cui all'art. 1, comma 1, per la realizzazione delle quali viene prevista l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 2, sono le seguenti:

     a) circonvallazione ovest di Cesana Torinese ed accesso alla strada statale n. 24 del Monginevro;

     b) circonvallazione di Oulx, accesso a Sauze d'Oulx e collegamento alla A32;

     c) viabilità Oulx-Cesana (strada statale n. 24).

     2. Subordinatamente al loro inserimento nel terzo stralcio attuativo 1994-1996 del piano decennale della viabilità di grande comunicazione, di cui all'art. 2 della legge 12 agosto 1982, n. 531, sentita la Regione Piemonte possono essere realizzate, applicando le disposizioni di cui all'art. 2, le seguenti opere:

     a) viabilità Pinerolo-Perosa Argentina-Sestriere;

     b) circonvallazione est di Cesana Torinese ed accesso alla strada statale n. 23 del Sestriere;

     c) viabilità Sestriere-Cesana;

     d) viabilità Cesana-Claviere (strada statale n. 24);

     e) attraversamento della parte italiana di Claviere (strada statale n. 24);

     f) collegamento di Bardonecchia-Jafferau alla A32;

     g) completamento dell'autostrada Torino-Pinerolo.

     3. Le opere di cui al comma 1, lettere a) e c), sono realizzate dall'ANAS mediante appalti affidati a licitazione privata con procedura accelerata ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406 e secondo le disposizioni di cui all'art. 29, comma 1, lettera b), dello stesso decreto e a valere sugli stanziamenti di bilancio per il finanziamento degli strumenti attuativi del Piano decennale della viabilità di grande comunicazione. Le opere di cui al comma 1, lettera b), e al comma 2, lettera a), limitatamente alla tratta Pinerolo-Porte, e lettere f) e g), sono affidate in concessione di progettazione, costruzione e gestione, quali raccordi alle autostrade A32 e A5. Le altre opere di cui ai commi 1 e 2 sono realizzate dall'ANAS ai sensi della normativa vigente in materia di lavori pubblici, utilizzando le proprie disponibilità in conto competenza o in conto residui, ovvero sono affidate in concessione di costruzione e gestione decennale, ai sensi della normativa vigente, a terzi che si assumano integralmente i costi di esecuzione e manutenzione.

     4. Gli eventuali mutui, contratti da parte delle imprese e delle società concessionarie per i lavori di cui ai commi 1 e 2 non sono assistiti dalla garanzia dello Stato [8].

     5. I bandi di gara, da emanarsi entro e non oltre due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, prevedono che le opere siano ultimate entro il 31 dicembre 1996, termine questo per il cui rispetto dovrà essere prestata a titolo di garanzia apposita fidejussione pari ad almeno il dieci per cento dell'importo complessivo dei lavori aggiudicati. Il superamento di detto termine comporta l'applicazione in via automatica di una penale di pari valore con l'incameramento della cauzione prestata.

     6. Le opere di cui al presente articolo possono essere avviate ed eseguite anche in pendenza del perfezionamento dei relativi atti contrattuali, purchè le procedure di affidamento dei lavori siano state concluse.

     7. Le eventuali economie verificatesi all'atto dell'ultimazione dei lavori vanno ad incrementare le disponibilità del piano decennale della viabilità di grande comunicazione di cui all'art. 2 della legge 12 agosto 1982, n. 531, a favore della Regione Piemonte.

 

Capo II

ATTIVITA' DI PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI LOCALI NECESSARI PER LO SVOLGIMENTO DEI CAMPIONATI MONDIALI DI SCI ALPINO

 

          Art. 4. Ambito della normativa.

     1. Le norme contenute nel presente capo trovano applicazione nei territori comunali della Provincia di Torino facenti parte delle comunità montane Alta Valle di Susa, Bassa Valle di Susa e Val Cenischia, Valli Chisone e Germanasca, Pinerolese Pedemontano.

 

          Art. 5. Incompatibilità e funzioni.

     1. Il commissario straordinario e il vice commissario straordinario, nominati con decreto del Presidente della Repubblica 15 settembre 1994, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, per la definizione e l'attuazione del programma degli interventi di cui all'art. 7, non possono assumere o mantenere incarichi di qualsiasi natura, conferiti da soggetti pubblici o privati che abbiano concorso a finanziamenti, per tutta la durata del loro incarico.

