§ 36.1.22 - L. 5 febbraio 1992, n. 93.
Norme a favore delle imprese fonografiche e compensi per le riproduzioni private senza scopo di lucro


Settore:Normativa nazionale
Materia:36. Diritto d'autore
Capitolo:36.1 disciplina generale
Data:05/02/1992
Numero:93


Sommario
Art. 1.  (Inquadramento dell'attività fonografica).
Art. 2.  (Utilizzazione dei fonogrammi).
Art. 3.  (Diritti per le registrazioni non a scopo di lucro).
Art. 4.  (Istituto mutualistico artisti interpreti esecutori).
Art. 5.  (Diritti degli artisti interpreti o esecutori).
Art. 6.  (Compensi maturati e non distribuiti).
Art. 7.  (Compensi non distribuibili).
Art. 8.  (Accesso dei fonogrammi nella scuola).


§ 36.1.22 - L. 5 febbraio 1992, n. 93.

Norme a favore delle imprese fonografiche e compensi per le riproduzioni private senza scopo di lucro

(G.U. 15 febbraio 1992, n. 38).

 

Art. 1. (Inquadramento dell'attività fonografica).

     1. I fonogrammi anche musicali registrati su disco, nastro e supporti analoghi, quali strumenti di diffusione culturale, costituiscono beni di interesse nazionale.

     2. Le imprese di produzione fonografica sono imprese industriali e come tali usufruiscono delle agevolazioni previste, in relazione alle proprie dimensioni, a favore delle grandi, medie e piccole imprese industriali.

 

     Art. 2. (Utilizzazione dei fonogrammi). [1]

     [1. L'utilizzazione dei fonogrammi da parte di emittenti radiotelevisive è soggetta alle disposizioni di cui agli articoli 72, 73, 74, 75, 76, 77 e 78 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni ed integrazioni.

     2. Ove in sede giudiziaria si accerti la mancata corresponsione del compenso relativo ai diritti di cui all'articolo 73 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni ed integrazioni, oltre alla liquidazione dello stesso, può essere disposta la interdizione dall'utilizzo dei fonogrammi per un periodo da un minimo di quindici giorni ad un massimo di centottanta giorni.

     3. Ove in sede giudiziaria si accerti l'utilizzazione di fonogrammi che, ai sensi dell'articolo 74 della legge 22 aprile 1941, n. 633, arrecano pregiudizio al produttore fonografico, oltre alla interdizione definitiva dal loro utilizzo, può essere comminata una sanzione amministrativa da un minimo di lire cinquecentomila ad un massimo di lire dieci milioni.[

 

     Art. 3. (Diritti per le registrazioni non a scopo di lucro). [2]

     [1. Fermo restando quando previsto dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni, gli autori e i produttori di fonogrammi, i produttori originali di opere audiovisive e i produttori di videogrammi, e loro aventi causa, hanno diritto di esigere, quale compenso per la riproduzione privata per uso personale e senza scopo di lucro di fonogrammi e di videogrammi, una quota sul prezzo di vendita al rivenditore dei nastri o supporti analoghi di registrazione audio e video (musicassette, videocassette e altri supporti) e degli apparecchi di registrazione audio.

     2. Il compenso di cui al comma 1 è fissato nella misura del:

     a) 10 per cento del prezzo di vendita al rivenditore dei nastri o supporti analoghi di registrazione audio (musicassette e altri supporti audio);

     b) 5 per cento del prezzo di vendita al rivenditore dei nastri o supporti analoghi di registrazione video (videocassette e altri supporti video);

     c) 3 per cento del prezzo di vendita al rivenditore degli apparecchi di registrazione audio.

     3. Il compenso è dovuto da chi produce o importa nel territorio dello Stato, per fini commerciali, i nastri o supporti analoghi di registrazione audio e video, o gli apparecchi di registrazione audio.

     4. Il compenso di cui ai commi 1 e 2 per i nastri o i supporti analoghi di registrazione audio e per gli apparecchi di registrazione audio è corrisposto alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), la quale provvede a ripartirlo al netto delle spese, anche tramite le loro associazioni di categoria, per il 50 per cento agli autori e loro aventi causa e per il 50 per cento ai produttori di fonogrammi.

     5. I produttori di fonogrammi devono corrispondere il 50 per cento del compenso ad essi attribuito ai sensi del comma 4 agli artisti interpreti o esecutori interessati.

     6. Il compenso di cui ai commi 1 e 2 per i nastri o i supporti analoghi di registrazione video è corrisposto alla SIAE, la quale provvede a ripartirlo al netto delle spese, anche tramite le loro associazioni di categoria maggiormente rappresentative, per un terzo agli autori, per un terzo ai produttori originari di opere audiovisive e per un terzo ai produttori di videogrammi, i quali destinano il 5 per cento dei compensi a ciascuno di essi attribuiti all'Istituto mutualistico artisti interpreti esecutori (IMAIE) di cui all'articolo 4 per le attività e le finalità di cui all'articolo 7, comma 2.

     6 bis. I soggetti indicati nel comma 3 devono presentare alla SIAE, ogni tre mesi, una dichiarazione dalla quale risultino le vendite effettuate ai sensi del comma 1 ed il compenso conseguentemente dovuto ai sensi del medesimo comma 1 e, contestualmente, devono corrispondere il compenso dovuto a norma dei commi 1 e 3 [3].

     6 ter. Nel caso di inadempimento dell'obbligo di cui al comma 6 bis, ovvero se sussistono seri indizi che la dichiarazione presentata non corrisponda alla realtà, la SIAE può ottenere che il giudice disponga l'esibizione delle scritture contabili del soggetto obbligato oppure che acquisisca da questi le necessarie informazioni [4].]

 

     Art. 4. (Istituto mutualistico artisti interpreti esecutori).