     2. Il vice commissario straordinario sostituisce il commissario straordinario in caso di suo impedimento.

 

          Art. 6. Comitato di consulenza.

     1. Per l'assolvimento dell'incarico, il commissario straordinario è affiancato, con compiti consultivi in tema di coordinamento degli interventi, da un comitato di consulenza composto da: il prefetto di Torino, che lo presiede, il presidente della Regione Piemonte, il Presidente della Provincia di Torino, un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici, un rappresentante del Ministero dell'ambiente, un rappresentante del Ministero per i beni culturali e ambientali, un rappresentante del Ministero della difesa, un rappresentante del comitato organizzatore dei Campionati, il sindaco del Comune di Sestriere, i presidenti delle comunità montane di cui all'art. 4, ovvero da loro delegati [9].

     2. Il comitato di consulenza è convocato dal commissario straordinario e rende i propri pareri nel termine di trenta giorni dalla richiesta.

     3. Il componenti del comitato di consulenza non hanno diritto a emolumenti o indennità per l'attività prestata.

     4. Il comitato di consulenza si costituisce entro trenta giorni dalla data di entrata, in vigore del presente decreto.

 

          Art. 7. Programma degli interventi.

     1. Il commissario straordinario, sentito il comitato di consulenza, definisce e approva il programma degli interventi locali connessi allo svolgimento dei Campionati di cui al comma 1 dell'art. 1. Il programma è approvato entro il 30 giugno 1995 [10].

     1 bis. Il commissario straordinario include nel programma gli interventi di cui sia dimostrata la possibilità di completamento entro il 31 dicembre 1996 [11].

     2. Il programma degli interventi stabilisce, con i relativi tempi ed i costi di attuazione, le azioni, gli interventi e le opere per:

     a) l'organizzazione dei Campionati;

     b) le attrezzature e gli impianti sportivi;

     c) la viabilità e i parcheggi diversi da quelli di cui agli articoli 1 e 3;

     d) il recupero e il miglioramento ecologico e ambientale;

     e) il potenziamento della ricettività;

     f) il potenziamento dei servizi e delle strutture sanitarie;

     g) ove possibile, la riconversione funzionale degli impianti e delle attrezzature per il tempo successivo alla conclusione dei Campionati;

     h) la valutazione di impatto ambientale degli interventi infrastrutturali necessari all'esercizio delle attrezzature e degli impianti per i Campionati.

     2 bis. Gli interventi compresi nel programma devono rispondere ai requisiti di cui all'art. 1, comma 2, e devono essere completati entro il 31 dicembre 1996 [12].

     3. Il programma degli interventi stabilisce altresì:

     a) i criteri prioritari, i parametri di valutazione ed i criteri di ripartizione per l'attribuzione dei finanziamenti;

     b) nei casi in cui sia individuato il soggetto attuatore delle opere e degli interventi, le caratteristiche sostanziali ed il termine per la consegna dei relativi progetti esecutivi;

     c) nei restanti casi, i criteri per l'ammissibilità dei progetti, la presentazione delle domande e la relativa documentazione, nonchè le modalità istruttorie e procedurali;

     d) ove necessario, i princìpi delle convenzioni tramite le quali avviene l'attribuzione e l'erogazione dei finanziamenti.

     4. Il programma degli interventi è pubblicato in forma integrale sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte. Esso è altresì diffuso presso le sedi della Provincia di Torino e delle comunità montane di cui all'art. 4 e dell'avvenuta pubblicazione è data notizia a mezzo della stampa locale.

     5. Nei quindici giorni successivi alla pubblicazione, chiunque ha interesse può presentare osservazioni al programma degli interventi per motivi di pubblico interesse. Il commissario straordinario effettua, sulla base delle osservazioni accolte, le eventuali modifiche del programma degli interventi e lo riapprova. Le osservazioni non accolte si intendono senz'altro respinte [13].

     6. [14]

 

          Art. 8. Conferenze di servizi. [15]

     1. Per la semplificazione delle procedure amministrative di approvazione dei progetti degli interventi ricompresi nel programma degli interventi di cui all'art. 7, il commissario straordinario convoca, entro trenta giorni dalla prima approvazione del programma degli interventi, una conferenza di servizi, ai sensi dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, cui partecipano tutti i rappresentanti delle amministrazioni dello Stato e degli altri enti tenuti ad adottare atti di intesa o di concerto, nonchè a rilasciare pareri, autorizzazioni, concessioni, approvazioni e nulla-osta previsti dalle leggi statali e regionali [16].

     2. [17].

     3. Alla conferenza di servizi di cui al comma 1 si applicano le disposizioni contenute nei commi 3, 4, 5 e 6 dell'art. 2 [18].

 

          Art. 9. Disposizione finanziaria. [19]

     1. Per le finalità di cui all'art. 7, comma 2, è autorizzata la spesa di lire 2 miliardi per l'anno 1994, di lire 13 miliardi per l'anno 1995 e di lire 3 miliardi per ciascuno degli anni 1996 e 1997.

     2. Alla quota dell'onere derivante dall'attuazione dell'art. 7, comma 2, pari a lire 10 miliardi per il 1995, si provvede, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio 1995 - 1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

 

Capo III

INTERVENTI STRAORDINARI PER LE ESIGENZE CONNESSE ALLO SVOLGIMENTO DEI GIOCHI DEL MEDITERRANEO DI BARI

 

          Art. 10. Svolgimento e organizzazione.

     1. Il concorso finanziario complessivo dello Stato alle esigenze connesse allo svolgimento dei Giochi del Mediterraneo, che si terranno nella città di Bari nell'anno 1997, sotto l'alto patrocinio del Presidente del Consiglio dei Ministri, è rappresentato da [20]:

     a) lire 50 miliardi per l'anno 1994, da destinare alla realizzazione delle opere e degli impianti sportivi inclusi nel programma di cui all'art. 12;

     b) lire 3 miliardi per l'anno 1994, lire 10 miliardi per l'anno 1995, lire 12 miliardi per l'anno 1996 e lire 5 miliardi per l'anno 1997, da destinare alle necessarie attività organizzative e gestionali [21].

     2. Le funzioni di coordinamento ed alta vigilanza per l'organizzazione dei Giochi del Mediterraneo, con riferimento allo svolgimento delle procedure e all'utilizzazione dei fondi connessi alla manifestazione, sono svolte dal Presidente del Consiglio dei Ministri o da un Ministro all'uopo delegato, al quale spettano altresì i compiti di cui ai successivi articoli del presente decreto [22].

     3. [23]

 

          Art. 11. Comitato organizzatore locale.

     1. L'organizzazione e la gestione dei Giochi sono affidate a un comitato organizzatore locale la cui composizione è ratificata, su proposta del CONI, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

     2. Il comitato predispone un programma, con la indicazione delle spese da sostenere, che è approvato dal Presidente del consiglio dei Ministri o da un Ministro all'uopo delegato; utilizza a tale fine le somme che comunque gli pervengono per le predette finalità, nel rispetto dei princìpi generali dell'ordinamento contabile pubblico [24].

     3. Il presidente del comitato organizzatore locale a favore del quale vengono messi a disposizione i fondi a mezzo di aperture di credito, opera quale funzionario delegato, rende trimestralmente il conto amministrativo alla ragioneria regionale dello Stato di Bari e trasmette una relazione trimestrale al Presidente del Consiglio dei Ministri sul complesso della gestione.

     4. Il comitato presenta annualmente il conto consuntivo per l'approvazione da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

     5. Gli eventuali beni mobili acquistati con i finanziamenti di cui al presente decreto, al termine della manifestazione dovranno essere posti a disposizione gratuitamente degli enti locali, qualora li richiedano, ovvero del Provveditorato generale dello Stato per l'acquisizione e successivo utilizzo nell'ambito delle amministrazioni dello Stato.

     5 bis. Il comitato, d'intesa con le amministrazioni e gli enti comunque interessati alla manifestazione, può promuovere iniziative in campo culturale, artistico e sociale collegate alla manifestazione stessa, senza oneri a carico delle disponibilità recate dal presente decreto [25].

 

          Art. 12. Programma degli interventi e sua realizzazione. [26]

     1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il comitato organizzatore locale, d'intesa con il CONI, la Regione Puglia, le amministrazioni provinciali della Puglia, il Comune di Bari e gli altri comuni interessati elabora le proposte relative alla realizzazione delle opere e degli impianti sportivi occorrenti.