     1. Dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale delle categorie degli artisti interpreti o esecutori firmatarie dei contratti collettivi nazionali è costituito l'IMAIE, avente come finalità statutaria la tutela dei diritti degli artisti interpreti o esecutori nonché l'attività di difesa e promozione degli interessi collettivi di queste categorie.

     2. L'IMAIE, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, inoltra domanda per l'erezione in ente morale.

     3. [Ai sensi dell'articolo 2459 del codice civile, il Ministro del turismo e dello spettacolo nomina il presidente del Collegio dei revisori dell'IMAIE e il Ministro del lavoro e della previdenza sociale nomina un membro del medesimo collegio dei revisori] [5].

     4. All'istituzione ed al funzionamento dell'IMAIE si provvede senza oneri a carico del bilancio dello Stato.

 

     Art. 5. (Diritti degli artisti interpreti o esecutori).

     1. Ferme restando le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° settembre 1975, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 20 settembre 1975, i compensi spettanti agli artisti interpreti o esecutori ai sensi degli articoli 73, comma 1; 73-bis e 71-octies, comma 2, della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, sono versati all'IMAIE dai produttori di fonogrammi o dalle loro associazioni di categoria, i quali trasmettono altresì all' IMAIE la documentazione necessaria alla identificazione degli aventi diritto [6].

     2. L'IMAIE determina l'ammontare dei compensi di cui al comma 1, spettanti a ciascun artista interprete o esecutore, in base ai criteri definiti da accordo concluso tra le associazioni di categoria dei produttori di fonogrammi e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle categorie degli artisti interpreti o esecutori, firmatarie dei contratti collettivi nazionali. Il medesimo accordo stabilisce altresì le modalità di riscossione ed erogazione dei compensi.

     3. Entro il primo mese di ciascun trimestre, l'IMAIE comunica agli aventi diritto l'ammontare dei compensi da essi maturati nel trimestre precedente e pubblica altresì nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana l'elenco dei nominativi degli aventi diritto.

     4. Gli artisti interpreti o esecutori o i loro aventi causa hanno diritto di riscuotere dall'IMAIE i compensi ad essi spettanti ai sensi del presente articolo, al netto delle spese, entro millenovantacinque giorni dalla pubblicazione dell'elenco di cui al comma 3.

     5. Trascorso il termine di cui al comma 4 del presente articolo, le somme relative ai diritti non esercitati sono devolute all'IMAIE e sono utilizzate per le attività e per le finalità di cui all'articolo 7, comma 2.

 

     Art. 6. (Compensi maturati e non distribuiti).

     1. I compensi maturati dagli artisti interpreti o esecutori, ai sensi dell'articolo 73, primo comma, della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni, e non distribuiti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono versati all'IMAIE dai produttori di fonogrammi o dalle loro associazioni di categoria, che trasmettono altresì al medesimo Istituto la documentazione necessaria all'identificazione degli aventi diritto. Restano ferme le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° settembre 1975, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 252 del 20 settembre 1975.

     2. L'IMAIE determina l'ammontare dei compensi di cui al comma 1, spettanti a ciascun artista interprete o esecutore, in base ai criteri definiti da accordo concluso tra le associazioni di categoria dei produttori di fonogrammi e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle categorie degli artisti interpreti o esecutori, firmatarie dei contratti collettivi nazionali. Il medesimo accordo stabilisce altresì le modalità di riscossione ed erogazione dei compensi.

     3. Entro centottanta giorni dalla conclusione dell'accordo di cui al comma 2, l'IMAIE comunica agli aventi diritto l'ammontare dei compensi ad essi spettanti e pubblica altresì l'elenco dei nominativi degli aventi diritto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

     4. Gli artisti interpreti o esecutori o i loro aventi causa hanno diritto di riscuotere dall'IMAIE i compensi ad essi spettanti ai sensi del presente articolo, al netto delle spese, entro millenovantacinque giorni dalla pubblicazione dell'elenco di cui al comma 3.

     5. Trascorso il termine di cui al comma 4 del presente articolo, le somme relative ai diritti non esercitati sono devolute all'IMAIE e sono utilizzate per le attività e per le finalità di cui all'articolo 7, comma 2.

 

     Art. 7. (Compensi non distribuibili).

     1. I compensi di cui agli articoli 5 e 6, relativi ai diritti di cui non sono individuabili i titolari, sono devoluti all'IMAIE.

     2. L'IMAIE utilizza le somme di cui al comma 1 e quelle di cui all'articolo 5, comma 5 e all'articolo 6, comma 5, nonché la quota di cui all'articolo 71-octies, comma 3, della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni, per le attività di studio e di ricerca nonché per i fini di promozione, di formazione e di sostegno professionale degli artisti interpreti o esecutori [7].

 

     Art. 8. (Accesso dei fonogrammi nella scuola).

     1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della pubblica istruzione emana disposizioni per incentivare l'accesso dei fonogrammi anche musicali registrati su disco, nastro e supporti analoghi nella scuola, quale mezzo di diffusione della cultura ed ausilio di incentivazione educativa, determinandone i criteri e i programmi nell'ambito degli stanziamenti di bilancio già autorizzati.


[1] Articolo abrogato dall'art. 41 del D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 68.

[2] Articolo abrogato dall'art. 41 del D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 68.

[3] Comma aggiunto dall'art. 18 della L. 18 agosto 2000, n. 248.

[4] Comma aggiunto dall'art. 18 della L. 18 agosto 2000, n. 248.

[5] Comma abrogato dall'art. 8 del D.L. 30 aprile 2010, n. 64, convertito dalla L. 29 giugno 2010, n. 100.

[6] Comma così sostituito dall'art. 36 del D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 68.

[7] Comma così sostituito dall'art. 37 del D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 68.