     2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, o un Ministro all'uopo delegato, approva un programma di interventi, sulla base delle proposte pervenute, nei trenta giorni successivi. Il programma indica l'importo massimo di contributo dello Stato erogabile per ciascun intervento. Il programma degli interventi, con gli importi relativi alle opere da realizzare, è pubblicato in forma integrale presso la sede della Regione Puglia e presso quella della Provincia di Bari; dell'avvenuta pubblicazione è data notizia a mezzo della stampa locale. Nei quindici giorni successivi alla pubblicazione, chiunque può presentare osservazioni al programma degli interventi per motivi di pubblico interesse. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, o un Ministro all'uopo delegato, apporta, sulla base delle osservazioni accolte, le eventuali modifiche al programma degli interventi e lo riapprova nei successivi trenta giorni. Le osservazioni non accolte si intendono respinte. Entro trenta giorni dalla prima approvazione del programma degli interventi, ovvero dalla approvazione delle sue successive varianti, il programma è trasmesso, per l'ulteriore corso, alla conferenza di servizi di cui al comma 4, convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. La conferenza di servizi può essere convocata anche per la realizzazione delle opere necessarie a garantire la fornitura di servizi pubblici essenziali allo svolgimento dei giochi.

     3. Ogni successiva variazione del programma degli interventi è definita e approvata secondo la procedura di cui al comma 2.

     4. Alla conferenza partecipano il Presidente del Consiglio dei Ministri, o un Ministro all'uopo delegato, che la presiede, il commissario del Governo, il prefetto di Bari, il provveditore regionale alle opere pubbliche, un rappresentante della Regione Puglia, uno dell'amministrazione provinciale di Bari ed uno del Comune di Bari, il soprintendente per i beni ambientali e architettonici, il comandante provinciale dei vigili del fuoco, il presidente del comitato organizzatore locale, un rappresentante del CONI, il direttore dell'aeroporto e il presidente dell'autorità portuale, ovvero, qualora questi non sia stato nominato, il commissario straordinario. Alle riunioni della conferenza partecipano inoltre, di volta in volta, i rappresentanti delle amministrazioni o degli enti tenuti ad adottare atti d'intesa, nonchè a rilasciare pareri, autorizzazioni, approvazioni e nulla osta previsti dalle leggi statali e regionali.

     5. Su richiesta delle amministrazioni e degli enti comunque interessati alla manifestazione, il Presidente del Consiglio dei Ministri, o un Ministro all'uopo delegato, include, altresì, nel programma ogni altro utile intervento, anche infrastrutturale, funzionale al migliore svolgimento della manifestazione stessa ed alla realizzazione delle iniziative in campo culturale ed artistico ad essa collegato. Ai predetti interventi si applicano i termini e le procedure stabiliti dal presente decreto. La realizzazione di tali ulteriori interventi deve essere effettuata senza oneri a carico delle disponibilità recate dal presente decreto.

     6. La conferenza esamina i progetti esecutivi trasmessi dalle amministrazioni proponenti sulla base del programma approvato e ne valuta:

     a) l'incidenza sullo svolgimento delle manifestazioni e delle iniziative nel settore artistico e culturale;

     b) la realizzazione entro il mese di aprile del 1997;

     c) la congruità dell'investimento rispetto all'obiettivo;

     d) il rispetto dei vincoli ambientali, archeologici, storici, artistici ed architettonici e le compatibilità dal punto di vista paesistico, culturale e territoriale;

     e) la congruità dei benefici e degli utili previsti in corrispettivo del finanziamento da parte di soggetti privati;

     f) l'esito della valutazione di impatto ambientale relativa, ove prevista dall'allegato 1 alla direttiva 85/377/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, alla progettazione di nuove opere o all'esercizio di strutture necessarie allo svolgimento dei Giochi del Mediterraneo.

     7. La conferenza suggerisce, ove occorra, le opportune modifiche ai progetti; verifica, altresì, il rispetto delle normative concernenti l'abolizione delle barriere architettoniche, che deve essere attestato nella relazione tecnica che accompagna i progetti medesimi.

     8. La conferenza emette le proprie definitive determinazioni entro trenta giorni dalla ricezione degli atti. A tal fine copie delle decisioni assunte sono trasmesse tempestivamente agli enti competenti.

     9. Le opere approvate dal Presidente del Consiglio dei Ministri o da un Ministro all'uopo delegato sono dichiarate di preminente interesse nazionale, di pubblica utilità e vengono realizzate secondo un piano di avanzamento coordinato; esse devono essere concluse entro il 30 aprile 1997. Si applicano gli articoli 8 e 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367. L'inosservanza dei termini previsti nei progetti comporta l'intervento sostitutivo del prefetto.

     10. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, approvati dalla conferenza, il Presidente del Consiglio dei Ministri o un Ministro all'uopo delegato provvede alla ripartizione dei fondi di cui all'art. 10, comma 1, lettera a). Il legale rappresentante delle amministrazioni competenti alla realizzazione degli interventi, o il soggetto comunque incaricato, opera in qualità di funzionario delegato e rende trimestralmente il conto amministrativo alla ragioneria regionale dello Stato di Bari.

 

          Art. 13. Copertura finanziaria.

     1. All'onere derivante dall'attuazione dell'art. 10, comma 1, lettera a), si provvede, quanto a lire 45 miliardi, a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, e, quanto a lire 5 miliardi, a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 del predetto stato di previsione, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

     2. All'onere derivante dall'attuazione dell'art. 9, comma 1, e dell'art. 10, comma 1, lettera b), pari a complessive lire 5 miliardi per l'anno 1994, lire 13 miliardi per l'anno 1995, lire 15 miliardi per l'anno 1996 e lire 8 miliardi per l'anno 1997, si provvede per l'anno 1994 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del bilancio e della programmazione economica, e per gli anni 1995, 1996 e 1997 mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al medesimo capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno [27].

     3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 14. Entrata in vigore.

     1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal 20 aprile 1995. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1 della L. 21 giugno 1995, n. 235.

[2] Lettera così modificata dalla L. 21 giugno 1995, n. 235, di conversione.

[3] Comma così modificato dalla L. 21 giugno 1995, n. 235, di conversione.

[4] Rubrica così sostituita dalla L. 21 giugno 1995, n. 235, di conversione.

[5] Comma così modificato dalla L. 21 giugno 1995, n. 235, di conversione.

[6] Comma così modificato dalla L. 21 giugno 1995, n. 235, di conversione.

[7] Comma così modificato dalla L. 21 giugno 1995, n. 235, di conversione.

[8] Comma così modificato dalla L. 21 giugno 1995, n. 235, di conversione.

[9] Comma così modificato dalla L. 21 giugno 1995, n. 235, di conversione.

[10] Comma così modificato dalla L. 21 giugno 1995, n. 235, di conversione.

[11] Comma inserito dalla L. 21 giugno 1995, n. 235, di conversione.

[12] Comma inserito dalla L. 21 giugno 1995, n. 235, di conversione.

[13] Comma così modificato dalla L. 21 giugno 1995, n. 235, di conversione.

[14] Comma abrogato dalla L. 21 giugno 1995, n. 235, di conversione.

[15] Rubrica così sostituita dalla L. 21 giugno 1995, n. 235, di conversione.

[16] Comma così modificato dalla L. 21 giugno 1995, n. 235, di conversione.

[17] Comma abrogato dalla L. 21 giugno 1995, n. 235, di conversione.

[18] Comma così modificato dalla L. 21 giugno 1995, n. 235, di conversione.

[19] Articolo così sostituito dalla L. 21 giugno 1995, n. 235, di conversione.

[20] Alinea così modificato dalla L. 21 giugno 1995, n. 235, di conversione.

[21] Lettera così sostituita dalla L. 21 giugno 1995, n. 235, di conversione.

[22] Comma così sostituito dalla L. 21 giugno 1995, n. 235, di conversione.

[23] Comma abrogato dalla L. 21 giugno 1995, n. 235, di conversione.

[24] Comma così modificato dalla L. 21 giugno 1995, n. 235, di conversione.

[25] Comma aggiunto dalla L. 21 giugno 1995, n. 235, di conversione.

[26] Articolo così sostituito dalla L. 21 giugno 1995, n. 235, di conversione.

[27] Comma così sostituito dalla L. 21 giugno 1995, n. 235, di conversione.